Sentenza del 04/01/2022 n. 3 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
Elusione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava una indebita detrazione IVA per fatture relative a lavori di costruzione di un opificio, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti poiché le società emittenti non avrebbero avuto capacità organizzativa per eseguire le opere. La contribuente ha contestato, dimostrando che i lavori furono effettivamente eseguiti (anche tramite subappalto), i pagamenti regolarmente effettuati e di non essere responsabile di illeciti commessi dall'emittente.
La decisione
Il giudice ha rigettato l'appello dell'Agenzia. È stato affermato che per qualificare un'operazione come soggettivamente inesistente occorre dimostrare che le parti reali della transazione siano diverse da quelle indicate in fattura; la mera carenza di capacità organizzativa dell'emittente non basta. L'ufficio non ha provato che il rapporto commerciale sia avvenuto con soggetti diversi né la consapevolezza del ricevente dell'intento elusivo. Pertanto l'accertamento è nullo/infondato e l'appello dell'Agenzia è respinto; spese compensate.
Norme richiamate
DPR 633/1972, art. 21, co. 7
Richiamato dall'Ufficio in relazione alla disconoscibilità delle fatture e alla deducibilità/detraibilità dell'IVA; il giudice osserva che l'uso della norma per negare la detrazione richiede prova della soggettiva inesistenza dell'operazione (parti reali diverse da quelle fatturate).
DPR 633/1972, art. 19
Norma invocata dall'Ufficio con riferimento alla disciplina dell'IVA; il giudice interpreta la normativa nel senso che la deducibilità/detraibilità non può essere negata senza la prova che le operazioni siano soggettivamente inesistenti.
Codice Civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova: grava sull'attore (qui l'Amministrazione finanziaria) dimostrare i fatti costitutivi dell'accertamento, ossia che le operazioni siano state in realtà effettuate da soggetti diversi da quelli indicati in fattura e che vi fosse consapevolezza elusiva.
Codice di Procedura Civile, art. 360, co. 1, n. 4
Richiamato dalla Corte di Cassazione per censurare la precedente decisione della CTR: motivazione contraddittoria e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, motivo per cui la sentenza è stata cassata e rinviata.
Massime di principio
- Per qualificare un'operazione come soggettivamente inesistente è necessario dimostrare che le parti reali della transazione sono diverse da quelle riportate in fattura; la sola carenza di capacità tecnica o organizzativa dell'emittente non è sufficiente.
- L'onere della prova spetta all'Amministrazione finanziaria: deve provare sia l'identità reale delle parti diversa da quella fatturata sia, se necessario, la consapevolezza del ricevente dell'intento elusivo.
- La regolarità dell'esecuzione dei lavori, il pagamento effettivo e la sussistenza di contratti/subappalti a favore delle società emittenti sono indizi che rafforzano la buona fede del ricevente e rendono infondato l'accertamento per soggettiva inesistenza.
- In presenza di subappalto documentato e pagamenti tracciabili, è opportuno per il contribuente esibire contratti principali e subappalto, ordini, pagamenti bancari, report di cantiere e corrispondenza per dimostrare la reale esecuzione delle opere e l'assenza di intento elusivo.
- Se l'Amministrazione non fornisce la prova richiesta, il ricorso del contribuente dovrebbe essere accolto e le somme contestate non possono essere legittimamente recuperate.
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