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Legge

L.R. Puglia 27/2009

Servizio sanitario regionale - Assunzioni e dotazioni organiche

Normativa regionaleL.R. Puglia 27/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Puglia, criteri straordinari per assunzioni e rideterminazione delle dotazioni organiche del SSR usando i risparmi da cessazioni 2009-2010, poi ha chiarito il regime convenzionale dei veterinari collaboratori e esteso una disciplina previdenziale agli specialisti ambulatoriali. Tuttavia l’art. 1 è stato abrogato e l’art. 3 è stato dichiarato illegittimo, quindi la norma è oggi in larga parte non più operativa.

Assunzioni e dotazioni organiche del servizio sanitario regionale pugliese; interpretazioni in materia sanitaria

Servizio sanitario regionale: assunzioni, dotazioni organiche e interpretazioni in materia sanitaria

La legge regionale della Puglia interviene su assunzioni, fabbisogni di personale e rideterminazione delle dotazioni organiche del servizio sanitario regionale, oltre a contenere due disposizioni di interpretazione/integrazione in materia sanitaria. Gran parte dell’atto risulta però oggi non più operativo per effetto di abrogazione e declaratoria di illegittimità costituzionale.

Disciplina originaria su assunzioni e dotazioni organiche del SSR

La disciplina iniziale prevedeva, nel rispetto dei limiti nazionali di spesa per il personale, che i minori costi derivanti dalle cessazioni dal servizio negli anni 2009 e 2010 fossero messi a disposizione a livello regionale nella misura del 40%. Il meccanismo operava mantenendo fermo il numero dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 2008 presso aziende sanitarie e altri enti pubblici del SSR.

Era inoltre prevista la rideterminazione delle dotazioni organiche da parte di aziende sanitarie, IRCCS pubblici e aziende ospedaliero-universitarie entro il 31 dicembre 2010, secondo i principi di riorganizzazione del SSR e tenendo conto della programmazione regionale e della modifica degli ambiti territoriali delle ASL. Fino al completamento di tale rideterminazione, le dotazioni organiche dovevano essere considerate provvisoriamente sulla base delle dotazioni vigenti, con possibili decurtazioni nei limiti collegati ai cessati del 2009 e alle procedure di reclutamento non ancora concluse.

La legge consentiva anche, in presenza di atti di programmazione regionali che avviassero nuove attività o nuovi servizi, di individuare ulteriore fabbisogno di personale per garantirne l’attuazione. In ogni caso, doveva essere assicurata l’invarianza della spesa delle dotazioni organiche rideterminate.

Ripartizione delle risorse per le assunzioni

La Giunta regionale era chiamata a distribuire le somme disponibili in base a specifici fabbisogni connessi a nuove attività e/o nuovi servizi. Il restante 60% dei minori costi derivanti dalle cessazioni era destinato alla copertura del fabbisogno individuato da ciascuna azienda o ente pubblico del SSR nel piano annuale delle assunzioni, previa approvazione della Giunta regionale.

Le aziende ed enti pubblici del SSR dovevano inoltre registrare nel sistema informativo sanitario regionale le dotazioni organiche e le relative modifiche approvate dalla Giunta.

Interpretazione autentica sul personale veterinario convenzionato

L’articolo dedicato all’interpretazione autentica stabiliva che la disciplina dell’articolo 23 della legge regionale 25/2007 si applicava al rapporto di lavoro in convenzione del personale con profilo di veterinario collaboratore, titolare di rapporto convenzionale al 31 dicembre 2006, trasformandolo a esaurimento in rapporto a tempo indeterminato.

Estensione agli specialisti ambulatoriali

Un’ulteriore disposizione estendeva agli specialisti ambulatoriali inquadrati secondo i criteri del D.P.C.M. 8 marzo 2001 l’applicazione di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 26/2006, come modificato successivamente. La norma operava quindi in ambito previdenziale per tale categoria.

Regime di efficacia, abrogazioni e stato attuale

La legge era dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Ai fini pratici odierni:

  • l’articolo 1 è stato abrogato in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale n. 333/2010;
  • le disposizioni aggiuntive dell’articolo 1 introdotte successivamente risultano prive di autonoma operatività per il venir meno dei presupposti normativi;
  • l’articolo 3 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte indicata dalla Corte costituzionale.

L’atto, quindi, ha oggi utilità applicativa molto limitata e va considerato sostanzialmente obsoleto nella pratica.

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