Sentenza n. 960/2026 - Latina, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di diniego al condono edilizio nr. -OMISSIS- relativo all'Istanza di Condono Edilizio nr. 724/94 art. 39 - prot. -OMISSIS-; - di qualsiasi atto dipendente, presupposto e/o esecutivo del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di condono edilizio relativo a un fabbricato realizzato in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale relativo a una domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994. Hanno dedotto il difetto di motivazione circa l'attualità e la concretezza dell'interesse pubblico al diniego, la violazione e falsa applicazione della legge n. 724/1994, la violazione dei principi in materia di repressione degli abusi edilizi, nonché la violazione dei principi di bilanciamento degli interessi e proporzionalità. In particolare, hanno sostenuto che il limite volumetrico previsto per il condono non fosse applicabile a un edificio con destinazione non residenziale e che sull'istanza si fosse formato il silenzio-assenso. Hanno inoltre valorizzato il precedente rilascio di un'autorizzazione per attività di pubblico spettacolo e intrattenimento nell'immobile.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Ha affermato che il limite volumetrico previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994, pari al 30% della volumetria originaria oppure, indipendentemente dalla volumetria iniziale, a un ampliamento superiore a 750 metri cubi, si applica a tutte le opere abusive, senza distinzione tra immobili residenziali e non residenziali. La destinazione culturale-ricreativa dell'immobile non consente quindi di superare il limite legale. Poiché l'opera è insanabile ex lege per il superamento del limite volumetrico, il diniego costituisce attività vincolata: l'amministrazione non deve compiere una ponderazione tra interesse pubblico e interesse privato, né fornire una motivazione rafforzata sull'interesse pubblico attuale, essendo sufficiente il richiamo alla disciplina violata. Il Collegio ha escluso anche la formazione del silenzio-assenso, poiché l'immobile ricadeva in area sottoposta a vincolo idrogeologico e la domanda non era corredata dal prescritto parere dell'autorità competente. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, della legge n. 47/1985, richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994, il termine per il silenzio-assenso decorre dall'emissione del parere previsto dall'art. 32; tale parere non era stato richiesto né rilasciato. Il vincolo idrogeologico risultava già operante in forza del regio decreto n. 3267/1923, sicché non assumeva rilievo la successiva disciplina regionale richiamata dai ricorrenti. Infine, il precedente rilascio dell'autorizzazione per pubblico spettacolo non generava alcun affidamento sulla condonabilità dell'immobile, perché tale autorizzazione risponde a presupposti diversi, attinenti alla sicurezza dell'attività e al T.U.L.P.S., mentre il condono riguarda la conformità dell'opera alle norme di tutela del territorio e dell'ambiente. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, l. 724/1994
Corretta mente l’amministrazione ha ritenuto che le opere di cui alla domanda di condono respinta con il provvedimento impugnato “non sono suscettibili di sanatoria in quanto eccedono il limite volumetrico ai sensi dell'art. 39 comma 1 della L.724/94 pari al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi; le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine del 31/12/1993, relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria”.
Il limite volumetrico previsto per il secondo condono si applica a tutte le opere abusive, comprese quelle non residenziali, e rende insanabile ex lege l'opera che lo supera.
art. 35, comma 18, l. 47/1985
Ai sensi dell'art. 35, comma 18, L. 47/1985 – applicabile al “secondo condono” in forza del rinvio di cui all'art. 39, primo comma, legge 1994 n. 724 – il termine per la formazione del silenzio-assenso in area vincolata "decorre dall'emissione del parere previsto dal primo comma dello stesso articolo 32".
Nelle aree vincolate il termine per la formazione del silenzio-assenso sul condono decorre soltanto dall'emissione del parere previsto dall'art. 32; in mancanza del parere, il termine non inizia a decorrere.
art. 32, comma 1, l. 47/1985
Parere che, nel caso di specie, non è mai stato richiesto né rilasciato, proprio in ragione dell'insanabilità ex lege dell'opera.
La mancata richiesta e il mancato rilascio del parere dell'autorità preposta al vincolo impediscono la decorrenza del termine per il silenzio-assenso in area vincolata.
art. 60 c.p.a.
Il Collegio rileva, introduttivamente, che sussistono i presupposti per l'adozione della decisione con sentenza in forma semplificata (integrità del contradditorio, completezza dell’istruttoria, mancata dichiarazione delle parti dell'intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o ricorso incidentale).
La causa può essere definita con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio è integro, l'istruttoria è completa e le parti non dichiarano di voler proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale.
Massime di principio
- Il limite volumetrico previsto dall'art. 39, comma 1, della legge n. 724/1994 si applica a tutte le opere abusive, senza distinzione tra destinazione residenziale e non residenziale; non è quindi condonabile un'opera che superi il limite del 30% della volumetria originaria o, indipendentemente dalla volumetria iniziale, l'ampliamento di 750 metri cubi.
- Quando l'opera è insanabile ex lege per il superamento dei limiti volumetrici del condono, il diniego costituisce attività vincolata e non richiede una specifica ponderazione tra interesse pubblico alla repressione dell'abuso e interesse privato al conseguimento del condono, né una motivazione rafforzata sull'attualità dell'interesse pubblico.
- In presenza di un vincolo rilevante ai fini del condono, il termine per la formazione del silenzio-assenso decorre dall'emissione del parere dell'autorità preposta alla tutela del vincolo; se il parere non è stato richiesto o rilasciato, il termine non decorre e il silenzio-assenso non può formarsi.
- Un'autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, in quanto finalizzata alla sicurezza dell'attività e soggetta a presupposti diversi, non dimostra la condonabilità dell'immobile né fonda un affidamento sulla regolarità urbanistico-edilizia dell'opera.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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