Circolare numero 41 del 3-4-2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987 per l’esonero contributivo dei lavoratori stranieri extracomunitari dipendenti da imprese estere operanti in Italia. Viene precisato che, in attesa del decreto interministeriale di esonero, i contributi devono comunque essere versati in Italia e possono essere rimborsati solo dopo la presentazione di idonea certificazione dell’ente previdenziale estero. Sono inoltre indicati i limiti oggettivi e soggettivi dell’esonero, i casi esclusi (tra cui i lavoratori soggetti alla normativa comunitaria e i cittadini di Bulgaria e Romania per i periodi successivi al 31 dicembre 2006) e la procedura per il rimborso.
Esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri extracomunitari non convenzionati, dipendenti da imprese straniere operanti in Italia
Esonero contributivo per lavoratori stranieri extracomunitari dipendenti da imprese estere operanti in Italia
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987 in materia di esonero dal versamento dei contributi in Italia per lavoratori stranieri provenienti da Paesi extracomunitari non convenzionati con l’Italia, impiegati da imprese straniere operanti nel territorio nazionale. Il documento precisa la prassi amministrativa da seguire, i limiti dell’esonero, le condizioni per il rimborso della contribuzione già versata e le esclusioni derivanti dalla normativa comunitaria.
Principio di territorialità e presupposto dell’obbligo contributivo
La circolare ribadisce che, secondo il principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia e proveniente da uno Stato non comunitario e non convenzionato con l’Italia deve essere assicurato in Italia secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani, ai sensi dell’art. 37 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827.
L’esonero contributivo rappresenta quindi un’eccezione alla regola generale e può essere disposto soltanto con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri e dell’Economia e Finanze, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge.
Nuova prassi amministrativa e obbligo di versamento in attesa del decreto
La circolare evidenzia che, per prevenire fenomeni di evasione contributiva, il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e le altre amministrazioni interessate hanno definito una prassi più rigorosa rispetto a quella precedentemente seguita.
In passato l’esonero decorreva dalla data di presentazione della domanda. Con il nuovo orientamento, invece, i datori di lavoro che richiedono l’esonero devono comunque versare i contributi per i lavoratori extracomunitari operanti in Italia fino all’adozione del decreto interministeriale di esonero.
Rimborso dei contributi versati
Una volta emanato il decreto interministeriale, il datore di lavoro può presentare domanda di rimborso delle contribuzioni già versate in Italia, ma solo per i periodi assicurativi coperti dall’esonero concesso.
Il rimborso è subordinato alla presentazione di una certificazione rilasciata dall’ente assicuratore estero, che attesti l’adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l’esonero. La certificazione deve soddisfare i requisiti formali previsti dall’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, richiamato nell’allegato.
Le domande di rimborso non possono essere presentate prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di esonero. Verificata la documentazione allegata, le sedi dell’Istituto provvedono al rimborso entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, tramite la procedura DM10/VIG e SA/VIG oppure EMENS.
Limiti oggettivi e soggettivi dell’esonero
La circolare precisa che l’esonero:
- può riguardare solo le forme assicurative espressamente contemplate nel decreto interministeriale;
- opera esclusivamente per i periodi assicurativi indicati nel decreto;
- è limitato a un numero di lavoratori pari a quello autorizzato;
- è concesso nominativamente per i lavoratori indicati nell’elenco allegato al decreto.
È tuttavia possibile sostituire i lavoratori nell’arco temporale per il quale l’esonero è stato riconosciuto, purché la sostituzione sia comunicata al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e all’Istituto con i nuovi nominativi.
Retribuzione imponibile da assumere a base contributiva
Per determinare la contribuzione da versare durante la fase antecedente all’esonero, la retribuzione imponibile deve essere calcolata secondo le disposizioni vigenti sul minimale di retribuzione imponibile ai fini previdenziali, sia legale sia contrattuale, applicabile al settore di impiego del lavoratore in Italia.
La base imponibile va quindi individuata in relazione alle regole italiane di settore, senza fare riferimento alle retribuzioni previste dal contratto di lavoro applicabile nel Paese di provenienza del lavoratore.
Esclusioni e ambito di applicazione limitato
La circolare chiarisce che le istruzioni non si applicano ai lavoratori extracomunitari soggetti alla normativa comunitaria di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003. Per tali soggetti, quando ne ricorrano le condizioni, continua ad applicarsi la legislazione italiana in base all’art. 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408/1971.
Per quanto riguarda Bulgaria e Romania, essendo in vigore dal 1° gennaio 2007 il Trattato di adesione all’Unione europea, le presenti istruzioni operano soltanto per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2006.
Requisiti formali dei documenti esteri
Nell’allegato la circolare richiama l’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, che disciplina la legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati all’estero e destinati a valere in Italia. In particolare, per gli atti redatti in lingua straniera è richiesta una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.
Questo richiamo è rilevante ai fini della validità della certificazione estera necessaria per ottenere il rimborso dei contributi versati in Italia.
Punti principali
Quadro normativo e principio di territorialità
La circolare ricorda che, in base al principio di territorialità dell’obbligo assicurativo, il lavoratore extracomunitario occupato in Italia e proveniente da uno Stato non comunitario e non convenzionato con l’Italia in materia di sicurezza sociale deve essere assicurato in Italia secondo le regole generali applicabili ai lavoratori italiani. L’eccezione è prevista dall’art. 3, comma 8, della legge n. 398/1987, che consente al Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con altri Ministeri, di esonerare dall’obbligo contributivo i dipendenti stranieri di imprese appartenenti a Paesi che concedano analogo esonero alle imprese italiane operanti nel proprio territorio.
Nuova prassi applicativa e obbligo di versamento
La circolare segnala l’adozione di una nuova e più rigorosa prassi amministrativa per prevenire evasione contributiva. In base a tale prassi, l’esonero non opera più automaticamente dalla data della domanda, ma i datori di lavoro interessati devono comunque versare i contributi per i lavoratori extracomunitari in Italia fino all’adozione del decreto interministeriale di esonero.
Rimborso della contribuzione versata
Il rimborso delle contribuzioni versate in Italia è subordinato alla presentazione di una certificazione rilasciata dall’ente assicuratore estero, attestante l’avvenuto adempimento, nel Paese di provenienza del lavoratore, degli obblighi contributivi per i quali è stato richiesto l’esonero. La certificazione deve rispettare i requisiti dell’art. 33, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. Le direzioni dell’Istituto provvedono al rimborso degli oneri assicurativi entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, utilizzando la procedura DM10/VIG e SA/VIG (o EMENS).
Limiti oggettivi e soggettivi dell’esonero
L’esonero può riguardare solo le forme assicurative indicate nel decreto interministeriale e solo i periodi assicurativi specificamente individuati nello stesso decreto. Inoltre, riguarda un numero di lavoratori pari a quello autorizzato e viene concesso nominativamente per i lavoratori elencati nel decreto. L’azienda richiedente può tuttavia sostituire i lavoratori nel periodo di validità dell’esonero, previa comunicazione dei nuovi nominativi al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale e all’Istituto.
Domande di rimborso: termini e condizioni
Le domande di rimborso possono essere presentate solo dopo il decreto interministeriale di esonero e non prima che siano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto. Le domande possono riguardare esclusivamente i periodi assicurativi per i quali il decreto ha concesso l’esonero.
Retribuzione imponibile da assumere a base di calcolo
Per il calcolo dei contributi da versare durante la pendenza della procedura, la retribuzione imponibile da considerare è quella prevista dalle vigenti disposizioni sul minimale, sia legale sia contrattuale, in base al settore di impiego del lavoratore in Italia. Essa va individuata indipendentemente dalle retribuzioni previste dal contratto applicabile nel Paese di provenienza.
Esclusioni: Bulgaria, Romania e normativa comunitaria
Le istruzioni non si applicano ai lavoratori extracomunitari soggetti alla regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CE) n. 859/2003, che restano assoggettati alla legislazione italiana se ne ricorrono le condizioni ai sensi dell’art. 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1408/1971. Per Bulgaria e Romania, a seguito dell’adesione all’Unione europea dal 1° gennaio 2007, le istruzioni valgono solo per i periodi contributivi fino al 31 dicembre 2006.
Requisiti formali della certificazione estera
In allegato viene richiamato l’art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 in materia di legalizzazione delle firme sugli atti e documenti formati all’estero e da valere in Italia. Per i documenti redatti in lingua straniera è richiesta anche la traduzione in italiano certificata conforme dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, oppure da un traduttore ufficiale.
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