Ordinanza n. 1362/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni comunali di valutazione delle proposte di finanza di progetto e nota di differimento dell’accesso alla proposta selezionata di un concorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato alla procedura preliminare avviata dal Comune con avviso del 2 dicembre 2025 per la presentazione di proposte di finanza di progetto relative alla concessione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica, con efficientamento energetico e riqualificazione. Con deliberazione del 23 aprile 2026 il Comune ha respinto la sua proposta, ritenendola poco conveniente e caratterizzata da scarsa traslazione del rischio operativo, e ha preferito quella di Hera Luce; con deliberazione del 21 maggio 2026 ha dichiarato fattibile e di interesse pubblico la proposta di quest’ultima. La società ha chiesto accesso integrale alla proposta selezionata e agli atti connessi, per tutelare in giudizio la propria posizione di aspirante promotore. Il Comune, il 14 maggio 2026, ha differito l’ostensione della proposta all’indizione della successiva gara, invocando il rischio di un vantaggio concorrenziale, e ha dichiarato di non detenere la corrispondenza richiesta. La ricorrente ha impugnato le deliberazioni e il differimento, contestando inoltre l’illogicità e la contraddittorietà della valutazione della propria proposta. In corso di causa il Comune ha consentito un accesso soltanto parziale e con oscuramenti. La ricorrente ha insistito per l’ostensione integrale, contestando gli oscuramenti e deducendo che le generiche affermazioni di Hera Luce sul know-how e sulla riservatezza non dimostravano l’esistenza di segreti tecnici o commerciali. La decisione riguarda la domanda di accesso; il diniego relativo alla corrispondenza, dichiarata non detenuta, non è stato contestato.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata da Hera Luce: nel giudizio sull’accesso ex art. 116 c.p.a., che ha per oggetto l’accertamento del diritto, la sopravvenuta ostensione solo parziale non priva il ricorrente dell’interesse alla decisione e non richiede, nel caso considerato, l’impugnazione con motivi aggiunti della determinazione sopravvenuta. La domanda è stata accolta perché la partecipazione alla fase preliminare di finanza di progetto e il collegamento della documentazione richiesta con la proposta prescelta dimostrano l’interesse qualificato e la strumentalità dell’accesso alle esigenze difensive. Le allegazioni di Hera Luce sul know-how, sui processi aziendali e sugli accordi di riservatezza sono state ritenute generiche e non provate: non è stata dimostrata l’esistenza di brevetti o di segreti commerciali, né l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenere segrete le informazioni. Gli accordi di riservatezza tra privati, inoltre, non sono opponibili ai terzi e non provano di per sé la segretezza. Il TAR ha quindi ordinato al Comune di consentire, entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, l’accesso integrale e senza oscuramenti alla proposta di Hera Luce, comprensiva degli allegati; il dispositivo consente l’eventuale anonimizzazione dei soli dati sensibili. La questione della corrispondenza non detenuta è estranea al giudizio. Le spese sono state rinviate al definitivo. Le censure di merito contro la valutazione delle proposte non sono state decise nell’ambito della domanda di accesso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
il giudizio in materia di accesso di cui all’art. 116 c.p.a. è un giudizio di impugnazione – merito, il quale, sebbene debba essere instaurato secondo un modello impugnatorio, nel rispetto di un termine decadenziale, esso resta “…un “giudizio sul rapporto”, poiché oggetto del giudizio è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto dell’istante all’accesso, che si conclude, ove l’accertamento abbia avuto esito positivo, con una sentenza di condanna dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 116, comma 4, cod. proc. amm., all’esibizione e, ove previsto, alla pubblicazione dei documenti richiesti”.
Il giudizio di accesso, pur instaurato con modalità impugnatorie e soggetto a termine decadenziale, ha natura di giudizio sul rapporto: il giudice accerta la sussistenza del diritto e, se la domanda è fondata, può ordinare l’esibizione dei documenti. Una sopravvenuta ostensione soltanto parziale non elimina l’interesse a ottenere una decisione sull’accesso integrale.
art. 35, comma 1, d.lgs. 36/2023
In difetto di segreti tecnici e commerciali della controinteressata, nei sensi sin qui indicati, vale la regola generale di accessibilità dei documenti di cui all’art. 35 comma 1 d.lgs. n. 36/2023 mentre non opera l’eccezione di cui all’art. 35 comma 4 lett. a) d.lgs. 36/2023, che subordina l’accesso alle informazioni coperte da segreto alla dimostrata indispensabilità dei documenti stessi.
In assenza di segreti tecnici o commerciali dimostrati, si applica la regola generale di accessibilità degli atti delle procedure di affidamento.
art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. 36/2023
Reputa il Collegio che le riportate argomentazioni non siano sufficienti a comprovare il carattere di segretezza necessario a giustificare la sottrazione di quei documenti all’accesso, trattandosi di allegazioni generiche e comunque rimaste indimostrate, come prescrive l’art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023: non risulta fornita la prova dell’esistenza né di alcun brevetto per invenzioni tecniche, né di segreti commerciali nel significato di cui all’art. 98, comma 1, d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), e in particolare per questi ultimi non è stato dimostrato in alcun modo che le informazioni contenute nel progetto della controinteressata siano sottoposte a misure, vuoi di natura fisica, vuoi di natura giuridica, “da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
L’eccezione per segreti tecnici o commerciali richiede una dimostrazione concreta della segretezza: la mera affermazione di appartenenza al know-how non basta. Per i segreti commerciali occorre provare anche l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerli segreti.
art. 98, comma 1, d.lgs. 30/2005
Reputa il Collegio che le riportate argomentazioni non siano sufficienti a comprovare il carattere di segretezza necessario a giustificare la sottrazione di quei documenti all’accesso, trattandosi di allegazioni generiche e comunque rimaste indimostrate, come prescrive l’art. 35, comma 4, lett. a, d.lgs. 36/2023: non risulta fornita la prova dell’esistenza né di alcun brevetto per invenzioni tecniche, né di segreti commerciali nel significato di cui all’art. 98, comma 1, d.lgs. 30/2005 (codice della proprietà industriale), e in particolare per questi ultimi non è stato dimostrato in alcun modo che le informazioni contenute nel progetto della controinteressata siano sottoposte a misure, vuoi di natura fisica, vuoi di natura giuridica, “da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete”.
Per qualificare informazioni come segreti commerciali rilevanti ai fini dell’eccezione all’accesso, deve risultare che siano state sottoposte a misure, fisiche o giuridiche, ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
art. 175, comma 2, d.lgs. 36/2023
Con delibera n. 78 del 21 maggio 2026 la Giunta Comunale ha infine dichiarato, ai sensi dell’art. 175 comma 2 del d.lgs. n. 36/2023, la fattibilità della proposta presentata da Hera Luce e l’ha dichiarata di interesse pubblico.
La norma è richiamata nel testo per descrivere la dichiarazione comunale di fattibilità e di interesse pubblico della proposta selezionata; l’ordinanza non ne sviluppa un’interpretazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di accesso ex art. 116 c.p.a., l’oggetto è l’accertamento del diritto all’ostensione. Se durante il giudizio l’amministrazione consente l’accesso soltanto in parte, permane l’interesse a una decisione sulla richiesta originaria di accesso integrale; la determinazione sopravvenuta non deve necessariamente essere impugnata con motivi aggiunti quando il ricorrente mantiene la pretesa all’ostensione completa.
- L’operatore che abbia partecipato alla fase preliminare di una procedura di finanza di progetto e la cui proposta non sia stata selezionata ha un interesse qualificato ad accedere alla proposta prescelta, quando la documentazione è strumentale alla tutela in giudizio della propria posizione.
- La sottrazione all’accesso di atti di una procedura di affidamento per la tutela di segreti tecnici o commerciali richiede allegazioni specifiche e prova concreta della segretezza; il richiamo generico al know-how aziendale, all’organizzazione interna o al possibile pregiudizio competitivo non è sufficiente.
- Per dimostrare un segreto commerciale occorre provare che le informazioni siano state sottoposte a misure fisiche o giuridiche ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Accordi di riservatezza tra privati, in quanto tali, non sono opponibili ai terzi e non dimostrano l’esistenza di un segreto commerciale.
- Quando non è dimostrata l’esistenza di segreti tecnici o commerciali tutelabili, prevale la regola generale di accessibilità degli atti delle procedure di affidamento.
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