Cassazione Penale, Sentenza n. 18380/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Le banche hanno impugnato il decreto del Tribunale che aveva rigettato la loro opposizione avverso la formazione dello stato passivo dopo la confisca. Il Tribunale aveva ritenuto che i crediti vantati da UniCredit (nei confronti della New Line Company s.r.l.) e da Banca Sella fossero strumentali all'attività illecita riconducibile a Ferri e aveva escluso la buona fede dei creditori per presunta carenza di istruttoria (assenza di bilanci, elevato indice di rischio, mancate verifiche sui soci, irragionevolezza economica dell'operazione). UniCredit ha contestato: a) la valutazione di strumentalità (in particolare per finanziamenti a fronte di anticipi su fatture) e b) la mancata considerazione di tutta la documentazione istruttoria successiva alla prima delibera, nonché l'erronea valutazione del merito creditizio. Banca Sella ha dedotto la mancata valutazione di documenti decisivi della pratica di fido e l'errata valutazione di irragionevolezza economica della concessione di apertura di credito garantita da titoli, che è strumentale alla gestione di cassa e non ad un indebito approvvigionamento di risorse.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi; ha ritenuto inammissibile il primo motivo di UniCredit (non dedotto in sede di opposizione) ma fondato il secondo motivo di UniCredit e entrambi i motivi di Banca Sella. I giudici hanno affermato che il Tribunale aveva motivato solo sulla carenza di diligenza nella valutazione del merito creditizio senza esaminare se e in quale modo tale carenza avesse determinato la mancata percezione della strumentalità del credito rispetto all'attività illecita di Ferri. La Cassazione ha ricordato che la mera negligenza istruttoria non è di per sé sufficiente ad escludere la buona fede del creditore: occorre che la negligenza abbia impedito la verifica del nesso di strumentalità e che la pericolosità del proposto fosse percepibile al momento dell'erogazione. Ha inoltre rilevato omissioni del Tribunale nella valutazione di documenti prodotti da Banca Sella e l'illogicità della censura sull'operazione ritenuta 'irragionevole'. Per tali ragioni il decreto impugnato è stato annullato e rinviato per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159/2011, art. 59 comma 6
Norma procedurale di riferimento per l'opposizione alla formazione dello stato passivo in materia di misure di prevenzione; indica la cornice procedurale entro cui le banche hanno proposto opposizione.
d.lgs. n. 159/2011, art. 52
«La confisca non pregiudica i diritti di credito dei terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonché i diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro, ove ricorrano le seguenti condizioni: a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento del credito, salvo che per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati; b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento; c) nel caso di promessa di pagamento o di ricognizione di debito, che sia provato il rapporto fondamentale; d) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto fondamentale e quello che ne legittima il possesso»
Stabilisce le condizioni per l'ammissione dei crediti al passivo dopo confisca: in particolare richiede che il credito non sia strumentale all'attività illecita e che il terzo dimostri buona fede e incolpevole affidamento. La Corte ricorda che la buona fede va valutata al momento della costituzione del credito e che la semplice carenza istruttoria non esclude automaticamente la buona fede salvo che tale negligenza abbia impedito di cogliere indici percepibili di strumentalità.
codice di procedura penale, art. 606 lett. e)
Motivazione del motivo di cassazione (vizio di motivazione/manifesta illogicità) è stata dedotta ai sensi di questa disposizione; la Corte ha verificato l'insufficienza e la lacunosità della motivazione del Tribunale.
codice di procedura penale, art. 606 lett. b)
Richiamata nella censura di Banca Sella con riguardo alla violazione delle norme civilistiche sull'apertura di credito (vizio di diritto/errata applicazione di norme), valutata dalla Corte in relazione all'irragionevolezza economica asserita.
disp. att. cod. proc. pen., art. 173
Cita i limiti di riassunto dei motivi di impugnazione; la Corte ha tenuto conto della sintetica esposizione conforme a tale norma.
codice civile, artt. 1842 ss.
Norme sull'apertura di credito in conto corrente: la Corte ha richiamato il principio che l'apertura di credito è uno strumento di gestione di liquidità/ripetitività e che la costituzione di garanzie su titoli non rende in sé irragionevole l'operazione.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74
Norma sulle fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; citata solo per descrivere i reati fine contestati a Ferri, rilevanti per la valutazione della pericolosità sociale del prevenuto.
Massime di principio
- La mera carenza o incompletezza dell'istruttoria bancaria non è automaticamente causa di esclusione della buona fede del creditore: bisogna dimostrare che la negligenza abbia impedito di rilevare indici percepibili di strumentalità del credito rispetto all'attività illecita.
- La buona fede del creditore va valutata al momento della costituzione del credito; circostanze sopravvenute non sono decisive per retroagire sulla valutazione della buona fede all'epoca dell'erogazione.
- Per escludere la buona fede senza elementi di collusione è necessario che la pericolosità del prevenuto fosse percepibile e che vi fossero indici che avrebbero dovuto rendere evidente al creditore la strumentalità del credito.
- Il giudice di merito deve motivare concretamente il nesso tra lacune istruttorie e la mancata percezione della strumentalità: una valutazione meramente ex post del merito creditizio è insufficiente.
- Operazioni quali anticipi su fatture o aperture di credito garantite da titoli possono avere giustificazioni economiche ordinarie (gestione della liquidità, elasticità di cassa) e non vanno ritenute in automatico 'irragionevoli' senza valutazione documentale e contestuale.
- In sede di opposizione alla formazione dello stato passivo il terzo deve produrre e documentare gli elementi che comprovano il proprio affidamento incolpevole; il giudice deve esaminare tutta la documentazione rilevante e spiegare perché essa sia o non sia idonea a provare la buona fede.
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