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Sentenza

Sentenza n. 1107/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. Dell'Avviso prot. n. -OMISSIS- del 08.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale il 08.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 2. Dell'Avviso prot. n. -OMISSIS- del 11.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale il 11.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 3. Dell'Avviso prot. n. -OMISSIS- del 14.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale il 14.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 4. Dell'Avviso prot. n. -OMISSIS- del 15.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale il 15.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 5. Dell'Avviso prot. n. -OMISSIS- del 17.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale il 17.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 6. Dell'Avviso prot. n. -OMISSIS- del 18.04.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha pubblicato l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova orale il 18.04.2025 e il relativo punteggio, nella parte lesiva per i ricorrenti; 7. Del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito - U.S.R. per le Marche ha reso noto l'elenco dei candidati che hanno superato la prova orale del concorso per Dirigenti scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non sono inseriti gli odierni ricorrenti; 8. Dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali è stato decretato il mancato superamento della prova orale sostenuta dai ricorrenti del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche; 9. Del Verbale, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stata approvata la griglia di valutazione della prova orale del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche predisposta dalla Commissione esaminatrice, nella parte lesiva per i ricorrenti; 10. Del giudizio comminato ai ricorrenti in riferimento alla prova orale sostenuta del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte loro lesiva; 11. Dei verbali e provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali la Commissione esaminatrice ha predisposto i quesiti da somministrare ai candidati, nella parte lesiva per i ricorrenti; 12. Delle griglie di valutazione della prova orale dei ricorrenti, ottenute in riscontro alle istanze di accesso agli atti, nella parte loro lesiva; 13. Dei Verbali delle sedute del 05.03.2025, del 19.03.2025, del 31.03.2025, del 07.04.2025, del 15.04.2025 e del 17.04.2025, ottenuti in riscontro alle istanze di accesso agli atti, nella parte lesiva per i ricorrenti laddove vi ha preso parte un Commissario versante in situazione di incompatibilità; 14. Dei Verbali di aula, ottenuti in riscontro alle istanze di accesso agli atti, relativi alle prove orali sostenute dai ricorrenti, nella parte loro lesiva; 15. Di tutti i verbali e i provvedimenti relativi allo svolgimento della prova orale del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui ha preso parte all'espletamento della prova orale un Commissario versante in situazione di incompatibilità; Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti e con espressa riserva di impugnare la graduatoria di merito del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29 luglio 2025; 1. Dell’Avviso prot. n. -OMISSIS- del 24.07.2025 e dei relativi allegati, con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R. per le Marche ha pubblicato i criteri di valutazione della prova scritta e orale adottati dalla commissione giudicatrice per la regione Marche, nelle parti lesive per i ricorrenti; 2. Del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per le Marche prot. n. -OMISSIS- del 24.07.2025 e del relativo allegato, recante la graduatoria finale di merito del concorso di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Marche, nella parte in cui non sono inseriti i nominativi dei ricorrenti; 2. Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Giustizia amministrativa202500366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esiti e valutazioni della prova orale, atti della commissione relativi ai criteri e allo svolgimento delle prove, e graduatoria finale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici nella regione Marche

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti, docenti di ruolo che avevano superato la prova scritta del concorso bandito con D.D.G. n. 2788 del 18 dicembre 2023, ma non avevano raggiunto il punteggio minimo alla prova orale, hanno impugnato gli esiti delle prove orali e, con motivi aggiunti, i criteri di valutazione pubblicati il 24 luglio 2025 e la graduatoria finale della stessa data. Hanno dedotto, da un lato, l’incompatibilità di una componente della commissione per i rapporti professionali intrattenuti con un candidato ammesso all’orale: coautorialità di un volume pubblicato nel 2021, servizio del candidato per sei anni nella scuola diretta dalla commissaria con incarichi di responsabilità, partecipazione congiunta a progetti, webinar e attività formative, e dichiarazioni pubbliche di collaborazione. Secondo le ricorrenti, tali circostanze integravano almeno un conflitto potenziale e un rischio oggettivo di parzialità, senza necessità di provare un vantaggio economico o un favoritismo effettivo. Hanno inoltre dedotto l’invalidità derivata dell’intera procedura. Il Ministero ha chiesto il rigetto; il TAR ha prescisso dalle eccezioni in rito, inclusa quella d’inammissibilità del ricorso collettivo.

La decisione

Il TAR respinge il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ritenendo infondati entrambi i motivi. Quanto alla pretesa incompatibilità, afferma che la verifica del conflitto va compiuta in concreto e che le cause di astensione applicabili ai commissari, incluse quelle dell’art. 51 c.p.c. e le condizioni ostative previste dall’art. 12, comma 1, lett. f), del D.M. n. 194/2022, non comprendono di per sé la coautorialità di un’opera, la collaborazione professionale o il rapporto di servizio e coordinamento presso lo stesso istituto. La coautorialità di un solo volume, pubblicato nel 2021, non dimostra una comunanza di interessi economici: la ripartizione dei proventi è soltanto presunta e non documentata. Le partecipazioni a webinar, incontri formativi e progetti sono occasioni episodiche svolte in contesti istituzionali o formativi e non provano un sodalizio professionale stabile, reciproci interessi economici o frequentazione abituale. Neppure i sei anni di servizio del candidato nella scuola diretta dalla commissaria, anche con incarichi di coordinamento, sono sufficienti, trattandosi di una relazione fisiologica all’organizzazione scolastica. Il conflitto, anche potenziale o fondato su gravi ragioni di convenienza, deve poggiare su elementi concreti, specifici e attuali, idonei a ricondurre la situazione a una causa di astensione o a evidenziare una minaccia effettiva all’imparzialità; tali elementi non sono emersi. Non è stata inoltre fornita prova di un’effettiva influenza della commissaria sulle valutazioni delle ricorrenti. Respinta la censura principale, è respinta anche quella d’invalidità derivata dell’intera procedura. Spese compensate per la complessità della disciplina e degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    Ai componenti delle commissioni di concorso si applicano le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c., espressione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. Tali cause hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di estensione analogica.

    Le cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c. si applicano ai componenti delle commissioni di concorso e sono tassative, sicché non possono essere estese analogicamente a rapporti professionali o collaborativi non riconducibili alle fattispecie previste.

  • art. 12, comma 1, lett. f), D.M. 13 ottobre 2022, n. 194

    Anzitutto, l'art. 12, comma 1, lett. f), del D.M. 13 ottobre 2022, n. 194 individua quali condizioni ostative all'incarico di componente della commissione le relazioni di parentela e di affinità entro il quarto grado o l'abituale convivenza con uno o più concorrenti. La coautorialità di un'opera e la collaborazione professionale non rientrano in tali ipotesi, né sono riconducibili ad alcuna delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.

    La disposizione individua come impedimenti la parentela o affinità entro il quarto grado e l’abituale convivenza; la coautorialità e la collaborazione professionale, considerate isolatamente, non rientrano in tali condizioni ostative.

  • art. 7 d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62

    Anche in tale più ampia prospettiva, tuttavia, le gravi ragioni di convenienza devono fondarsi su elementi concreti e specifici: il conflitto potenziale che con esse coincide presuppone circostanze idonee a evolvere in una situazione tipica di astensione obbligatoria.

    Le gravi ragioni di convenienza che impongono l’astensione non si presumono da rapporti professionali o collaborativi generici: devono risultare da circostanze concrete e specifiche, idonee a evolvere in una situazione tipica di astensione obbligatoria.

  • art. 6-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il Collegio non ignora che, in forza dell'art. 6-bis della legge n. 241 del 1990 assumono rilievo non solo i conflitti di interessi conclamati, ma anche quelli potenziali, integrati da gravi ragioni di convenienza percepite come una minaccia all'imparzialità e all'indipendenza dei componenti della commissione.

    Il conflitto potenziale può rilevare anche in assenza di un conflitto conclamato, ma deve essere fondato su gravi ragioni di convenienza percepibili come una minaccia concreta all’imparzialità e all’indipendenza dei commissari.

  • art. 97 Cost.

    Ai componenti delle commissioni di concorso si applicano le cause di astensione previste dall'art. 51 c.p.c., espressione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost.

    Il principio costituzionale d’imparzialità informa l’applicazione alle commissioni di concorso delle cause di astensione previste dall’art. 51 c.p.c.

Massime di principio

  • L’incompatibilità di un componente di una commissione di concorso deve essere accertata in concreto sulla base di elementi specifici e attuali che evidenzino un conflitto di interessi o una compromissione dell’imparzialità; non bastano situazioni astratte o un mero rischio ipotetico di parzialità.
  • La coautorialità di una singola pubblicazione, la collaborazione professionale episodica e la partecipazione congiunta a iniziative formative o istituzionali non determinano, di per sé, l’obbligo di astensione. Occorrono elementi che dimostrino un sodalizio professionale stabile e intenso o una comunanza di interessi economici idonea a far dubitare dell’oggettività della valutazione.
  • Il rapporto gerarchico o di servizio tra il dirigente di un istituto scolastico e un docente che vi abbia lavorato, anche con incarichi di coordinamento, non integra da solo un’incompatibilità del dirigente quale commissario di concorso, in quanto può rientrare nella fisiologica organizzazione dell’istituzione scolastica.
  • Anche il conflitto potenziale e le gravi ragioni di convenienza che possono imporre l’astensione richiedono circostanze concrete e specifiche, idonee a evolvere in una situazione tipica di astensione obbligatoria o a costituire una minaccia effettiva, anche solo sul piano dell’apparenza, all’imparzialità e all’indipendenza del commissario.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieCommissione esaminatrice
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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