Circolare numero 38 del 28-3-2008
Istruzioni per la concessione delle riduzioni contributive previste per i contratti di solidarietà successivi al 31/12/2002, in ogni caso stipulati entro il 31/12/2003.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione della riduzione contributiva prevista per i contratti di solidarietà difensivi, a seguito di un nuovo sblocco autorizzato dal Ministero del Lavoro per gli accordi stipulati entro il 31/12/2003. Vengono richiamati i presupposti soggettivi, le misure agevolative, le maggiorazioni per alcune aree territoriali, l’alternatività con altri sgravi e gli adempimenti operativi per datori di lavoro e Sedi INPS, compresa la compilazione del DM10 e l’uso del codice di autorizzazione 7K e del codice L508.
Riduzione contributiva per contratti di solidarietà difensivi e nuovo sblocco dei benefici per accordi stipulati entro il 31/12/2003
Riduzione contributiva per contratti di solidarietà difensivi e sblocco benefici
La circolare aggiorna le istruzioni applicative relative alla riduzione contributiva prevista dall’art. 6, comma 4, del D.L. 1/10/1996, n. 510, convertito nella legge 28/11/1996, n. 608, per i contratti di solidarietà difensivi. In particolare, informa che il Ministero del Lavoro ha autorizzato un nuovo sblocco dei benefici per gli accordi di solidarietà stipulati dopo il 31/12/2002 e comunque entro il 31/12/2003, sempre nei limiti delle risorse preordinate al finanziamento della misura.
Ambito soggettivo
La riduzione è destinata alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. La norma esclude espressamente i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 148/1993, convertito nella legge n. 236/1993. Considerato l’arco temporale di riferimento, la circolare precisa inoltre che, in caso di aziende cessate, il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.
Misura dell’agevolazione e durata
La riduzione compete per tutta la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, e spetta per ciascun lavoratore interessato da una riduzione di orario superiore al 20% con erogazione dell’integrazione salariale straordinaria. La misura ordinaria dell’agevolazione è pari al 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro; essa sale al 35% qualora l’accordo preveda una riduzione dell’orario superiore al 30%.
Per le imprese operanti nelle aree individuate dalla disciplina comunitaria sugli obiettivi 1 e 2, le aliquote sono elevate rispettivamente al 30% e al 40%. La circolare richiama anche il fatto che la disciplina comunitaria vigente è quella del regolamento n. 1260/1999, che ha abrogato il precedente regolamento n. 2052/1988 richiamato nel testo dell’articolo 6.
Rapporti con altri benefici
La riduzione contributiva per contratti di solidarietà è alternativa agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e ad altre riduzioni contributive previste a qualsiasi altro titolo dall’ordinamento. Ne consegue che il datore di lavoro non può cumulare la misura in esame con altre agevolazioni incompatibili e deve, in sede di conguaglio, gestire correttamente eventuali restituzioni di benefici già fruiti.
Procedura di riconoscimento e adempimenti delle Sedi
La fruizione del beneficio non è automatica, ma richiede l’attivazione della procedura da parte del datore di lavoro interessato. La Sede competente deve verificare, sulla base della documentazione disponibile e di quella eventualmente integrata dall’impresa, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione e attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K".
Il codice 7K identifica l’azienda che ha stipulato contratti di solidarietà successivamente al 14/6/1995 ed è ammessa al conguaglio delle riduzioni contributive di cui all’art. 6, comma 4, della legge n. 608/1996. Poiché il periodo di ammissione al beneficio risulta già scaduto, il codice viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con cui si opera il conguaglio dei mesi pregressi. Per recuperi effettuati tramite la procedura di regolarizzazione contributiva, può essere attribuito un periodo di validità più ampio.
Compilazione delle denunce DM10 e conguaglio
Per i periodi di paga già scaduti, l’importo della riduzione deve essere esposto in un separato rigo del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice "L508" e dalla dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96". Prima del conguaglio, il datore di lavoro deve predisporre un apposito prospetto di determinazione degli importi spettanti.
Se devono essere recuperate somme relative a sgravi per il Mezzogiorno o ad altre agevolazioni contributive non cumulabili con il beneficio in esame, tali importi vanno indicati nei quadri "B-C" con i codici:
- M207, per il "rest. sgr totale triennale ex art. 44, L. 448/2001 (assunti anno 2002)";
- M186, per le "differenze agevolazioni contributive".
Le operazioni di conguaglio sul DM10/2 devono essere effettuate con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare. In alternativa, il datore di lavoro può utilizzare la procedura delle regolarizzazioni contributive, che è obbligatoria nei casi di recupero relativo ad aziende cessate.
Controlli amministrativi
Per consentire eventuali controlli sulle somme portate a conguaglio, la procedura di gestione delle denunce DM10 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce contenenti il codice "L508", rendendole disponibili per la consultazione da parte delle Sedi.
Punti principali
Nuovo sblocco dei benefici
Il Ministero del Lavoro ha autorizzato un ulteriore sblocco della riduzione contributiva per tutti gli accordi di solidarietà stipulati dopo il 31/12/2002, purché comunque sottoscritti entro il 31/12/2003. La misura resta nei limiti delle disponibilità finanziarie preordinate e si inserisce nel quadro già definito dalle precedenti circolari INPS richiamate.
Soggetti destinatari e esclusioni
La riduzione spetta alle imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà dopo il 14/6/1995, con intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria disposto con apposito decreto ministeriale. Restano esclusi i contratti di solidarietà stipulati dai datori di lavoro di cui all’art. 5, commi 5, 7 e 8, del D.L. n. 148/1993. Per le aziende cessate, il beneficio può essere riconosciuto anche all’impresa subentrante a seguito di operazioni societarie.
Misura della riduzione e durata
La riduzione compete per la durata del contratto, entro il limite massimo di 24 mesi, ed è riconosciuta per ciascun lavoratore interessato da una riduzione di orario superiore al 20% con integrazione salariale straordinaria. La misura ordinaria è pari al 25% della contribuzione previdenziale e assistenziale a carico del datore di lavoro; sale al 35% se l’accordo prevede una riduzione dell’orario superiore al 30%.
Maggiorazioni per aree territoriali agevolate
Per le imprese operanti nelle aree individuate per l’Italia dalla normativa comunitaria sugli obiettivi 1 e 2, le riduzioni sono maggiorate: 30% in luogo del 25% e 40% in luogo del 35%. Il testo richiama il regolamento n. 1260/1999 e precisa che esso ha abrogato il precedente regolamento n. 2052/1988 richiamato nell’art. 6, comma 4.
Alternative e incompatibilità
La riduzione contributiva è alternativa agli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno e ad altre forme di riduzione contributiva previste a qualsiasi altro titolo nell’ordinamento. In presenza di benefici alternativi, il datore di lavoro deve quindi considerare la non cumulabilità delle agevolazioni.
Attivazione della procedura e codice di autorizzazione
La procedura per ottenere la riduzione deve essere attivata dal datore di lavoro. La Sede INPS competente, verificati i presupposti sulla base della documentazione disponibile e di quella eventualmente fornita dall’impresa, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "7K", che identifica le aziende ammesse al conguaglio delle riduzioni contributive per contratti di solidarietà stipulati successivamente al 14/6/1995.
Gestione dei periodi pregressi e aziende cessate
Poiché il periodo di ammissione al beneficio è già scaduto, il codice 7K viene attribuito limitatamente al periodo di paga cui si riferisce la denuncia DM10 con la quale si effettua il conguaglio dei mesi pregressi. Un periodo di validità più ampio può essere riconosciuto in caso di recuperi tramite la procedura di regolarizzazione contributiva, che è obbligatoria per i recuperi relativi ad aziende cessate.
Compilazione del DM10 e conguaglio
Per i periodi già scaduti, l’importo delle riduzioni deve essere esposto in un separato rigo del quadro "D" del DM10, preceduto dal codice "L508" e dalla dicitura "ARR. art. 6, c. 4, L. 608/96". Il datore di lavoro deve predisporre un apposito prospetto di determinazione degli importi. Le eventuali somme da restituire per sgravi Mezzogiorno o altre agevolazioni incompatibili devono essere indicate nei quadri "B-C" con i codici M207 (rest. sgr totale triennale ex art. 44, L. 448/2001, assunti anno 2002) o M186 (differenze agevolazioni contributive).
Termini per il conguaglio e controlli
Le operazioni di conguaglio sul DM10/2 devono essere effettuate con una denuncia contributiva avente scadenza il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. In alternativa, i datori di lavoro possono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive. La gestione delle denunce DM10 memorizza nell’archivio delle segnalazioni le denunce contenenti il codice "L508", così da consentire eventuali controlli da parte delle Sedi sulle somme portate a conguaglio.
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