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Provvedimento

Deliberazione n. 553 del 25/09/2025

Provvedimento del 25 settembre 2025

Garante Privacy553

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti urgenti adottati il 19 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited, relativi a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy per il possibile invio o diffusione di materiale sessualmente esplicito tramite piattaforme digitali senza consenso. Le misure urgenti hanno imposto di impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro solo per finalità probatorie per dodici mesi. Il provvedimento in esame si limita alla ratifica ex post delle determinazioni dirigenziali adottate in via d’urgenza.

Ratifica del Garante nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited per la tutela urgente da diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due determinazioni urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited in relazione a una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il procedimento riguarda il rischio di diffusione, attraverso piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente divulgato senza il consenso della persona interessata.

Origine del procedimento e quadro normativo

La segnalazione è stata presentata da una persona interessata che ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 196/2003);
  • l’art. 144-bis del Codice, che attribuisce al Garante la competenza a intervenire in caso di possibile invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di materiale sessualmente esplicito senza consenso, anche mediante segnalazione di minori ultraquattordicenni;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento urgente, soggetto a successiva ratifica.

Valutazione preliminare e intervento d’urgenza

Verificata la compatibilità di quanto segnalato con la previsione dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 334 e 335 del 19 settembre 2025, poi trasmesse ai gestori delle piattaforme. Le misure urgenti hanno previsto:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie.

Conservazione del materiale e cautele richieste

La conservazione probatoria è stata limitata a dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. Inoltre, le società destinatarie devono utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.

Ratifica finale del Garante

Nella riunione del 25 settembre 2025, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti urgenti nn. 334/2025 e 335/2025 adottati in data 19 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma l’efficacia delle misure d’urgenza a tutela della persona interessata e della riservatezza del materiale segnalato.

Punti principali

Presupposto della segnalazione ex art. 144-bis Codice

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e TikTok. Il procedimento riguarda dunque la possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti adottati dal dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato d’urgenza le determinazioni nn. 334 e 335 del 19 settembre 2025. Con tali atti ha ingiunto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e ha prescritto la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro ai soli fini probatori.

Conservazione probatoria e limite temporale

Alle società destinatarie è stato imposto di conservare eventuale materiale acquisito in chiaro per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con l’obbligo di usare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente tali misure all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 334/2025 e 335/2025 adottati il 19 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e TikTok Technology Limited.

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