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Regolamento

R.R. Puglia 31/2009

L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare

Normativa regionaleR.R. Puglia 31/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua la L.R. Puglia n. 28/2006 imponendo, per contributi, incentivi e appalti gestiti da Regione, ASL ed enti partecipati, l’inserimento di clausole sociali sul rispetto dei CCNL e territoriali. Prevede revoca dei benefici, penali, risoluzione del contratto ed esclusioni in caso di inadempimento, con effetti per l’intera durata del beneficio o dell’appalto.

Disciplina pugliese di attuazione per il contrasto al lavoro non regolare in benefici pubblici e appalti

Disciplina pugliese di contrasto al lavoro non regolare

Il regolamento regionale della Puglia n. 31 del 27 novembre 2009 detta le regole applicative della L.R. 26 ottobre 2006, n. 28 in materia di contrasto al lavoro non regolare. La disciplina opera nel territorio regionale e vincola Regione Puglia, aziende sanitarie locali ed enti, società, agenzie, fondazioni, consorzi e altri organismi partecipati dalla Regione le cui attività siano soggette alla potestà legislativa regionale.

Ambito soggettivo e finalità

La normativa individua i soggetti tenuti ad applicare le clausole sociali nei bandi, negli avvisi, nei contratti e nei capitolati. L’obiettivo è subordinare l’accesso a benefici pubblici e la partecipazione agli appalti al rispetto integrale della contrattazione collettiva e delle regole di tutela del lavoro.

Benefici pubblici, aiuti e incentivi

Per la concessione di aiuti, incentivi e benefici economici, i soggetti destinatari devono inserire nei bandi, negli avvisi e negli atti di concessione una clausola sociale che impone al beneficiario l’applicazione integrale del contratto collettivo nazionale di settore e, se esistente, di quello territoriale, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. L’obbligo deve riguardare tutti i lavoratori dipendenti e valere per l’intero periodo dell’attività incentivata fino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno solare o legale cui il beneficio si riferisce.

L’inadempimento, se definitivamente accertato dal soggetto concedente, dagli uffici regionali, dal giudice, tramite conciliazione o dalle amministrazioni competenti alla vigilanza sul lavoro, consente la revoca totale o parziale del beneficio.

  • La revoca è parziale in proporzione ai lavoratori cui non è stato applicato il contratto.
  • La revoca è totale se l’inadempimento riguarda almeno il 50% dei lavoratori dell’unità produttiva o in caso di recidiva rispetto a una precedente revoca parziale.
  • In caso di recidiva dopo revoca parziale, il datore di lavoro è escluso da ulteriori benefici per 1 anno.
  • Se l’inadempimento riguarda almeno l’80% dei lavoratori dell’unità produttiva, è disposta anche l’esclusione da ulteriori benefici per 2 anni.

Le somme revocate o detratte da erogazioni successive sono recuperate con interessi legali e rivalutazione ISTAT; se necessario, la Regione procede al recupero coattivo. È inoltre prevista una clausola di esclusione dalla concessione per chi, al momento dell’atto, sia già colpito da un provvedimento di esclusione ancora efficace per violazione della clausola sociale.

Appalti di opere, lavori e servizi

Nei bandi, disciplinari, contratti e capitolati di appalto deve essere inserita una clausola che impone all’aggiudicatario l’applicazione integrale dei contratti collettivi nazionali e, se esistenti, territoriali, per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo si estende anche al subappalto; il subappaltatore resta sotto la responsabilità diretta e oggettiva dell’appaltatore. Nei consorzi stabili, la responsabilità ricade anche sul consorzio rispetto all’impresa consorziata esecutrice.

L’inadempimento, accertato dalla stazione appaltante o segnalato da terzi, comporta sanzioni graduate in base alla percentuale di lavoratori interessati:

  • fino al 10%: penale pari allo 0,4% del corrispettivo;
  • dall’11% al 20%: penale pari allo 0,6%;
  • dal 21% al 30%: penale pari allo 0,8%;
  • dal 31% al 40%: penale pari all’1%;
  • dal 41% al 49%: penale pari all’1,2%.

Le penali sono recuperate sui pagamenti successivi e, se necessario, sul deposito cauzionale, che va reintegrato entro 15 giorni dalla richiesta. Se la violazione riguarda almeno il 50% dei lavoratori impiegati nell’appalto o in subappalto, oppure in caso di recidiva, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., con gli effetti richiamati dal decreto legislativo n. 163/2006. La stazione appaltante comunica tempestivamente la sanzione e gli effetti decorrono dalla comunicazione.

Raggruppamenti temporanei e consorzi

In caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è responsabile della propria eventuale inadempienza. La gravità della violazione e l’importo delle penali si calcolano in base alla quota di partecipazione e ai lavoratori impiegati. Se la violazione dell’impresa raggruppata riguarda almeno il 50% dei lavoratori da essa occupati, o vi è recidiva, la stazione appaltante può escludere l’impresa dall’appalto.

Se viene escluso il mandatario, il rapporto può proseguire con altro operatore economico che assuma il ruolo di mandatario, purché dotato dei requisiti necessari; in mancanza, la stazione appaltante può recedere. Se viene escluso il mandante, il mandatario deve eseguire il contratto o indicare un subentrante idoneo; in difetto, resta obbligato all’esecuzione con gli altri mandanti se qualificati.

Esclusione da gare per precedenti violazioni

Le imprese che, in precedenti rapporti contrattuali con la stessa stazione appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell’obbligo di applicare la clausola sociale possono essere escluse dalla gara, secondo la disciplina richiamata dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006.

Finanziamenti regionali per opere e infrastrutture

Gli atti regionali di concessione ed erogazione di finanziamenti a enti pubblici ed enti partecipati dalla Regione per la realizzazione di opere e infrastrutture devono prevedere l’impegno del soggetto attuatore a inserire nei successivi bandi, disciplinari, contratti e capitolati le clausole sociali previste per gli appalti.

Il mancato inserimento di tali clausole comporta la revoca totale del finanziamento erogato.

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