Ordinanza n. 270/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale che imponeva il rilascio e lo sgombero coatto di un immobile di proprietà comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante immobile)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza dirigenziale notificata il 26 novembre 2025, con cui gli era stato ordinato di lasciare libero e vuoto da persone e cose un immobile comunale entro quindici giorni, con avvertimento di successivo sgombero coatto e segnalazione all'autorità giudiziaria. Sono stati inoltre impugnati, nei limiti dell'interesse e anche in quanto non conosciuti, il verbale di sopralluogo della Polizia locale, una nota del Responsabile dell'Area IV, una delibera della Giunta comunale, gli atti e i pareri dei Servizi sociali relativi alla posizione del ricorrente e alla sua condizione di disagio sociale e abitativo, nonché gli ulteriori atti presupposti e connessi. Il testo dell'ordinanza cautelare non specifica i singoli vizi di legittimità dedotti nel ricorso, limitandosi a rilevare che le questioni prospettate richiedono approfondimento nel merito.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza dirigenziale di sgombero. La decisione è stata adottata in via interinale, sulla base di un ponderato bilanciamento degli interessi contrapposti e dell'opportunità di consentire una decisione di merito re adhuc integra, poiché le questioni dedotte necessitano di ulteriore approfondimento. Il Collegio ha considerato anche le tempistiche prospettate dal Comune per i lavori di riqualificazione del complesso immobiliare. Ha fissato l'udienza pubblica di merito al 19 ottobre 2026 e ha disposto un incombente istruttorio a carico del Comune, onerandolo di depositare ulteriore documentazione sul dedotto mutamento di destinazione dell'immobile, da alberghiero a edilizia residenziale pubblica, nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale per la domanda cautelare e per la sospensione interinale dell'efficacia del provvedimento impugnato.
art. 73 c.p.a.
Il termine previsto dalla disposizione è richiamato per il deposito, da parte del Comune, della documentazione istruttoria in vista dell'udienza di merito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un'ordinanza amministrativa può essere disposta quando, all'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti opportuno preservare la situazione fino a una decisione di merito adottata sulla base di un quadro istruttorio completo.
- La necessità di un approfondimento delle questioni dedotte nel ricorso può giustificare una tutela cautelare interinale, senza che ciò comporti un'anticipazione della decisione sulla fondatezza definitiva delle censure.
- Il giudice amministrativo può onerare l'amministrazione resistente di depositare ulteriore documentazione rilevante per la decisione di merito, specie quando la stessa amministrazione abbia rappresentato circostanze sopravvenute o modificative dell'assetto sostanziale, come il mutamento di destinazione dell'immobile oggetto del provvedimento.
- Nel bilanciamento cautelare possono assumere rilievo sia gli effetti immediati dell'esecuzione dell'ordinanza di sgombero sia le tempistiche degli interventi pubblici di riqualificazione prospettati dall'amministrazione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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