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Circolare

Circolare numero 44 del 4-4-2008

Pubblicazione, in allegato, del DM. 16.01.2008 (G.U. del 30 gennaio 2008, n.25) di determinazione delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. Ambito territoriale di applicazione e istruzioni operative. Istruzioni per la regolarizzazione del mese di gennaio 2008.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le retribuzioni convenzionali determinate dal D.M. 16 gennaio 2008 per il calcolo dei contributi dovuti nel 2008 per lavoratori italiani all'estero in Paesi extracomunitari privi di accordi di sicurezza sociale, nonché, in via residuale, per le assicurazioni non coperte da convenzioni vigenti. Vengono richiamati l’ambito di applicazione della normativa, i criteri di individuazione della fascia retributiva, le modalità di calcolo e frazionamento, le regole particolari per alcune variazioni retributive e la possibilità di regolarizzare senza aggravio le eventuali difformità riscontrate per gennaio 2008 entro un termine prestabilito.

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008 e regolarizzazioni contributive

Retribuzioni convenzionali per l'anno 2008

La circolare fornisce le istruzioni operative per l’applicazione, nell’anno 2008, delle retribuzioni convenzionali determinate dal D.M. 16 gennaio 2008. Tali valori costituiscono la base di riferimento per la contribuzione dovuta per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale, nonché, in via residuale, per le assicurazioni obbligatorie non ricomprese negli accordi internazionali vigenti.

Ambito di applicazione della disciplina

La disciplina richiamata dalla legge n. 398/1987 si applica in un ambito distinto rispetto alla normativa comunitaria. La circolare precisa che ne restano esclusi gli Stati membri dell’Unione europea, inclusi quelli entrati a far parte dell’UE dal 1° maggio 2004 e dal 1° gennaio 2007. Restano altresì esclusi i Paesi SEE per i quali si applica la normativa comunitaria, ossia Liechtenstein, Norvegia e Islanda. La Convenzione europea di sicurezza sociale continua ad avere applicazione, di fatto, soltanto nei rapporti con la Turchia. La normativa comunitaria si applica anche nei confronti della Svizzera.

Per i Paesi extracomunitari con accordi bilaterali di sicurezza sociale, la regola convenzionale di cui alla legge n. 398/1987 può operare solo in via residuale, cioè per le assicurazioni non contemplate dalle convenzioni. La circolare richiama, a titolo di elenco, i principali accordi stipulati dall’Italia con diversi Paesi extra-UE, tra cui Argentina, Australia, Brasile, Canada e Quebec, Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, alcuni Paesi dell’ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Tunisia, Uruguay, USA e Venezuela, Stato Città del Vaticano, Croazia e Corea.

Criteri di determinazione della retribuzione convenzionale

Le retribuzioni convenzionali indicate dal decreto costituiscono base di riferimento non solo per i contributi, ma anche per la liquidazione delle prestazioni pensionistiche, delle prestazioni economiche di malattia e maternità e del trattamento ordinario di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati.

Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, l’imponibile convenzionale si determina confrontando la retribuzione nazionale con la fascia corrispondente delle tabelle. La circolare richiama il parere ministeriale secondo cui, per retribuzione nazionale, deve intendersi il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo così ottenuto va diviso per dodici e confrontato con le tabelle del settore di appartenenza per individuare la fascia retributiva da assumere ai fini contributivi.

Frazionamento mensile e arrotondamenti

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata soltanto nei casi di assunzione, risoluzione del rapporto o trasferimento avvenuti nel corso del mese. In tali ipotesi l’imponibile mensile va diviso per 26 e il risultato moltiplicato per i giorni di effettiva copertura della frazione di mese, escludendo le domeniche. Fuori da questi casi la retribuzione convenzionale non è frazionabile.

Le tabelle allegate al decreto sono espresse in euro e, ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile, devono essere arrotondate all’unità di euro secondo le regole già richiamate dalla circolare n. 208/2001 e dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1123 del 17 novembre 1998.

Altri profili applicativi

La circolare rinvia al punto A della circolare n. 86/2001 per l’ambito applicativo del regime introdotto dall’art. 36 della legge 21 novembre 2000, n. 342, corrispondente al comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R. Viene inoltre precisato che anche l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta al sistema contributivo convenzionale.

Per le modalità di calcolo della contribuzione si rinvia al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

Casi particolari e variazioni in corso d’anno

La circolare richiama alcune ipotesi in cui la retribuzione convenzionale può subire variazioni nel corso del mese o dell’anno. In caso di passaggio da una qualifica all’altra nel mese, oppure di mutamento del trattamento economico individuale per i lavoratori inquadrati come quadro, dirigente o giornalista, deve essere applicata, dalla stessa decorrenza del mutamento, la retribuzione convenzionale corrispondente alla nuova situazione.

Un ulteriore caso riguarda la maturazione in corso d’anno di compensi variabili, come lavoro straordinario o premi. Poiché tali voci non sono considerate all’inizio dell’anno nel calcolo della retribuzione globale annua da utilizzare per l’individuazione della fascia, occorre rideterminare l’importo complessivo includendole e dividerlo nuovamente per dodici. Se il ricalcolo comporta il passaggio a una diversa fascia retributiva, deve essere effettuato il conguaglio per i periodi pregressi, a partire da gennaio dell’anno in corso, secondo le istruzioni che saranno impartite con la consueta circolare di fine anno.

Regolarizzazioni contributive

Le aziende che per il mese di gennaio 2008 abbiano applicato criteri difformi rispetto alle istruzioni della circolare possono regolarizzare la propria posizione senza aggravio di oneri aggiuntivi, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

La regolarizzazione deve essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Per la compilazione del modello DM10 le aziende devono:

  • calcolare le differenze in più tra le retribuzioni convenzionali vigenti al 1° gennaio 2008 e quelle già assoggettate a contribuzione per il medesimo mese;
  • portare in aumento, nella retribuzione imponibile del mese di regolarizzazione, tali differenze, calcolando i contributi dovuti sulle nuove basi imponibili secondo le aliquote previste per il settore e vigenti nei rispettivi periodi di paga;
  • riportare nell’elemento del mese del flusso EMens le retribuzioni imponibili del mese in cui avviene la regolarizzazione.

Allegati e richiami normativi

La circolare segnala che sono allegati il decreto ministeriale e le tabelle delle retribuzioni per il 2008, costruite con riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti per le diverse categorie e raggruppate per settori omogenei.

Punti principali

Determinazione delle retribuzioni convenzionali 2008

Il D.M. 16 gennaio 2008, pubblicato in G.U. n. 25 del 30 gennaio 2008, ha fissato le retribuzioni convenzionali da assumere a base per i contributi dell’anno 2008. Tali valori si applicano ai lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non collegati all’Italia da accordi di sicurezza sociale e, in via residuale, alle assicurazioni obbligatorie non contemplate dagli accordi vigenti.

Ambito territoriale e rapporti con normativa comunitaria e convenzioni

La circolare chiarisce che la legge n. 398/1987 opera in un ambito diverso rispetto agli Stati membri dell’Unione europea. Sono esclusi anche i Paesi SEE ai quali si applica la normativa comunitaria (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), mentre la Convenzione europea di sicurezza sociale resta applicabile solo con la Turchia. La disciplina comunitaria si applica anche alla Svizzera. Per i Paesi extracomunitari con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, il regime convenzionale resta utilizzabile solo per le assicurazioni non coperte dalle convenzioni stesse.

Criteri di individuazione della fascia retributiva

Per i lavoratori per i quali il decreto prevede fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile si determina confrontando la retribuzione nazionale con le tabelle del settore corrispondente. Per retribuzione nazionale si intende il trattamento previsto dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell’indennità estero. L’importo va diviso per dodici e confrontato con le tabelle per individuare la fascia applicabile ai fini contributivi.

Frazionamento, arrotondamenti e regole di calcolo

I valori convenzionali possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, cessazione del rapporto o trasferimento nel corso del mese. In tali casi l’imponibile mensile va diviso per 26 giornate e moltiplicato per i giorni del periodo interessato, con esclusione delle domeniche. Al di fuori di queste ipotesi i valori non sono frazionabili. Le retribuzioni tabellari sono espresse in euro e devono essere arrotondate all’unità di euro secondo le regole richiamate dalla circolare.

Aspetti applicativi particolari

La circolare richiama l’applicazione del regime introdotto dall’art. 36 della legge n. 342/2000 (comma 8-bis dell’art. 51 del T.U.I.R.) e precisa che anche l’indennità sostitutiva del preavviso rientra nell’obbligo contributivo da assolvere secondo il sistema convenzionale. Per le modalità di calcolo della contribuzione viene rinviato al messaggio n. 00159 del 30 dicembre 2003.

Casi particolari e variazioni in corso d’anno

La retribuzione convenzionale può variare in caso di passaggio di qualifica nel mese o di mutamento del trattamento economico individuale, nei casi di quadro, dirigente e giornalista: in tali ipotesi si applica, con la stessa decorrenza, la retribuzione corrispondente al mutamento intervenuto. Se nel corso dell’anno maturano compensi variabili, come straordinari o premi, occorre ricalcolare la retribuzione globale annua includendoli e ridividere il risultato per dodici; se cambia la fascia di riferimento, si dovrà procedere a conguaglio per i periodi pregressi dal mese di gennaio secondo le istruzioni di fine anno.

Regolarizzazioni contributive per gennaio 2008

Le aziende che per gennaio 2008 hanno applicato criteri difformi possono regolarizzare senza oneri aggiuntivi ai sensi della deliberazione n. 5 del CdA del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993. La regolarizzazione va effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. Nel DM10 devono essere esposte le differenze tra retribuzioni convenzionali vigenti dal 1° gennaio 2008 e quelle assoggettate a contribuzione, incrementando le retribuzioni imponibili del mese di regolarizzazione e calcolando i contributi dovuti con le aliquote del settore. I dati del mese di regolarizzazione devono essere riportati nell’EMens.

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