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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33606/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso una cartella di pagamento, conseguente a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, per omesso versamento di IVA e IRAP relativa all'anno 2001. La società contribuente aveva impugnato la cartella sostenendo di avere beneficiato della sospensione dei termini di pagamento prevista dalla normativa emergenziale per gli eventi sismici del 2002. In un primo giudizio la CTR aveva confermato in parte l'annullamento, ma la Cassazione, con precedente ordinanza di rinvio, aveva cassato la decisione ritenendo necessaria una specifica opzione per la rateizzazione ex art. 20 d.lgs. n. 241/1997 e limitando il beneficio della sospensione alle rate con scadenza nel periodo indicato dalla normativa emergenziale. Riassunto il giudizio, la CGT di secondo grado della Sicilia ha però rigettato l'appello dell'Ufficio, sostenendo che nel giudizio di rinvio l'Ufficio non si era costituito e che la contribuente aveva completato il pagamento mediante ravvedimento operoso, per cui non sarebbe stata necessaria una specifica opzione di rateizzazione; ha inoltre ritenuto che anche le rate differite rientrassero nella sospensione dei termini. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 20 d.lgs. n. 241/1997 e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice di rinvio aveva disatteso il vincolo derivante dalla precedente ordinanza di cassazione sia sulla necessità dell'opzione per la rateizzazione sia sulla limitazione del beneficio alle sole rate con scadenza nel periodo di sospensione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato, per quanto di ragione, l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che il giudice di rinvio aveva violato l'art. 384 c.p.c. perché aveva deciso in contrasto con il principio di diritto già enunciato dalla precedente ordinanza di cassazione: aveva escluso la necessità di una specifica opzione per la rateizzazione, nonostante tale necessità fosse stata già affermata dalla Corte, e aveva esteso la sospensione dei termini anche a rate con scadenza anteriore al periodo individuato come rilevante. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    Base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può decidere secondo un criterio diverso; la sua violazione comporta cassazione della sentenza resa in sede di rinvio.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso come parametro di censura della decisione del giudice di rinvio, ma l'assorbimento ne impedisce uno scrutinio autonomo.

  • art. 20 d.lgs. n. 241/1997

    La rateizzazione del pagamento delle imposte richiede una specifica opzione del contribuente in sede dichiarativa; il beneficio non è implicito nella disciplina generale e non può essere esteso oltre i limiti temporali fissati dalla normativa.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Parametro dei motivi di ricorso per violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Parametro richiamato per il vizio processuale denunciato (extrapetizione e violazione del vincolo del rinvio).

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato nel primo giudizio di legittimità per vizio motivazionale, rilevante ai fini dell'ampiezza dei poteri del giudice di rinvio.

  • art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992

    Norma sul ricorso per cassazione nel processo tributario, richiamata quale base dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • In caso di cassazione con rinvio per violazione di legge, il giudice di rinvio è vincolato non solo al principio di diritto espresso dalla Cassazione, ma anche alle premesse logico-giuridiche che ne costituiscono il necessario presupposto.
  • Il giudice del rinvio viola l'art. 384 c.p.c. se decide la controversia sulla base di un criterio giuridico diverso da quello imposto dalla precedente decisione di cassazione, anche quando tenta di fondare la diversa soluzione su argomenti di fatto non compatibili con il dictum di rinvio.
  • Quando la normativa fiscale prevede la rateizzazione del pagamento delle imposte, la relativa facoltà non può presumersi in via implicita: occorre una specifica opzione del contribuente, se richiesta dalla disciplina applicabile.
  • La sospensione dei termini di pagamento dei tributi emergenziali opera solo per i versamenti che vengono a scadenza nel periodo espressamente previsto dalla normativa e non può essere estesa a rate con scadenza anteriore mediante posticipazioni o ricostruzioni ex post del piano di pagamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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