Cassazione Civile, Sentenza n. 20552/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rimborso di imposte dirette e IVA relative al triennio 1990-1992 connesse al sisma in Sicilia; la CTR aveva riconosciuto il rimborso per le imposte dirette (ritenendo tempestiva e fondata la richiesta) ma aveva escluso l'IVA per contrasto con il diritto UE (art. 9, comma 17, legge 289/2002). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione deducendo: (i) difetto di legittimazione ad agire della contribuente (società cancellata dal registro imprese); (ii) inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza dell'istanza di rimborso e prova del versamento; (iii) violazione di norme nazionali e di diritto UE perché il rimborso riguarda reddito di impresa e il regime agevolativo è incompatibile con le regole sugli aiuti di Stato; (iv) mancata considerazione del limite quantitativo di rimborsi stabilito da norma sopravvenuta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il terzo motivo (su incompatibilità con il diritto UE/aiuti di Stato) e ha rigettato il primo, il secondo e il quarto motivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, per nuovo esame secondo i principi indicati: in particolare la CTR di rinvio dovrà verificare se il beneficiario sia qualificabile come 'impresa' secondo la nozione comunitaria, se l'aiuto individuale rientri nei regolamenti de minimis (Reg. 1407/2013 o Reg. 717/2014) o sia compatibile quale compensazione per calamità naturale ai sensi dell'art. 107 TFUE, nonché consentire, se necessario, l'acquisizione di documenti e prove ora rilevanti in ragione dello ius superveniens. Il provvedimento della Commissione UE C(2015)5549 e la giurisprudenza UE impongono la disapplicazione delle norme interne incompatibili.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge 27 dicembre 2002, n. 289
diritto al rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 in misura superiore al 10 per cento in favore dei soggetti colpiti dal sisma
norma nazionale che prevedeva rimborsi per i soggetti colpiti dal sisma; la Corte e la Commissione UE hanno ritenuto che l'applicazione generale di tale misura a imprese possa integrare aiuti di Stato incompatibili col mercato interno
art. 1, comma 665, legge 190/2014
escluso per "quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea"
introduce un limite: i soggetti che svolgono attività d'impresa sono esclusi dall'immediata applicazione del rimborso fino a verifica di compatibilità UE; obbliga a considerare la disciplina sugli aiuti di Stato
Decisione della Commissione UE C(2015) 5549 final
Le misure di aiuto di Stato in oggetto ... sono incompatibili con il mercato interno, salvo che si tratti di 'aiuto individuale' che ... soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014
decisione vincolante per il giudice nazionale: il regime agevolativo è, di massima, incompatibile; tuttavia singoli benefici possono essere compatibili se rientrano nei limiti de minimis o soddisfano altre condizioni di compatibilità; impone accertamenti caso per caso
Regolamento (UE) n. 1407/2013 (de minimis)
regolamento che disciplina la disciplina 'de minimis' consentendo aiuti di importo trascurabile senza che siano considerati aiuti di Stato vietati; rilevante per valutare se il beneficio individuale rientra nella soglia
Regolamento (UE) n. 717/2014
ulteriore regolamento concernente aiuti de minimis in specifici settori; utile per stabilire la compatibilità degli aiuti individuali con il mercato interno
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 107 e 108
art. 107 definisce quando un intervento costituisce aiuto di Stato potenzialmente incompatibile; art. 108 disciplina la notifica e controllo degli aiuti: misure statali non notificate/compatibili possono essere dichiarate illegittime dalla Commissione
Direttiva 2006/112/CE (art. 9, par. 1)
definisce la nozione comunitaria di 'soggetto passivo' e 'attività economica' rilevante per stabilire chi sia un'impresa ai fini IVA e per la valutazione se un beneficiario è un 'impresa' nel senso del diritto UE
Sesta Direttiva CEE (richiamata)
richiamata per la nozione di attività economica/soggetto passivo ai fini IVA; contribuisce alla giurisprudenza comunitaria sulla nozione di impresa
Massime di principio
- Se il rimborso riguarda un soggetto che svolge un'attività economica (impresa o attività professionale offerta sul mercato), occorre valutare la compatibilità dell'agevolazione con le regole UE sugli aiuti di Stato prima di riconoscere il beneficio.
- La nozione comunitaria di 'impresa' si fonda sull'esercizio di un'attività economica (offerta di beni/servizi sul mercato), indipendentemente dalla forma giuridica o dal fatto che l'attività sia regolamentata; pertanto anche professionisti o ex soci possono essere imprese ai fini UE.
- Se il beneficiario è qualificabile come impresa, il giudice deve verificare se l'aiuto individuale rientra nei regolamenti de minimis (Reg. 1407/2013, Reg. 717/2014) o se sussistono ragioni di compatibilità (ad es. compensazione diretta per danni da calamità), altrimenti il beneficio è incompatibile.
- La prova dei requisiti che rendono compatibile l'aiuto (soglia de minimis, nesso diretto con danno da calamità, esclusione di sovracompensazione) grava sul soggetto che invoca il rimborso; in sede di rinvio il giudice può ammettere nuova documentazione necessaria in ragione dello ius superveniens.
- L'eventuale cancellazione della società dal registro imprese non impedisce, nelle controversie tributarie relative al reddito della società, che gli ex soci agiscano in loro proprio o come successori per i rapporti attivi/passivi derivanti dalla società, a seconda della natura del credito/debito e della disciplina della successione tra soci.
- Le modifiche legislative sopravvenute che limitano l'esecutività o la fase amministrativa del rimborso (es. limiti di stanziamento) possono incidere sull'esecuzione del titolo di rimborso ma, se intervenute dopo l'instaurazione del giudizio, non incidono di regola sul diritto sostanziale già accertato senza apposite disposizioni transitorie.
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