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Sentenza

Sentenza n. 5940/2026 - Napoli, Sezione 3

Giustizia amministrativa202206006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo all’ampliamento di un’abitazione, adottato il 7 settembre 2022 e notificato il 20 settembre 2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato il 24 gennaio 1986 una domanda di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per l’ampliamento di un’abitazione al primo piano di un fabbricato preesistente. Ha impugnato il diniego comunale deducendo: violazione dell’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985, poiché le opere successive alla domanda sarebbero stati meri lavori di completamento consentiti; difetto di istruttoria e di motivazione; violazione dei principi di affidamento e buona amministrazione, assumendo che il Comune fosse stato informato degli interventi successivi e non li avesse tempestivamente contestati. Il Comune ha opposto che al momento rilevante il manufatto era costituito soltanto da pilastri e solai, senza tamponature esterne, e che le opere successive erano necessarie a definirne la volumetria, non semplici finiture.

La decisione

Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha ritenuto che l’opera non fosse ultimata entro il termine utile per il condono: il sopralluogo della Polizia Municipale del 10 novembre 1983 aveva rilevato la sola struttura portante, priva delle tamponature necessarie a individuare la volumetria. La facoltà di completamento prevista dall’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985 presuppone un manufatto già astrattamente condonabile e non supplisce alla mancanza del requisito dell’ultimazione; nel caso concreto le tamponature realizzate successivamente definivano l’edificio e la sua consistenza volumetrica. Ha escluso il difetto di istruttoria e motivazione, poiché il diniego richiamava il sopralluogo, la documentazione fotografica, la relazione tecnica e l’esame degli atti integrativi, rendendo comprensibili le ragioni della decisione. Ha inoltre negato la tutela dell’affidamento: l’affidamento non può rendere sanabili opere prive dei presupposti di legge e l’ordinanza di sospensione dei lavori n. 239 del 1983 escludeva comunque un affidamento qualificato; l’inerzia comunale non produce effetti sananti. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 13, l. 47/1985

    Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la facoltà di completamento delle opere abusive presuppone l’esistenza di un manufatto già astrattamente condonabile e non consente di sopperire alla mancanza del requisito dell’ultimazione entro il termine fissato dalla legge.

    Il completamento delle opere è consentito solo se, alla scadenza prevista dalla disciplina condonistica, esiste già un manufatto astrattamente condonabile; non può essere utilizzato per realizzare dopo il termine gli elementi essenziali necessari a configurare l’edificio e individuarne la volumetria.

  • l. 47/1985

    È consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della condonabilità dell’abuso, un edificio può considerarsi ultimato soltanto quando risulti realizzato almeno al rustico, dovendosi ritenere insufficiente la mera esistenza della struttura portante e rendendosi necessaria la presenza delle tamponature esterne che consentano l’individuazione della volumetria del manufatto.

    Ai fini del condono, la sola struttura portante non dimostra l’ultimazione dell’edificio al rustico: occorrono anche le tamponature esterne, che rendono identificabile la consistenza planivolumetrica del manufatto.

Massime di principio

  • Ai fini della condonabilità edilizia, un manufatto è ultimato almeno al rustico quando, oltre alla struttura portante, sono presenti le tamponature esterne necessarie a individuare con certezza la consistenza planivolumetrica; pilastri e solai da soli non sono sufficienti.
  • La facoltà di completare un’opera abusiva prevista dall’art. 35, comma 13, della legge n. 47/1985 presuppone che il manufatto fosse già astrattamente condonabile entro il termine stabilito dalla legge e non consente di realizzare successivamente elementi essenziali per la configurazione edilizia e volumetrica dell’immobile.
  • L’inerzia dell’amministrazione e l’affidamento del privato non possono sanare opere abusive prive dei presupposti sostanziali richiesti per il condono; un precedente ordine di sospensione dei lavori è inoltre incompatibile con la formazione di un affidamento qualificato sulla legittimità dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizio
RamiEdilizia
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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