Cassazione Civile, Ordinanza n. 18738/2026 del 09/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cedente)
La controversia
Una persona rimasta coinvolta in un sinistro stradale, riconducibile alla responsabilità esclusiva del conducente di un veicolo assicurato per la r.c.a., aveva ceduto pro solvendo a una società una quota del proprio credito risarcitorio, per estinguere un debito verso la stessa cessionaria. La cessionaria aveva agito in giudizio chiedendo la condanna dei debitori ceduti al pagamento della somma ceduta e, in subordine, la condanna della cedente in forza della garanzia propria della cessione pro solvendo. La cedente, costituitasi in primo grado, aveva sostenuto la fondatezza della pretesa verso i debitori ceduti e chiesto il rigetto della domanda subordinata nei propri confronti. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda principale e, in appello, la cedente aveva lamentato che il Tribunale non avesse deciso sulle spese di lite in suo favore e sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 91, 92, 132, comma 2, n. 4, 156 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il Tribunale aveva erroneamente trascurato il distinto rapporto processuale tra lei e i debitori ceduti, nei confronti dei quali essa era risultata vittoriosa, confondendolo con il rapporto tra cedente e cessionaria; inoltre censurava la statuizione sulle spese nel rapporto con la cessionaria, ma tale doglianza è stata ritenuta inammissibile.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata la doglianza principale perché il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sul capo d'appello relativo al distinto rapporto processuale tra la cedente e i debitori ceduti, nel quale la ricorrente era sostanzialmente vittoriosa. La posizione della cedente non era neutra, ma integrava un intervento adesivo autonomo con assunzione della qualità di parte; pertanto il criterio della soccombenza andava applicato anche nei rapporti tra la cedente e i debitori ceduti. La censura relativa alla compensazione delle spese nel rapporto con la cessionaria è stata invece considerata inammissibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Civitavecchia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
impone la regolazione delle spese secondo il principio di soccombenza anche quando la parte abbia assunto una posizione processuale autonoma e sia risultata vittoriosa in un distinto rapporto processuale
art. 92 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente come norma sulla compensazione delle spese, ma la doglianza sul relativo capo è stata ritenuta non adeguatamente censurata e comunque non sindacabile nei limiti prospettati
art. 96 c.p.c.
la ricorrente lamentava l'omessa decisione sulla domanda di responsabilità aggravata; il Tribunale ne aveva escluso i presupposti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare vizio di motivazione/struttura della sentenza in relazione all'omessa pronuncia
art. 156 c.p.c.
richiamato come norma processuale invocata dalla ricorrente nel dedurre la nullità della decisione
art. 111 Cost., comma 6
richiamato come parametro del dovere di motivazione della decisione
art. 112 c.p.c.
la Corte ha valorizzato l'omessa pronuncia del giudice d'appello sul motivo devoluto in ordine alla regolazione delle spese nel rapporto processuale distinto tra cedente e debitori ceduti
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte ha rilevato l'inammissibilità della censura che non conteneva una ragionata critica del capo di sentenza impugnato
art. 186-ter c.p.c.
richiamato per l'ordinanza ingiuntiva emessa dal giudice di pace nel corso del primo grado
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale e la riserva di deposito dell'ordinanza
Massime di principio
- La parte che intervenga nel giudizio non in posizione meramente adesiva e neutra, ma con un interesse proprio e concreto a sostenere l'esito della domanda principale e a contrastare una domanda subordinata proposta nei suoi confronti, assume la qualità di parte autonoma ai fini della regolazione delle spese.
- Il principio di soccombenza va applicato distintamente a ciascun rapporto processuale effettivamente instaurato nel giudizio; il giudice non può confondere il rapporto tra cedente e cessionaria con quello tra cedente e debitori ceduti.
- L'omessa pronuncia su un motivo di appello che investa specificamente la regolazione delle spese in un rapporto processuale distinto integra vizio denunciabile in cassazione.
- La censura di legittimità deve formulare una critica specifica e argomentata del capo di sentenza impugnato; in difetto, la doglianza è inammissibile.
- La statuizione sulla compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito nei limiti consentiti dalla legge e, se non specificamente censurata, non è sindacabile in cassazione.
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