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Circolare

Circolare numero 39 del 31-3-2008

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare definisce, per il quinquennio 2008-2012, le aliquote di rendimento da applicare alla liquidazione delle pensioni dei Fondi sostitutivi soppressi autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dazieri. Ricorda il quadro normativo di riferimento, richiamando l’articolo 12 del d.lgs. 503/1992 e la sua abrogazione ad opera dell’articolo 59 della legge 449/1997, e specifica per ciascun Fondo le fasce di anzianità contributiva e le relative percentuali. Sono inoltre indicati i limiti di retribuzione pensionabile e il “tetto” di riferimento per l’anno 2008 pari a 40.725,00 euro.

Aliquote di rendimento per le pensioni a carico dei Fondi sostitutivi

Aliquote di rendimento per le pensioni a carico dei Fondi sostitutivi

La circolare definisce le aliquote di rendimento applicabili alla liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi soppressi, per il quinquennio 2008-2012. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento, costituito dall’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e dall’articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, precisando che le regole continuano a trovare applicazione per le anzianità contributive maturate entro determinati limiti temporali nei singoli Fondi.

Quadro normativo e criterio di applicazione

La circolare ricorda che, in base al comma 3 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 503/1992, per i Fondi autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dazieri si applicano gradualmente, con cadenza quinquennale, percentuali di riduzione delle aliquote di rendimento vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. La riduzione opera a partire dalle soglie di retribuzione più elevate e con scaglionamento riferito alla metà delle percentuali di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Il testo ribadisce inoltre che tali disposizioni continuano a valere:

  • per il soppresso Fondo autoferrotranvieri, per le anzianità contributive maturate dall’1 gennaio 1993 al 31 dicembre 1995;
  • per i soppressi Fondi elettrici e telefonici, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di armonizzazione;
  • per il Fondo dazieri, per le anzianità maturate fino al 31 dicembre 1997.

Aliquote per il soppresso Fondo autoferrotranvieri

Per il Fondo autoferrotranvieri la circolare distingue tre periodi:

  • fino al 31 dicembre 1992: aliquota di rendimento pari al 2,50%;
  • dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,50% fino a 67.603,50 euro, 1,375% sulla quota eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro, 1,125% sulla quota eccedente 77.377,50 euro;
  • dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: 2% fino a 67.603,50 euro, 1,10% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro, 0,90% oltre 77.377,50 euro.

Per le anzianità dal 1° gennaio 1996 trova applicazione l’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni pensionabili eccedenti il "tetto" al quale si applica il coefficiente massimo di rendimento, indicato per l’anno 2008 in 40.725,00 euro.

Aliquote per il soppresso Fondo elettrici

Anche per il Fondo elettrici la circolare prevede una distinzione per periodi contributivi:

  • fino al 31 dicembre 1992: 2,51428%;
  • dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,51428% fino a 67.603,50 euro, 1,382854% sulla fascia intermedia, 1,13143% oltre 77.377,50 euro;
  • dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 2% fino a 67.603,50 euro, 1,10% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro, 0,90% oltre 77.377,50 euro.

Dal 1° gennaio 1997 si applica l’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni pensionabili superiori al tetto, che per il 2008 è pari a 40.725,00 euro.

Aliquote per il soppresso Fondo telefonici

Per il Fondo telefonici le percentuali sono sostanzialmente analoghe a quelle del Fondo autoferrotranvieri:

  • fino al 31 dicembre 1992: 2,50%;
  • dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994: 2,50% fino a 67.603,50 euro, 1,375% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro, 1,125% oltre 77.377,50 euro;
  • dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996: 2% fino a 67.603,50 euro, 1,10% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro, 0,90% oltre 77.377,50 euro.

Dal 1° gennaio 1997 si applica il criterio dell’articolo 12, comma 1, per le retribuzioni pensionabili eccedenti il tetto di 40.725,00 euro riferito all’anno 2008.

Fondo dazieri

Per il Fondo dazieri, per le anzianità fino al 31 dicembre 1992, la circolare indica un meccanismo più articolato:

  • 32,50% per i primi cinque anni di servizio;
  • 1,70% dal sesto al trentesimo anno;
  • 1% per ogni anno successivo al trentesimo.

Il documento precisa che, sulla base di tali aliquote, con 40 anni di iscrizione al Fondo gli iscritti possono raggiungere un importo massimo della pensione pari all’85% della retribuzione pensionabile.

Per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 l’aliquota di rendimento si articola come segue:

  • 0,90% sulla quota di retribuzione eccedente 77.377,50 euro;
  • 1,10% sulla quota eccedente 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro per il 6°-30° anno di servizio;
  • 1,70% sulla quota fino a 67.603,50 euro per il 6°-30° anno di servizio;
  • 1% per ogni anno successivo al 30°.

Dal 1° gennaio 1998 si applica l’articolo 12, comma 1, del d.lgs. n. 503/1992 per le retribuzioni pensionabili eccedenti il tetto, indicato anche in questo caso in 40.725,00 euro per il 2008.

Rinvio alle istruzioni precedenti

La circolare richiama espressamente le precedenti istruzioni già diramate con le circolari n. 243 del 27 ottobre 1993, n. 92 del 18 marzo 1994, n. 206 del 25 luglio 1995, n. 38 del 18 febbraio 1998, n. 164 del 23 luglio 1998, n. 103 del 13 giugno 2003 e n. 125 dell’11 luglio 2003, confermando la continuità del quadro applicativo.

Punti principali

Quadro normativo e ambito temporale

La circolare applica il comma 3 dell’articolo 12 del d.lgs. 503/1992, richiamando che la disposizione continua a operare per le anzianità maturate in specifici periodi nei Fondi soppressi. Le aliquote sono determinate per le pensioni da liquidare nel quinquennio 2008-2012, con gradualità quinquennale e riduzione delle aliquote di rendimento rispetto all’AGO sulle fasce retributive più elevate.

Soppresso Fondo autoferrotranvieri

Per le anzianità fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota è del 2,50%. Per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1994 si applicano tre scaglioni: 2,50% fino a 67.603,50 euro, 1,375% oltre 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro, 1,125% oltre 77.377,50 euro. Per le anzianità dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1995: 2% fino a 67.603,50 euro, 1,10% oltre 67.603,50 euro e fino a 77.377,50 euro, 0,90% oltre 77.377,50 euro. Dal 1° gennaio 1996 si applica il sistema dell’articolo 12, comma 1, per le retribuzioni eccedenti il tetto AGO.

Soppresso Fondo elettrici

Per le anzianità fino al 31 dicembre 1992 l’aliquota è del 2,51428%. Per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1994 sono previste aliquote differenziate per fasce retributive: 2,51428% fino a 67.603,50 euro, 1,382854% oltre la soglia intermedia e 1,13143% oltre 77.377,50 euro. Per le anzianità dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1996 le aliquote diventano 2%, 1,10% e 0,90% nei tre scaglioni indicati. Dal 1° gennaio 1997 vale il criterio dell’articolo 12, comma 1, per le retribuzioni eccedenti il tetto.

Soppresso Fondo telefonici

Le aliquote coincidono sostanzialmente con quelle del Fondo autoferrotranvieri: 2,50% per le anzianità fino al 31 dicembre 1992; per il periodo 1° gennaio 1993-31 dicembre 1994, 2,50% fino a 67.603,50 euro, 1,375% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro, 1,125% oltre tale importo; per il periodo 1° gennaio 1995-31 dicembre 1996, 2% fino a 67.603,50 euro, 1,10% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro, 0,90% oltre 77.377,50 euro. Dal 1° gennaio 1997 si applica il regime dell’articolo 12, comma 1, per le retribuzioni sopra il tetto.

Fondo dazieri

Per le anzianità fino al 31 dicembre 1992, l’aliquota è pari a 32,50% per i primi cinque anni di servizio, 1,70% dal sesto al trentesimo anno e 1% per ogni anno oltre il trentesimo. La circolare precisa che, con 40 anni di iscrizione al Fondo, gli iscritti possono raggiungere un importo massimo di pensione pari all’85% della retribuzione pensionabile. Per le anzianità dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 si applicano aliquote differenziate per scaglioni retributivi: 0,90% oltre 77.377,50 euro; 1,10% tra 67.603,50 e 77.377,50 euro per il 6°-30° anno; 1,70% fino a 67.603,50 euro per il 6°-30° anno; 1% per ogni anno successivo al 30°. Dal 1° gennaio 1998 si applica l’articolo 12, comma 1, per le retribuzioni eccedenti il tetto.

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