Cassazione Civile, Ordinanza n. 00398/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia origina da un contratto di mutuo stipulato nel 2002. Il mutuatario aveva chiesto l'accertamento dell'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi, sostenendo che il piano di ammortamento c.d. "alla francese" producesse anatocismo e che, inoltre, nel rapporto fossero stati pattuiti o applicati interessi oltre il tasso soglia antiusura; chiedeva anche la ripetizione delle somme indebitamente versate. La Corte d'appello aveva respinto il gravame confermando il rigetto di primo grado, rilevando: che il sistema di ammortamento non determinava, nel caso concreto, capitalizzazione degli interessi; che l'eventuale calcolo degli interessi moratori sulla rata scaduta era legittimo ai sensi della delibera CICR del 2000; che il tasso soglia andava verificato separatamente per interessi corrispettivi e moratori; che non risultava superamento del tasso soglia, salvo un'ipotesi di usura sopravvenuta ritenuta irrilevante; e che non poteva computarsi la penale di estinzione anticipata. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione di norme civilistiche e bancarie, insistendo sul fatto che l'ammortamento alla francese genererebbe interessi su interessi e imponendo una diversa imputazione dei pagamenti; con il secondo motivo ha contestato il mancato rilievo dell'usura, criticando l'impostazione delle Sezioni Unite sul correttivo di 2,1 punti e sostenendo che il tasso moratorio dovrebbe essere ricondotto entro i limiti antiusura in ogni momento del rapporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non si confrontasse con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata, cioè l'accertamento in concreto, svolto sulla base della CTU, dell'assenza di capitalizzazione nel caso specifico; inoltre ha richiamato la conformità della decisione ai principi di legittimità, compresi quelli delle Sezioni Unite del 2024. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., perché la sentenza impugnata era conforme alla giurisprudenza della Corte e il motivo si traduceva sostanzialmente in una critica alla giurisprudenza consolidata, senza offrire elementi per mutarla; anche qui il ricorso non colpiva un'ulteriore ratio decidendi, ossia che, pure adottando un diverso criterio di soglia, gli interessi moratori non superavano comunque il limite di legge. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
ripetizione di quanto indebitamente versato ex art. 2033 c.c.
richiamato come base della domanda restitutoria proposta dal mutuatario per le somme asseritamente indebitamente pagate.
invocato dal ricorrente e scrutinato dalla Corte; la pronuncia richiama la deroga al divieto di anatocismo per gli interessi moratori prevista dalla disciplina bancaria e dalla delibera CICR.
richiamato dal ricorrente per distinguere maturazione e scadenza degli interessi e per sostenere che gli interessi maturano giorno per giorno.
richiamato dal ricorrente per sostenere che gli interessi si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto.
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sugli interessi e sulla loro decorrenza.
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli interessi e del tasso applicabile.
richiamato dal ricorrente per sostenere eventuali conseguenze di nullità parziale delle clausole sugli interessi.
richiamato dal ricorrente per l'imputazione dei pagamenti, in alternativa alla disciplina della rata nei mutui.
richiamato dal ricorrente per l'imputazione dei pagamenti e per sostenere che il meccanismo di ammortamento altererebbe l'ordine legale di imputazione.
richiamato dal ricorrente in tema di interessi moratori e conseguenze dell'inadempimento.
richiamato dal ricorrente in relazione all'autonomia contrattuale e ai limiti di validità delle pattuizioni bancarie.
richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza nell'esecuzione del rapporto.
richiamato dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un'applicazione autonoma.
richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione secondo buona fede delle clausole contrattuali.
richiamato dal ricorrente in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede.
richiamato dal ricorrente per l'inserzione automatica di clausole imperative.
richiamato dal ricorrente, ma la sentenza non sviluppa il profilo della concorrenza sleale.
art. 2 Cost.
richiamato dal ricorrente nel censurare la ragionevolezza del sistema antiusura applicato dalla giurisprudenza.
art. 41 Cost.
richiamato dal ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica e ai limiti antiusura.
art. 42 Cost.
richiamato dal ricorrente, senza specifico sviluppo nella motivazione della Corte.
richiamata dal ricorrente quale disciplina antiusura rilevante nel rapporto di mutuo.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso.
base della declaratoria di inammissibilità del secondo motivo, ritenuto conforme alla giurisprudenza consolidata.
art. 3 delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamato dalla Corte per affermare la legittimità del calcolo degli interessi moratori sulla rata scaduta e il limite al divieto di anatocismo.
art. 6 delibera CICR 9 febbraio 2000
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme sulla capitalizzazione e sul divieto di anatocismo.
richiamato dalla Corte in relazione alla nullità della clausola sugli interessi e ai suoi effetti, precisando che l'eventuale nullità dei moratori non si estenderebbe ai corrispettivi.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis
richiamato nel collegamento con l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non si confronta con tutte le rationes decidendi autonome della sentenza impugnata; è insufficiente attaccare solo una parte della motivazione lasciandone intatta un'altra decisiva.
- In materia di mutuo con ammortamento c.d. "alla francese", non è sufficiente affermare in astratto che il metodo produca anatocismo: occorre dimostrare, sul piano concreto e nel caso specifico, che la clausola o il piano di ammortamento abbiano effettivamente generato capitalizzazione di interessi.
- La verifica dell'usurarietà va compiuta distinguendo tra interessi corrispettivi e interessi moratori, senza sommarli automaticamente; la valutazione deve seguire i criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata.
- La deduzione di usura sopravvenuta, in assenza di una specifica previsione normativa che la sanzioni, non è di per sé sufficiente a fondare l'illegittimità dell'intero assetto contrattuale come prospettato dalla parte ricorrente nel caso esaminato.
- La nullità eventualmente riferibile alla sola pattuizione sugli interessi moratori non si estende automaticamente agli interessi corrispettivi, trattandosi di pattuizioni distinte e autonomamente valutabili.
- Quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa interpretazione teorica alla giurisprudenza consolidata, senza offrire elementi nuovi idonei a mutare l'orientamento, può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.
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