Circolare numero 43 del 4-4-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il coordinamento tra la legge n. 244/2007 e la legge n. 31/2008 in materia di contributi sospesi per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi. Per il periodo 2002-2006 è ammessa la definizione agevolata con pagamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2008 del 30% dell’importo dovuto, al netto di quanto già versato. Per il 2007 restano invece valide solo le modalità del DM 5 ottobre 2007, cioè pagamento in unica soluzione o in 24 rate mensili a partire da gennaio 2008, senza agevolazione. Sono inoltre chiariti gli obblighi di versamento dei debiti anteriori a ottobre 2002, la ripresa delle procedure esecutive dal 1° gennaio 2008, gli adempimenti dichiarativi e le modalità operative con modello F24 e codice DSOS.
Definizione agevolata dei contributi sospesi per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi
Definizione agevolata per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi
La circolare chiarisce l’applicazione coordinata della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 110, e della legge 28 febbraio 2008, n. 31, in materia di contributi sospesi per gli enti non commerciali della sanità privata in crisi. L’intervento riguarda in particolare la definizione agevolata delle posizioni contributive relative ai periodi di sospensione e le modalità di recupero dei contributi non agevolabili.
Ambito soggettivo e periodo interessato
La disciplina è destinata agli enti non commerciali della sanità privata in crisi individuati ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 255. La definizione agevolata riguarda i contributi sospesi dal 2002 al 2006, mentre per l’anno 2007 si applica un regime distinto.
Definizione agevolata dei contributi 2002-2006
Per gli anni 2002-2006 la legge n. 244/2007 prevedeva la possibilità di definire automaticamente la posizione versando, in due rate di eguale ammontare, l’intera somma dovuta per ciascun contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già effettuati a titolo di capitale e interessi, ridotta al 30 per cento. La legge n. 31/2008, art. 36, comma 4-quater, ha poi stabilito che il pagamento debba avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto del termine comporta decadenza dal beneficio.
Contributi sospesi nel 2007
Per i contributi sospesi nell’anno 2007 non è consentita alcuna definizione agevolata. Restano valide esclusivamente le modalità di recupero previste dal DM 5 ottobre 2007, richiamato dalla circolare INPS n. 1 del 4 gennaio 2008:
- pagamento in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e interessi;
- oppure pagamento in 24 rate mensili uguali e consecutive, con prima rata da effettuarsi entro gennaio 2008.
Debiti esclusi dalla sospensione
I debiti non compresi nel periodo di sospensione, cioè quelli anteriori a ottobre 2002, devono essere versati dal 1° gennaio 2008 secondo le ordinarie modalità di recupero crediti. Tali somme restano soggette alle sanzioni ordinarie e non possono beneficiare né della definizione agevolata né della rateazione prevista per il 2007.
Ripresa delle procedure esecutive e dei contributi correnti
Dal 1° gennaio 2008 decorre la ripresa delle procedure esecutive. Nello stesso momento torna dovuto anche il pagamento dei contributi correnti, con conseguente necessità di regolarizzare sia le posizioni pregresse sia gli adempimenti ordinari.
Adempimenti dichiarativi e istanza di adesione
La circolare precisa che gli adempimenti connessi al versamento, comprese tutte le denunce mensili, devono essere effettuati al termine del periodo di sospensione e comunque entro il primo pagamento. Inoltre, è obbligatoria la presentazione di un’istanza contenente:
- la rilevazione del debito;
- la manifestazione di volontà di usufruire dei benefici previsti dalle norme richiamate.
Tale istanza è richiesta sia per la definizione agevolata dei contributi 2002-2006 sia per l’eventuale pagamento rateale dei contributi sospesi nel 2007.
Modalità di versamento con modello F24
I pagamenti oggetto di agevolazione devono essere eseguiti tramite modello F24, seguendo le modalità indicate nell’esempio riportato nella circolare. Deve essere utilizzato il codice causale DSOS, istituito con la circolare n. 98 del 28 maggio 2002 per il versamento dei contributi sospesi per calamità naturali. Nel campo dedicato deve essere indicata la matricola dell’azienda seguita dal codice N942, corrispondente a quanto riportato nel quadro D del modello DM10 per la rilevazione del credito.
Per i versamenti da effettuarsi entro novembre, gli enti interessati devono compilare due righe separate:
- una per la definizione agevolata del 30% dell’ammontare dovuto per il periodo da ottobre 2002 al 31 dicembre 2006;
- una per il pagamento delle rate mensili costanti, fino a un massimo di 24, relative ai contributi sospesi nel 2007.
Effetto pratico del coordinamento normativo
La circolare, in sostanza, distingue tre diverse situazioni: definizione agevolata per il periodo 2002-2006, rateazione ordinaria per il 2007 e riscossione ordinaria per i debiti anteriori a ottobre 2002. In questo modo vengono armonizzate le disposizioni del decreto ministeriale del 5 ottobre 2007 con le successive norme della legge finanziaria 2008 e della legge di conversione del decreto milleproroghe.
Punti principali
Ambito della definizione agevolata
La definizione agevolata riguarda gli enti non commerciali della sanità privata in crisi individuati ai sensi dell’art. 1, comma 255, della legge n. 311/2004. L’agevolazione interessa i contributi sospesi relativi agli anni dal 2002 al 2006, consentendo di chiudere la posizione con il versamento del 30% della somma dovuta per ciascun contributo, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi.
Termini e modalità di pagamento per il periodo 2002-2006
Per i contributi sospesi dal 2002 al 2006 la legge n. 31/2008 ha modificato il regime previsto dalla legge n. 244/2007, stabilendo che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2008. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio.
Regime dei contributi sospesi nel 2007
Per i contributi sospesi nell’anno 2007 non è ammessa la definizione agevolata. Restano applicabili esclusivamente le modalità previste dal DM 5 ottobre 2007, recepito dalla circolare INPS n. 1/2008: pagamento senza aggravio di sanzioni e interessi in unica soluzione oppure in 24 rate mensili uguali e consecutive, con prima rata entro gennaio 2008.
Debiti fuori dal periodo di sospensione
I debiti non rientranti nel periodo di sospensione, cioè quelli anteriori a ottobre 2002, devono essere versati dal 1° gennaio 2008 secondo le regole ordinarie di recupero crediti, con sanzioni in misura ordinaria. Tali debiti non possono beneficiare né della definizione agevolata né del pagamento rateale previsto per i contributi sospesi nel 2007.
Ripresa delle ordinarie attività di riscossione
Dal 1° gennaio 2008 decorre la ripresa delle procedure esecutive ed è dovuto anche il pagamento dei contributi correnti. La circolare richiama quindi la necessità di regolarizzare sia le posizioni pregresse sia gli adempimenti correnti secondo i termini stabiliti.
Adempimenti dichiarativi e documentazione
Gli adempimenti connessi al versamento, inclusa la presentazione di tutte le denunce mensili, devono essere effettuati al termine del periodo di sospensione e comunque entro il primo pagamento. È inoltre obbligatoria la presentazione di un’istanza contenente la rilevazione del debito e la manifestazione di volontà di avvalersi dei benefici normativi, sia per la definizione agevolata 2002-2006 sia per l’eventuale rateazione del 2007.
Modalità operative di versamento
I pagamenti agevolati devono essere effettuati con modello F24, utilizzando il codice DSOS istituito con la circolare n. 98 del 28 maggio 2002 per i contributi sospesi per calamità naturali. Nell’apposito campo deve essere indicata la matricola aziendale seguita dal codice N942, come da quadro D del modello DM10 per la rilevazione del credito. Per il pagamento da effettuarsi entro novembre vanno compilate due righe distinte: una per il 30% dovuto per il periodo ottobre 2002-31 dicembre 2006 e una per le rate mensili costanti, fino a un massimo di 24, relative ai contributi sospesi nel 2007.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 4 apr 2008Circolare numero 42 del 4-4-2008
- Circolare · 4 apr 2008Circolare numero 44 del 4-4-2008
- Circolare · 3 apr 2008Circolare numero 41 del 3-4-2008
- Circolare · 7 apr 2008Circolare numero 47 del 7-4-2008
- Circolare · 7 apr 2008Circolare numero 46 del 7-4-2008
- Circolare · 7 apr 2008Circolare numero 45 del 7-4-2008
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →