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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15196/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato due avvisi di accertamento con cui l’amministrazione le aveva contestato, per l’anno d’imposta 2017, il prelievo erariale unico (Preu) determinato in via induttiva ai sensi dell’art. 1, comma 646, L. n. 190 del 2014, oltre alle sanzioni, in relazione a tre apparecchi da gioco rinvenuti nei locali commerciali in cui svolgeva attività. In primo grado e in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la società ha dedotto: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di invalidità derivata degli avvisi per violazione dell’art. 12 L. n. 212 del 2000; (2) violazione del medesimo art. 12, comma 2, per non essere stata informata, all’inizio della verifica, della facoltà di farsi assistere da un difensore abilitato; (3) travisamento della prova, sostenendo che dagli atti non emergesse lo scollegamento degli apparecchi dalla rete statale e l’impossibilità di leggere i dati di gioco.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la questione dell’invalidità derivata era stata implicitamente disattesa dalla Corte territoriale attraverso la decisione sul merito della pretesa impositiva; ha inoltre escluso che la mancata informativa sulla facoltà di assistenza da parte di un professionista comportasse nullità degli avvisi, perché l’art. 12 L. n. 212 del 2000 non prevede espressamente tale sanzione e vige il principio di tassatività delle nullità. Quanto al terzo motivo, lo ha dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la decisione di merito si fondava non solo sul mancato collegamento alla rete, ma soprattutto sulla manomissione degli apparecchi e sul conseguente mancato trasferimento/lettura dei dati di gioco, circostanze che legittimano la determinazione induttiva del Preu ex art. 1, comma 646, L. n. 190 del 2014. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e alle ulteriori somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro dell’obbligo del giudice di pronunciarsi su tutta la domanda/eccezione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato per denunciare la violazione di legge relativa all’art. 12 dello Statuto del contribuente.

  • art. 12, legge n. 212 del 2000

    Gli obblighi informativi all’inizio della verifica non sono sanzionati espressamente con la nullità degli atti impositivi; la loro violazione non determina invalidità derivata in assenza di previsione normativa.

  • art. 12, comma 1, legge n. 212 del 2000

    "Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali…sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo…"

    Norma che disciplina le condizioni degli accessi e delle verifiche nei locali commerciali.

  • art. 12, comma 2, legge n. 212 del 2000

    "Quando viene iniziata la verifica il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche"

    Prevede un obbligo informativo, ma non lo qualifica come causa di nullità degli atti successivi.

  • art. 1, comma 646, legge n. 190 del 2014

    "Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono apparecchi ... non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento..."

    Consente la determinazione induttiva del Preu quando gli apparecchi non sono collegati alla rete statale o, comunque, non consentono la lettura dei dati di gioco anche per effetto di manomissioni.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per la condanna alle somme aggiuntive in caso di rigetto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale a seguito della richiesta della ricorrente di decisione del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    Applicato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Comporta il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto, se dovuto.

  • art. 117, primo comma, Cost.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, ritenuta manifestamente infondata.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato in relazione alla censura sulla disciplina degli accessi e verifiche fiscali; la Corte ha escluso che la decisione CEDU invocata imponesse l’invalidità derivata degli atti impositivi.

Massime di principio

  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando la decisione di merito sia logicamente incompatibile con l’accoglimento dell’eccezione non espressamente esaminata, dovendosi ravvisare in tal caso un rigetto implicito della questione.
  • In materia tributaria le nullità sono tassative: la violazione di obblighi informativi previsti dallo Statuto del contribuente non comporta invalidità dell’atto impositivo se la legge non la prevede espressamente.
  • La mancata informazione del contribuente, all’avvio della verifica, della facoltà di farsi assistere da un professionista non determina di per sé la nullità degli avvisi di accertamento.
  • Quando la norma tributaria consente la determinazione induttiva dell’imposta in presenza di apparecchi non collegati alla rete o manomessi, il giudice di merito può fondare la pretesa anche sulla sola accertata manomissione e sull’impossibilità di leggere correttamente i dati di gioco.
  • È inammissibile il motivo di cassazione che contesti un profilo fattuale o probatorio senza confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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