Cassazione Civile, Sentenza n. 9665/2021 del 13/04/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile il suo appello avverso la pronuncia del Tribunale che aveva accolto il ricorso di Mario Carluccio, dichiarando illegittima la sospensione cautelare dal servizio (determ. n.26/2015) e condannando l'ente al pagamento della differenza retributiva. L'INPS sosteneva che l'udienza fissata per il 12/11/2018 era stata d'ufficio rinviata (prima al 15/11 e poi al 22/11) e che la notifica dell'appello effettuata il 13/11/2018, benché successiva al decreto di fissazione originario del 18/10/2017, non era inesistente ma affetta da nullità per violazione del termine a difesa; deduceva quindi violazione dell'art. 435 c.p.c., nonché dei principi di cui all'art. 111 Cost. e art. 6 CEDU, e ha altresì censurato la sentenza per violazione dei principi di diritto sostanziale e procedurale (art. 360 n.4 c.p.c.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS perché la parte non ha rispettato gli oneri di specificazione e di allegazione richiesti dagli artt. 366 n.6 e 369 n.4 c.p.c.: l'INPS non ha infatti prodotto il decreto/atto di differimento dell'udienza (atto centrale per la censura). Per tali ragioni la Corte non ha potuto esaminare la fondatezza della doglianza ex actis e ha respinto il ricorso per vizio formale di ammissibilità. La Corte ha altresì respinto preliminarmente le eccezioni relative alla pregiudizialità tecnica e la richiesta di rinvio per ragioni di durata del processo. L'INPS è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità e viene rimarcata la possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater.
Norme richiamate
art. 435 c.p.c.
norma sulle notificazioni e sulla fissazione dell'udienza ex officio; nella sentenza è richiamata per valutare la correttezza temporale della notifica dell'appello rispetto alla fissazione dell'udienza
art. 437 c.p.c.
norma relativa al differimento d'udienza; il ricorrente si fondava sul presunto rinvio d'ufficio della discussione per sostenere la validità della notifica
art. 366 c.p.c. comma 1 n.6
imposta l'onere di specificazione dei fatti processuali in cassazione: la Corte ha ritenuto che l'INPS non abbia indicato e documentato l'atto processuale decisivo (decreto/ordinanza di rinvio), rendendo il ricorso inammissibile
art. 369 c.p.c. n.4
richiede l'indicazione precisa degli atti del processo di merito; la mancata allegazione dell'atto decisivo ha impedito alla Corte di esaminare la censura
art. 360 c.p.c. n.4
norma di legittimità per vizio di motivazione e violazione di legge; è stata richiamata dall'INPS ma la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità formale
art. 111 Cost.
richiamato in relazione al diritto ad un giusto processo e alla ragionevole durata; la Corte ha escluso che tali profili giustifichino il mancato rispetto degli oneri di specificazione in cassazione
art. 6 CEDU
richiamato con riferimento al diritto alla giusta causa e al contraddittorio; non ha però consentito di superare i requisiti formali di ammissibilità
art. 336 c.p.c. comma 2
norma richiamata per escludere che la pregiudizialità logica fra procedimenti giustifichi la sospensione automatica del processo, essendo previsti effetti dell'eventuale riforma/cassazione
art. 175 e art. 127 c.p.c.
richiamati in tema di rispetto della ragionevole durata del processo e del dovere del giudice di evitare comportamenti dilatori; la Corte ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio per tali motivi
art. 378 c.p.c.
norma sulle memorie in cassazione; la Corte ha rifiutato la richiesta di rinvio contenuta nella memoria ex art.378 per assenza di giustificati motivi
D.P.R. n.115/2002 art.13 comma 1-quater e comma 1-bis
norme sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto
Sentenza Sezioni Unite n.20604/2008
precedente giurisprudenziale citato in merito ai principi sulla efficacia delle notifiche e sulla improcedibilità dell'appello quando la notifica non risulti effettuata prima dell'udienza fissata
Giurisprudenza di cassazione (es. S.U. n.8077/2012, S.U. n.20181/2019)
richiamate per il principio secondo cui anche in caso di denunzia di errores in procedendo la parte deve rispettare gli oneri di specificazione e allegazione e la Corte di legittimità opera ex actis
Massime di principio
- In cassazione, quando si denunciano errori processuali bisogna indicare con precisione i fatti processuali rilevanti e allegare gli atti decisivi: la mancata produzione dell'atto centrale (es. decreto/ordinanza di rinvio d'udienza) rende il ricorso inammissibile.
- La contestazione dell'improcedibilità per mancata notifica prima dell'udienza richiede prova dell'esistenza di un differimento precedente alla data della notifica; la mera asserzione nella motivazione di merito non sostituisce l'allegazione dell'atto che ha disposto il rinvio.
- Occorre distinguere tra notifica "inesistente" e notifica "nullo/affetta da nullità": per dimostrare che la notifica è stata solo nulla (e quindi sanabile o impugnabile diversamente) è necessario provare che il rinvio sia stato disposto prima della notifica mediante l'atto formale competente.
- La tutela del diritto alla ragionevole durata del processo non esonera le parti dal rispetto degli oneri di specificazione e documentazione in cassazione; richieste di rinvio per durata vanno valutate restrittivamente e solo se bilanciano i ritardi aggiuntivi.
- La pregiudizialità logica tra procedimenti non comporta automaticamente la sospensione dell'altro giudizio: gli effetti di riforma o cassazione sono disciplinati dall'art. 336 c.p.c. comma 2 e non giustificano misure dilatorie automatiche.
- Se si contesta l'efficacia di una fase processuale legata a provvedimenti dell'ufficio giudicante (es. rinvio d'udienza), bisogna produrre l'atto del giudice che ha disposto il provvedimento (decreto o ordinanza) per permettere alla Corte di valutare ex actis.
- La mancata osservanza dei requisiti formali di ammissibilità in Cassazione (artt. 366 e 369 c.p.c.) è causa frequente di inammissibilità e può comportare anche la condanna alle spese e il pagamento di oneri aggiuntivi (es. raddoppio del contributo unificato se ricorrono le condizioni).
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