Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26584/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza del 17/10/2024 che ha dichiarato inammissibile l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia del 30/04/2024, con cui era stata condannata per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. 30/04/1992, n.285. I motivi di ricorso in Cassazione: (1) errata applicazione dell'art.581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. per essere state tali disposizioni abrogate dalla legge 9/8/2024 n.114 e quindi violazione del principio tempus regit actum; (2) sussistenza di una valida elezione di domicilio operata in precedente fase (art.161 c.p.p.) che avrebbe dovuto essere richiamata e considerata; (3) violazione degli artt.3 e 24 Cost. per eccessiva ed ingiustificata sanzione di inammissibilità per una irregolarità formale; (4) omissione di esame dei motivi di merito riproposti in cassazione e richiesta, in subordine, di declaratoria di prescrizione o di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'art.581, comma 1-ter, c.p.p., inserito dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e poi abrogato dalla legge 9/8/2024 n.114, fosse applicabile al caso perché l'appello era stato proposto il 05/06/2024, dunque anteriormente all'abrogazione, conformemente al principio tempus regit actum e all'orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U. n.13808 del 24/10/2024). La Corte ha inoltre rilevato che l'elezione di domicilio non era stata depositata contestualmente all'atto di impugnazione né l'appello conteneva un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione e alla sua collocazione nel fascicolo, requisito interpretativo imposto dalle Sezioni Unite per ritenere valida la richiamata dichiarazione. Per tali ragioni sono stati ritenuti inammissibili anche gli altri motivi, comprese le censure costituzionali e la richiesta di esame del merito. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    «Con l’atto d’impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»

    La disposizione, introdotta dal d.lgs. 10/10/2022 n.150 e poi abrogata dalla l.9/8/2024 n.114, si applica alle impugnazioni proposte prima dell'abrogazione; richiede il deposito contestuale dell'elezione di domicilio o, in alternativa, che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla precedente elezione e alla sua collocazione in fascicolo, tale da consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione

  • art.161 cod. proc. pen.

    La norma regola l'elezione di domicilio nelle indagini/preprocesso; tuttavia, ai fini dell'art.581 comma 1-ter, è necessario che l'appello contenga il richiamo specifico alla precedente elezione e alla sua collocazione per essere considerata sufficiente in luogo del deposito contestuale

  • art.186, comma 2, lett.c), d.lgs. 30/04/1992 n.285

    Norma sostanziale che definisce il reato per cui la ricorrente era stata condannata in primo grado (reato di guida in stato di ebbrezza o analogo previsto dal codice della strada), motivo originario dell'impugnazione

  • d.lgs. 10/10/2022 n.150

    Ha introdotto nel codice di rito l'art.581 comma 1-ter, applicabile alle impugnazioni presentate dopo l'entrata in vigore del decreto, fino ad eventuale abrogazione

  • legge 9/8/2024 n.114

    Ha abrogato l'art.581 comma 1-ter c.p.p.; in assenza di disciplina transitoria, va valutata la decorrenza e l'applicazione temporale della norma abrogante in relazione alle impugnazioni già proposte

  • Sezioni Unite, n.13808 del 24/10/2024

    «La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024»

    Le Sezioni Unite hanno chiarito la portata temporale dell'applicazione della disposizione abrogata, stabilendo fino a quale data essa si applica e fornendo criteri interpretativi su come reputare valida l'elezione di domicilio richiamata nell'impugnazione

  • artt.3 e 24 Costituzione

    Invocate dalla ricorrente per eccepire violazione di uguaglianza e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto tali eccezioni inadeguate quando la disposizione censurata incide solo sulle modalità formali di esercizio dell'impugnazione del difensore e non sul diritto sostanziale di impugnare

Massime di principio

  • Verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla decorrenza/abrogazione delle norme processuali: si applica la disciplina vigente al momento del deposito dell'atto (principio tempus regit actum) salvo specifiche disposizioni transitorie.
  • L'obbligo di depositare contestualmente l'elezione di domicilio (art.581, comma 1-ter c.p.p. prima dell'abrogazione) è da intendersi a pena di inammissibilità: la mancata osservanza comporta l'inammissibilità dell'impugnazione se non ricorre una delle modalità sostitutive previste dalla giurisprudenza.
  • Per rendere valida una precedente elezione di domicilio operata in fase preliminare è necessario che l'atto di impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico alla dichiarazione/elezione e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, in modo da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione.
  • Le censure costituzionali contro regole formali di impugnazione hanno scarse possibilità di accoglimento quando la norma regola esclusivamente aspetti procedurali/di forma senza incidere sul diritto sostanziale di accesso alla giustizia o sul diritto fondamentale di difesa.
  • Il mancato rispetto delle formalità processuali che determina l'inammissibilità può comportare anche sanzioni economiche (es. contributo alla Cassa delle ammende), quindi è importante adottare cautela e tempestività nell'adempimento degli obblighi formali per evitare conseguenze economiche aggiuntive.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.