Cassazione Penale, Sentenza n. 26608/2025 del 21/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso il rigetto dell'istanza di riesame della misura cautelare in carcere. Il ricorrente denunciava: inosservanza o errata applicazione della legge penale e carenza/illogicità della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; argomentava che il provvedimento si fondava su poche captazioni (28/12/2022 - 13/01/2023) rispetto a un arco temporale contestato più ampio (luglio 2021 - gennaio 2023); osservava che, diversamente da altri coindagati, a lui era contestato soltanto il reato associativo; deduceva nullità dell'ordinanza per mancata autonoma motivazione del G.I.P. (art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.); ha poi depositato motivi nuovi richiamando varie violazioni di legge sostanziale e processuale e l'illogicità della valutazione cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il motivo originale si risolve in una critica della valutazione di merito (contestazione del apprezzamento probatorio) che la Cassazione non sindaca se non quando sia denunciata violazione specifica di norme o manifesta illogicità della motivazione; i motivi nuovi sono inammissibili perché non possono sanare l'inammissibilità originaria e per surrettizio spostamento dei termini di impugnazione; le censure erano generiche e non individuavano i passaggi motivazionali che avrebbero impedito una diversa valutazione; inoltre la decisione del riesame aveva adeguatamente richiamato intercettazioni, servizi di osservazione e videoriprese che, integrate, sostenevano la gravità indiziaria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art.94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Cassazione sulle misure cautelari: sono ammissibili i ricorsi che denunciano violazione di specifiche norme o manifesta illogicità della motivazione, non i meri apprezzamenti di merito
art. 273 cod. proc. pen.
art. 273, cod. proc. pen.
Richiamato in ordine a presunte violazioni procedurali; la Corte non ha ritenuto che dal motivo emergesse una concreta violazione della norma idonea a fondare cassazione
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che definisce i delitti connessi al traffico di stupefacenti; utilizzata come reato-fine nell'ambito dell'imputazione associativa
art. 416 bis cod. pen. (comma 1)
Rilevanza dell'aggravante e del metodo mafioso nell'inquadramento dell'associazione; la gravità indiziaria è stata ritenuta sussistente anche in ragione del riferimento al vincolo associativo e all'organizzazione gerarchica
art. 292, comma 2, lett. c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
Norma sulla nullità dell'ordinanza di custodia cautelare per carenza di autonoma e sufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia individuato i passaggi concreti della motivazione che avrebbero dimostrato tale nullità
art. 74 d.P.R. 309/90
Reato connesso al traffico di stupefacenti; citato tra le norme collegate all'ipotesi delittuosa contestata
art. 192 cod. proc. pen.
art. 192, cod. proc. pen.
Rilevanza nell'ambito dei mezzi di prova (intercettazioni); la Corte ha considerato le captazioni integrate da altri riscontri investigativi
art. 274, 275, 309 cod. proc. pen. e altri richiamati in memoria
art. 274, 275, 309, co. 9, cod. proc. pen.
Norme richiamate dal ricorrente per vari profili procedurali; la Corte non ha ritenuto che le doglianze, in forza della loro genericità, dimostrassero la violazione di tali disposizioni
Cost., artt. 13, 24, 111, comma 6
13, comma 1, 24, 111, comma 6, Cost.
Richiami costituzionali relativi alle garanzie (libertà personale, difesa, ragionevole durata); la Corte non ha trovato nella censura elementi di illegittimità costituzionale applicabile al caso
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prescrizioni procedurali post-decisione da eseguire dalla cancelleria; la sentenza dispone gli adempimenti conseguenti
Massime di principio
- I ricorsi per cassazione avverso provvedimenti cautelari sono ammissibili solo se denunciano violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; la semplice diversa valutazione degli elementi di fatto è sindacabile solo in questi limiti
- Le censure generiche che si limitano a contestare l'apprezzamento probatorio del giudice del merito senza indicare puntualmente i passaggi motivazionali viziati sono inammissibili
- I motivi nuovi depositati successivamente non possono sanare l'inammissibilità del motivo originario e non possono essere usati per spostare in avanti i termini di impugnazione
- La denuncia di nullità dell'ordinanza per mancata autonoma motivazione (art. 292, comma 2, lett. c) c.p.p.) richiede l'indicazione precisa dei passaggi della motivazione che dimostrino l'accettazione acritica delle risultanze: non è sufficiente l'affermazione apodittica
- La valutazione della gravità indiziaria può fondarsi su captazioni integrate con altri elementi (osservazioni, video, localizzazioni, servizi) e non è per ciò stesso viziata se le intercettazioni riguardano una finestra temporale ristretta, purché inserite in un quadro investigativo complessivo
- La scarcerazione o l'annullamento delle misure cautelari relative ad altri indagati non determina automaticamente la nullità della misura adottata per un diverso soggetto, se le fonti probatorie riferite a quest'ultimo sono ritenute autonome e rilevanti
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