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Ordinanza

Ordinanza n. 3257/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia di Sassari, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia di Sassari, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.

Giustizia amministrativa202605047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e gli atti delle GPS della provincia di Sassari nella parte in cui non consentono l'inserimento con riserva nella prima fascia ai docenti che conseguiranno all'estero il titolo di specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, prima del riconoscimento in Italia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi per la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno dedotto l'illegittimità della disciplina ministeriale delle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028, lamentando una disparità di trattamento e l'irragionevolezza dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto ministeriale n. 27/2026. Tale disposizione consente l'inserimento con riserva dei candidati con titolo conseguito all'estero soltanto se, entro il 16 marzo 2026, è stata presentata la domanda di riconoscimento all'ufficio competente. Secondo i ricorrenti, la previsione li discrimina rispetto a coloro che conseguono in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, ai quali il punto i) consente l'inserimento con riserva nella prima fascia. È stato chiesto l'annullamento della disposizione e degli eventuali atti delle GPS, nonché l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva in vista del conseguimento del titolo estero entro il 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo non manifestamente irragionevole la disciplina contestata. Ha rilevato che l'ordinanza ministeriale fissa al 16 marzo 2026 il termine per la presentazione delle istanze e per la dichiarazione dei titoli di accesso, distinguendo tra: a) candidati che conseguiranno in Italia il titolo di abilitazione o specializzazione entro il 30 giugno 2026, ammessi all'inserimento con riserva; b) candidati con titolo conseguito all'estero, per i quali l'inserimento con riserva presuppone la presentazione, entro il 16 marzo 2026, della domanda di riconoscimento del titolo. Secondo il giudice, le due situazioni non sono equiparabili: il titolo italiano deve ancora essere conseguito, mentre il titolo estero, anche se conseguito entro il 30 giugno 2026, necessita del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. Non ravvisando un fumus idoneo a sostenere la censura di disparità di trattamento e irragionevolezza, il Collegio ha negato la sospensione degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 3 e 4, decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    "qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dall’Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo"

    La disciplina impone il rispetto del termine del 16 marzo 2026 per la presentazione dell'istanza e per la dichiarazione dei titoli di accesso, prevedendo specifici presupposti per l'inserimento con riserva.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto i), decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    "inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026"

    Consente l'inserimento con riserva nella prima fascia ai candidati che conseguono in Italia il titolo entro il 30 giugno 2026, con esclusione in caso di mancato conseguimento o mancata comunicazione.

  • art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), decreto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026

    "dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3"

    Per il titolo conseguito all'estero e ancora privo di riconoscimento, l'inserimento con riserva è subordinato alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il 16 marzo 2026.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la decisione sulla domanda cautelare, respinta per l'assenza di un fumus idoneo a giustificare la sospensione degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Nella disciplina dell'inserimento nelle graduatorie scolastiche, non è irragionevole subordinare l'inserimento con riserva dei candidati con titolo di specializzazione conseguito all'estero, ma ancora privo del riconoscimento italiano, alla presentazione della domanda di riconoscimento entro il termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione.
  • La posizione di chi conseguirà in Italia il titolo di specializzazione sul sostegno entro una determinata data non è necessariamente comparabile con quella di chi conseguirà all'estero un titolo che, alla stessa data, sia ancora privo del riconoscimento richiesto dall'ordinamento italiano.
  • Il termine fissato dalla disciplina delle graduatorie può operare sia per la dichiarazione dei titoli già conseguiti o riconosciuti sia per la presentazione della domanda di riconoscimento necessaria all'inserimento con riserva dei titoli esteri non ancora riconosciuti.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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