Ordinanza n. 2156/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, (Sezione prima), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Umbria che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un atto motivato sulla base delle verifiche del Servizio regionale "Rischio sismico" relative alla vulnerabilità del fabbricato e al pericolo per la pubblica incolumità
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni locali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Umbria chiedendone la riforma. Dal testo emerge che contestavano, in sede cautelare, la legittimità dell’atto amministrativo fondato per relationem sulle verifiche del Servizio "Rischio sismico" della Regione Umbria. Tali verifiche, eseguite in ottemperanza a un precedente giudicato, avevano rilevato un notevole aumento dei carichi permanenti sul solaio di copertura e ritenuto che i lavori eseguiti senza le necessarie verifiche tecniche potessero costituire un elemento di vulnerabilità per il fabbricato e, conseguentemente, un pericolo per la pubblica incolumità. Il testo non specifica ulteriori motivi di appello né le precise censure articolate contro l’atto o contro la motivazione dell’ordinanza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo, a un primo esame proprio della fase cautelare, che esso non evidenziasse profili idonei a superare le argomentazioni del TAR. La Sezione ha considerato legittimamente rilevante, in questa fase, la motivazione per relationem dell’atto impugnato, basata sulle verifiche del Servizio regionale "Rischio sismico" svolte in ottemperanza al precedente giudicato. Ha inoltre confermato la comparazione degli interessi operata dal primo giudice, attribuendo priorità alla tutela della sicurezza pubblica rispetto agli interessi degli appellanti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli appellanti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità degli appellanti mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’appello deve evidenziare profili idonei a superare le specifiche argomentazioni poste dal primo giudice; in mancanza, l’ordinanza cautelare di rigetto va confermata.
- La motivazione per relationem di un provvedimento può risultare idonea, anche ai fini della valutazione cautelare, quando richiami verifiche tecniche individuate e conoscibili, contenenti gli accertamenti e le valutazioni poste a fondamento della decisione.
- Nella comparazione cautelare degli interessi, la tutela della sicurezza pubblica e della pubblica incolumità può assumere priorità rispetto agli interessi privati collegati alla conservazione degli effetti dell’atto contestato, quando le verifiche tecniche evidenzino una possibile vulnerabilità strutturale e un pericolo per la collettività.
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