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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/540

Regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione, del 23 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

Normativa europea32018R0540

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato aggiorna l’elenco unionale dei progetti di interesse comune previsto dal regolamento (UE) n. 347/2013. La Commissione sostituisce integralmente l’allegato VII con un nuovo elenco di PIC, articolato per corridoi prioritari e aree tematiche, includendo anche i criteri di redazione dell’elenco e la gestione dei cluster di progetti. Vengono inoltre individuati i progetti non più considerati PIC e quelli divenuti parte integrante di altri PIC, per ragioni di trasparenza e continuità informativa. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC) in materia di infrastrutture energetiche transeuropee, mediante sostituzione dell’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013.

Ambito di applicazione

Si applica ai progetti di interesse comune nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee disciplinate dal regolamento (UE) n. 347/2013, incluse infrastrutture elettriche, del gas, del petrolio, reti intelligenti, autostrade elettriche e reti transfrontaliere per il trasporto di biossido di carbonio. L’effetto è unionale e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; l’allegato aggiorna l’elenco dei PIC per i corridoi e le aree prioritarie indicati nell’allegato I del regolamento base, con esclusione implicita dei progetti non più considerati PIC e con inclusione, per trasparenza, dei progetti confluiti in altri PIC o non più selezionati. Si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Aggiornamento dell’elenco unionale dei progetti di interesse comune

Il regolamento delegato (UE) 2018/540 della Commissione aggiorna l’elenco unionale dei progetti di interesse comune (PIC) previsto dal regolamento (UE) n. 347/2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee. L’atto sostituisce l’allegato VII del regolamento base con un nuovo elenco di progetti, redatto sulla base delle valutazioni dei gruppi regionali e della coerenza verificata dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che il regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce il quadro per l’individuazione, la pianificazione e l’attuazione dei PIC necessari a realizzare i corridoi e le aree prioritarie dell’Unione in materia di energia. La Commissione è competente a stabilire l’elenco unionale; i progetti inseriti devono soddisfare i criteri dell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013 e devono essere stati approvati dagli Stati membri interessati, secondo l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a).

Procedura di selezione e consultazione

I progetti proposti sono stati valutati dai gruppi regionali e gli elenchi regionali sono stati concordati in riunioni tecniche. Dopo il parere positivo dell’Agenzia del 10 ottobre 2017 sulla coerenza dell’applicazione dei criteri e dell’analisi costi-benefici tra regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 17 ottobre 2017. Le organizzazioni rappresentative delle parti interessate, inclusi produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, associazioni dei consumatori e dell’ambiente, sono state consultate sui progetti da inserire nell’elenco.

Struttura dell’elenco unionale e principi applicati

Il nuovo allegato VII precisa che i PIC devono essere elencati secondo le priorità strategiche dell’allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013, senza alcuna classificazione interna. I progetti possono essere elencati come progetti singoli oppure come parti di un cluster, quando risultano interdipendenti o potenzialmente concorrenziali.

Sono previsti tre modelli di cluster:

  • cluster di PIC interdipendenti: raggruppano progetti necessari a superare una strozzatura comune in più Paesi; per conseguire benefici a livello unionale è necessario realizzare tutti i PIC del cluster;
  • cluster di PIC potenzialmente concorrenziali: riflettono l’incertezza sull’effettivo fabbisogno; non è necessario realizzare tutti i PIC, perché il mercato determina quanti progetti siano effettivamente da realizzare, purché abbiano ottenuto le necessarie approvazioni di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare;
  • cluster di PIC concorrenziali: affrontano la stessa strozzatura, ma in modo tale che può essere sufficiente un solo progetto; anche in questo caso la scelta finale dipende dal mercato, salvo le necessarie autorizzazioni.

Tutti i PIC del cluster beneficiano degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

Trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l’energia elettrica, nonché le stazioni di compressione per il gas, sono considerate parte dei PIC quando sono localizzate geograficamente lungo le linee di trasmissione o trasporto. Se invece sono ubicate in posizione diversa rispetto alle linee, sono considerate PIC autonomi e devono figurare espressamente nell’elenco unionale. Anche a tali infrastrutture si applicano gli stessi diritti e obblighi previsti dal regolamento base.

Progetti non più considerati PIC e continuità dell’elenco

L’allegato VII contiene un elenco separato dei progetti che, rispetto agli elenchi precedenti, non sono più considerati PIC. Le cause indicate comprendono:

  • progetto già messo in servizio o destinato alla messa in servizio nell’immediato futuro, con conseguente venir meno dei benefici del regolamento;
  • mancato soddisfacimento dei criteri generali alla luce di nuovi dati;
  • mancata ripresentazione del progetto al processo di selezione;
  • punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.

Questi progetti, salvo quelli già messi in servizio, possono essere nuovamente considerati nel successivo elenco unionale se cessano i motivi di esclusione. Per ragioni di trasparenza, vengono indicati con il numero PIC originario nel punto C dell’allegato VII.

L’allegato segnala inoltre i progetti che, nel corso dell’attuazione, sono divenuti parte integrante di altri PIC. Anche tali progetti non sono più PIC autonomi, ma restano elencati con il loro numero originario per chiarezza informativa.

Ambiti materiali coperti dall’elenco

L’elenco copre numerosi corridoi e aree prioritarie. In particolare comprende:

  • infrastrutture elettriche nei corridoi NSOG, NSI West Electricity, NSI East Electricity e BEMIP elettricità;
  • infrastrutture gas nei corridoi NSI West Gas, NSI East Gas, Southern Gas Corridor e BEMIP gas;
  • connessioni di approvvigionamento petrolifero nell’Europa centrorientale;
  • progetti di reti intelligenti;
  • autostrade elettriche;
  • rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio.

L’elenco dettagliato comprende interconnessioni, linee interne, terminali LNG, depositi sotterranei, potenziamenti di capacità, sistemi di sincronizzazione, infrastrutture di stoccaggio e progetti di cattura e trasporto della CO2.

Decorrenza e valore giuridico

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento delegato, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincola integralmente i destinatari senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco unionale dei PIC

L’articolo 1 modifica l’allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 sostituendolo con il nuovo elenco unionale dei progetti di interesse comune previsto dall’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento base.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Principi per la redazione dell’elenco unionale

Il nuovo allegato VII stabilisce che i PIC siano elencati secondo le priorità strategiche dell’allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013, senza alcuna classificazione dei progetti. I progetti possono essere elencati singolarmente o in cluster quando sono interdipendenti o potenzialmente concorrenziali.

Tipologie di cluster di PIC

Sono disciplinati tre modelli di cluster: cluster di PIC interdipendenti, cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e cluster di PIC concorrenziali. La disciplina chiarisce quando tutti i progetti del cluster devono essere realizzati e quando invece il mercato può determinare quali interventi effettivamente realizzare, ferma restando la necessità delle approvazioni di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare.

Trattamento di sottostazioni e stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l’energia elettrica, nonché le stazioni di compressione per il gas, sono considerate parte del PIC se ubicate lungo le linee di trasmissione o trasporto; se ubicate altrove, sono trattate come PIC autonomi e figurano espressamente nell’elenco.

Progetti non più considerati PIC e progetti integrati in altri PIC

L’allegato elenca, per ciascun corridoio o area tematica, i progetti che non sono più considerati PIC per ragioni quali messa in servizio, mancato soddisfacimento dei criteri, mancata ripresentazione o punteggio inferiore rispetto ad altri candidati. Sono inoltre indicati i progetti che, nel corso dell’attuazione, sono divenuti parte integrante di altri (cluster di) PIC.

Aree e corridoi coperti dall’elenco

L’elenco comprende PIC relativi ai principali corridoi energetici europei: rete offshore nei mari del Nord, interconnessioni elettriche nord-sud nell’Europa occidentale e nell’Europa centro-orientale e sudorientale, BEMIP elettricità, interconnessioni gas nord-sud nell’Europa occidentale e nell’Europa centro-orientale e sudorientale, corridoio meridionale del gas, BEMIP gas, connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centro-orientale, reti intelligenti, autostrade elettriche e rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio.

Come è indicizzato

Materieenergiainfrastrutture transeuropeegaspetrolioambiente

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