Sentenza n. 5294/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02142/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, n. 2142/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di formazione in favore di Accademia Da Vinci S.r.l.
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’aggiudicazione, disposta da Azienda Calabria Verde in favore di Accademia Da Vinci S.r.l., di una procedura negoziata senza bando per l’erogazione di corsi di formazione e per la progettazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione di piani formativi aziendali finanziati tramite fondi interprofessionali e ulteriori fonti specifiche. Theorema S.r.l., classificatasi terza, aveva chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’aggiudicazione in proprio favore e il subentro nel contratto già stipulato, oppure il risarcimento per equivalente. In primo grado aveva dedotto la falsa applicazione dell’art. 7 della lettera di invito, dell’art. 8 dell’avviso di indagine di mercato e del piano formativo aziendale 2024. In particolare, contestava che la commissione avesse omesso di valutare quattro degli otto fondi dichiarati da Theorema, perché l’iscrizione era successiva alla pubblicazione della gara, e avesse attribuito il punteggio massimo per l’esperienza ad Accademia Da Vinci e Farimpresa, nonostante l’asserita mancanza di esperienza specifica nella formazione degli addetti alla forestazione, alla sorveglianza idraulica e all’antincendio boschivo. In appello Theorema ha censurato la sentenza del TAR per contraddittorietà, erroneità e travisamento della censura e della lex specialis, nonché per violazione degli artt. 46, 64 e 73 c.p.a. Ha sostenuto che la commissione avrebbe valorizzato la mera iscrizione temporale ai fondi anziché l’esperienza concretamente maturata, avrebbe erroneamente escluso la propria esperienza nella formazione del personale degli enti locali e avrebbe illegittimamente attribuito il massimo punteggio alle concorrenti, prive di esperienza specifica nel settore oggetto dell’appalto. Ha inoltre dedotto l’esistenza di elementi sintomatici di eccesso di potere e di un intento punitivo nei propri confronti, quale operatore uscente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la valutazione delle offerte tecniche nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa costituisca espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice. Il sindacato giurisdizionale è pieno, ma non sostitutivo, e riguarda la ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità della valutazione, potendo condurre all’annullamento solo in presenza di errori manifesti o illogicità evidenti. Nel caso concreto, il sub-criterio 7.1 della lettera di invito attribuiva il punteggio in relazione al numero delle qualificazioni su fondi interprofessionali: fino a 10 punti per 1-3 fondi, fino a 20 punti per 4-5 fondi e fino a 30 punti per 6 o più fondi. Tale clausola non era stata autonomamente impugnata e vincolava la commissione. La commissione l’ha applicata uniformemente a tutti i concorrenti, escludendo dal calcolo i fondi cui gli operatori si erano iscritti dopo la pubblicazione della gara, poiché tali iscrizioni non dimostravano un’esperienza già acquisita. Il criterio è stato quindi ritenuto applicato in modo puntuale, coerente, uniforme e ragionevole. Le ulteriori contestazioni sulla maggiore esperienza specifica di Theorema e sulla carenza di esperienza delle concorrenti non dimostravano palesi irragionevolezze o manifeste illogicità, anche perché l’esperienza nel settore forestale costituiva soltanto uno degli elementi valutabili e la stessa appellante aveva riconosciuto la forte esperienza formativa delle concorrenti. Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito che il TAR non aveva escluso l’esperienza di Theorema nella formazione del personale degli enti locali, ma aveva rilevato l’assenza di prova di un’esperienza complessiva comparabile, tale da evidenziare una manifesta irrazionalità della valutazione. È stata infine esclusa la presenza di un intento punitivo verso l’operatore uscente: il riconoscimento del vantaggio derivante dall’esperienza precedente non imponeva l’aggiudicazione nella nuova gara, anche perché ciò contrasterebbe con la concorrenza e con il principio del risultato. L’appellante è stata condannata al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell’amministrazione resistente costituita.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. e, d.lgs. n. 36/2023
La procedura di affidamento era una procedura negoziata senza bando, richiamata quale base normativa della gara.
art. 7.1 della lettera di invito
“esperienza necessaria per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità con particolare riferimento alla formazione del settore previsto tramite conto formazione-fondo interprofessionale e fonti di finanziamento o destinazione specifica di formazione, in particolare numero qualificazione su fondi interprofessionali: da 1 a 3: punti sino a 10; da 4 a 5: punti sino a 20; da 6 a più: punti sino a 30”
La clausola costituiva il vincolo per la commissione nella valutazione del sub-criterio esperienziale e consentiva di attribuire il punteggio sulla base del numero delle qualificazioni su fondi interprofessionali.
art. 46 c.p.a.
Richiamato dall’appellante tra le norme processuali che sarebbero state violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 64 c.p.a.
Richiamato dall’appellante tra le norme processuali che sarebbero state violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato dall’appellante tra le norme processuali che sarebbero state violate; la sentenza non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
Massime di principio
- Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione giudicatrice; il sindacato giurisdizionale è pieno ma non sostitutivo e verifica ragionevolezza, logicità, coerenza e attendibilità della valutazione, senza sovrapporre l’apprezzamento del giudice a quello dell’amministrazione in assenza di errori manifesti o illogicità evidenti.
- La clausola della lex specialis che individua un sub-criterio di valutazione dell’esperienza, se non autonomamente impugnata, vincola la commissione e il giudice deve verificare l’applicazione del criterio così formulato, non sostituirlo con un diverso criterio ritenuto più coerente con l’oggetto dell’appalto.
- Quando la lex specialis collega il punteggio al numero delle qualificazioni o iscrizioni possedute alla data della gara, è ragionevole escludere dal calcolo le iscrizioni successive alla pubblicazione del bando, poiché esse non dimostrano un’esperienza già acquisita; il criterio deve essere applicato uniformemente a tutti i concorrenti.
- La maggiore esperienza del concorrente in uno specifico segmento dell’attività oggetto dell’appalto non impone l’attribuzione del punteggio massimo se la lex specialis prevede una valutazione complessiva dell’esperienza e quel segmento costituisce soltanto uno degli elementi valutabili.
- L’esperienza maturata dall’operatore uscente può costituire un vantaggio competitivo, ma non determina il diritto all’aggiudicazione della gara successiva; attribuire automaticamente rilievo decisivo a tale posizione potrebbe contrastare con la concorrenza e con il principio del risultato.
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