Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/189

Regolamento delegato (UE) 2018/189 della Commissione, del 23 novembre 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord

Normativa europea32018R0189

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il piano in materia di rigetti del Mare del Nord istituito dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014. La principale novità è l’introduzione di una nuova esenzione de minimis per il triennio 2018-2020, fino all’1% delle catture annue di sgombro, suro, aringa e merlano in una specifica pesca di piccoli pelagici. Il testo proroga inoltre al 31 dicembre 2020 la durata del piano e conferma/estende alcune misure già esistenti, aggiornando anche l’allegato tecnico.

Modifica del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 sul piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord, con proroga al 31 dicembre 2020 e introduzione di una nuova esenzione de minimis.

Ambito di applicazione

Si applica alle attività di pesca disciplinate dal regolamento delegato (UE) n. 1395/2014, in particolare alla pesca di piccoli pelagici e alla pesca a fini industriali nelle zone CIEM interessate dal piano sui rigetti. La modifica riguarda soprattutto i pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri (OTM/PTM) che pescano sgombro, suro e aringa nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo nord, nonché la proroga e l’aggiornamento delle misure già previste per altre attività e attrezzi elencati nell’allegato. Si applica negli Stati membri dell’Unione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione dal 1° gennaio 2018; il piano modificato si applica fino al 31 dicembre 2020.

Modifica del piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici e di pesca a fini industriali nel Mare del Nord

Il regolamento delegato (UE) 2018/189 modifica il regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 per adeguare il piano sui rigetti al quadro della politica comune della pesca, che mira alla progressiva eliminazione dei rigetti e all’attuazione dell’obbligo di sbarco. La Commissione interviene sulla base dell’articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013, tenendo conto della raccomandazione comune presentata dagli Stati membri interessati e delle valutazioni scientifiche richiamate nei considerando.

Ambito soggettivo e territoriale

La modifica riguarda le attività di pesca disciplinate dal piano per il Mare del Nord, con riferimento sia alla pesca di piccoli pelagici sia alla pesca a fini industriali. Il testo si concentra in particolare sui pescherecci da traino pelagico OTM/PTM di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri che operano nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo nord, nonché sulle attività e sugli attrezzi elencati nell’allegato aggiornato per le zone CIEM IIIa e IV.

Nuova esenzione de minimis per il triennio 2018-2020

La principale innovazione è l’inserimento dell’articolo 3 bis nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014. Per gli anni 2018, 2019 e 2020, in deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è consentito rigettare fino a un massimo dell’1% del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di piccoli pelagici effettuata con pescherecci da traino pelagico OTM/PTM di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri, operanti nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.

Proroga della durata del piano

Il regolamento proroga la durata del piano sui rigetti fino al 31 dicembre 2020, sostituendo l’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014. In tal modo, il regime già in vigore dal 1° gennaio 2015 continua ad applicarsi senza interruzioni fino alla fine del 2020.

Aggiornamento delle misure già previste e dell’allegato

La Commissione ritiene ancora valide, per il triennio successivo, le basi scientifiche che avevano sostenuto l’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per sgombro e aringa catturati nella pesca con ciancioli e le misure tecniche per la pesca dello spratto. Per questo motivo l’applicazione di tali misure viene prorogata fino al 2020. Contestualmente, l’allegato del regolamento 1395/2014 viene sostituito e dettaglia, per diverse zone CIEM e per vari attrezzi di pesca, le specie bersaglio soggette a contingente e le attività interessate, includendo anche la pesca industriale nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. La scelta dell’applicazione retrodatata rispetto alla data di pubblicazione è motivata dall’esigenza di incidere immediatamente sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell’Unione e sulle correlate attività economiche.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 6, e dell’articolo 18, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013. La modifica si inserisce nel quadro della progressiva eliminazione dei rigetti e dell’obbligo di sbarco delle catture soggette a limiti di cattura.

Nuova esenzione de minimis per il 2018-2020

È inserito l’articolo 3 bis nel regolamento delegato (UE) n. 1395/2014. In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nel 2018, 2019 e 2020 può essere rigettato fino a un massimo dell’1% del totale annuo delle catture di sgombro, suro, aringa e merlano nella pesca di piccoli pelagici praticata da pescherecci da traino pelagico OTM/PTM di lunghezza massima fuori tutto di 25 metri, che pescano nelle divisioni CIEM IVb e IVc a sud del 54° parallelo di latitudine nord.

Proroga della durata del piano sui rigetti

L’articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è modificato per stabilire che il piano si applica dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, prorogando così la validità originaria oltre il 31 dicembre 2017.

Aggiornamento dell’allegato tecnico

L’allegato del regolamento delegato (UE) n. 1395/2014 è sostituito. L’allegato elenca le attività di pesca, le zone CIEM, gli attrezzi e le specie bersaglio soggette a contingente, includendo la pesca di piccoli pelagici nella zona CIEM IIIa (Skagerrak e Kattegat), nella zona CIEM IV (Mare del Nord), altre navi adibite alla pesca di piccole specie pelagiche non rientranti nei punti precedenti e la pesca a fini industriali nelle acque unionali delle zone CIEM IIIa e IV.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018. È espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse itticherigetti in mare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.