Cassazione Civile, Ordinanza n. 06012/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di una intimazione di pagamento notificata nel 2019 in relazione a tre avvisi di addebito per contributi IVS fissi/percentuali relativi agli anni dal 2009 al 2017, già notificati in precedenza. Il Tribunale di Roma ha rigettato le domande della destinataria dell'intimazione e la Corte d'appello di Roma ha confermato integralmente la decisione. In Cassazione la ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2948, comma 4, c.c., sostenendo che il diritto di riscossione fosse prescritto per mancata notifica delle cartelle/atti presupposti e, in particolare, ha censurato la ritualità della notificazione di un avviso di addebito, assumendone l'inesistenza perché eseguita da agenzia di poste private; la Corte ha dichiarato la censura inammissibile perché la sentenza impugnata non risultava basata su una notificazione a mezzo posta privata e perché la questione era nuova, non essendo stata proposta nei gradi di merito. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973, contestando che, in caso di notifica a mezzo posta ordinaria con consegna a persona diversa dal destinatario, non fosse necessaria la prova dell'invio della raccomandata informativa; la censura riguardava due avvisi di addebito e la Corte d'appello aveva respinto il motivo sia perché non si confrontava con una prima ratio decidendi, fondata sull'effettiva sottoscrizione/ricezione degli avvisi da parte della destinataria, sia perché infondato secondo l'orientamento di legittimità richiamato. In Cassazione il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non ha attaccato la ratio assorbente della sentenza impugnata relativa alla effettiva ricezione degli atti da parte della destinataria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per novità della questione e per mancato riscontro nella motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non censurava tutte le rationes decidendi poste a base del rigetto in appello, in particolare quella assorbente relativa all'effettiva ricezione degli avvisi da parte della destinataria. Non vi è stata condanna alle spese di legittimità perché INPS non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre disposto l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato come parametro di denunciata violazione di legge, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non si confronta con la sentenza impugnata o introduce una questione nuova.
art. 2948, comma 4, c.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione del diritto alla riscossione dei contributi, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 261/1999
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'inesistenza della notificazione eseguita da posta privata; la Corte non esamina il merito della tesi perché la questione è nuova e non emerge dalla motivazione della sentenza impugnata.
art. 26, comma 4, d.P.R. n. 602/1973
Invocato per contestare la notifica della cartella/avviso a mezzo posta e l'assenza di raccomandata informativa; la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la ratio assorbente dell'appello.
art. 60, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
Richiamato insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 sulla disciplina delle notifiche; la Corte non entra nel merito della dedotta violazione per inammissibilità del motivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È menzionato per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale parametro di quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che introduca per la prima volta una questione di fatto o di diritto non trattata nei precedenti gradi di merito.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi poste a fondamento della sentenza impugnata; se una di esse, autonoma e assorbente, non viene attaccata, il motivo è inammissibile.
- La deduzione di nullità o inesistenza della notificazione non può essere utilmente scrutinata in cassazione se non risulta che la sentenza impugnata abbia fondato la decisione sul fatto specificamente contestato.
- Quando il giudice di merito accerta che l'atto è stato effettivamente ricevuto o sottoscritto dal destinatario, la doglianza sulla mancanza di ulteriori formalità della notifica resta assorbita o comunque non decisiva se non investe tale accertamento di fatto.
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