Cassazione Civile, Ordinanza n. 22649/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce dall'affidamento, da parte di una proprietaria/committente, alla società appaltatrice della posa in opera di lastre di copertura su un immobile destinato allo stoccaggio di foraggi e cereali. I lavori risultavano ultimati e consegnati il 24 agosto 2015; nel giugno 2016 si verificava il distacco di alcune lastre, che veniva denunciato all'impresa. La società appaltatrice contestava l'operatività della garanzia, sostenendo che i pannelli erano soggetti a ondulazioni e rigonfiamenti per effetto delle temperature e che il danno era solo estetico, non funzionale o strutturale; eccepiva inoltre prescrizione e decadenza ex art. 1667 c.c. La committente chiedeva il risarcimento dei danni per vizi dell'opera, ma il tribunale respingeva la domanda e la corte d'appello confermava, ritenendo tardiva la domanda perché proposta oltre il termine biennale di prescrizione dalla consegna/ultimazione dei lavori, considerando interrotto il termine solo dal ricorso per accertamento tecnico preventivo del 26 ottobre 2017 e ritenendo irrilevante il successivo accertamento tecnico ai fini del dies a quo. Con il ricorso per cassazione, la committente deduceva due motivi: violazione dell'art. 1667, comma 3, c.c., perché la corte territoriale aveva fatto decorrere la prescrizione dalla consegna/ultimazione dei lavori senza considerare che i vizi non erano conoscibili allora e che il termine avrebbe potuto decorrere solo dalla loro scoperta, avvenuta con l'ATP; e, in via gradata, violazione dell'art. 1667 c.c. per avere la corte d'appello ipotizzato la decorrenza del termine anche da una consegna dei pannelli risalente al 2013, benché i vizi non fossero palesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erroneo il ragionamento della corte di merito, che aveva fatto decorrere la prescrizione dalla ultimazione dei lavori senza verificare se i vizi fossero occulti o palesi e senza accertare se la piena conoscenza della loro causa fosse stata acquisita solo a seguito delle indagini tecniche. La decisione di rinvio dovrà quindi verificare se i difetti fossero riconoscibili al momento della consegna oppure occulti, poiché in quest'ultimo caso il termine prescrizionale decorre dalla scoperta effettiva del vizio e della sua derivazione dall'inesatta esecuzione dell'appalto.
Norme richiamate
La garanzia per i vizi e le difformità dell'opera appaltata si prescrive in due anni dalla consegna dell'opera ultimata; tuttavia, se i vizi non sono riconoscibili al momento della consegna, il termine decorre dalla loro scoperta, intesa come acquisizione della conoscenza anche della loro dipendenza dall'imperfetta esecuzione dell'appalto.
La presunzione di accettazione dell'opera non opera automaticamente dal solo momento della consegna e non equivale di per sé a rinuncia alla verifica; il giudice deve accertare se il committente abbia inteso accettare l'opera o solo ottenere la disponibilità materiale con riserva di verifica.
L'accettazione dell'opera, anche presunta, rileva ai fini della liberazione dell'appaltatore per i vizi palesi e riconoscibili dal committente, non per quelli occulti.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto, la mera consegna materiale dell'opera non coincide automaticamente con l'accettazione dell'opera, che richiede una manifestazione di gradimento, anche per facta concludentia, oppure una presunzione che comunque deve essere verificata in concreto.
- La consegna e l'accettazione liberano l'appaltatore solo dai vizi palesi o riconoscibili dal committente al momento della verifica o del collaudo; per i vizi occulti la garanzia permane, salvo tempestiva denuncia.
- Ai fini della prescrizione dell'azione di garanzia ex art. 1667 c.c., se il vizio non è immediatamente riconoscibile, il dies a quo decorre dalla scoperta effettiva del vizio e della sua derivazione causale dall'inesatta esecuzione dell'opera, e tale accertamento compete al giudice di merito.
- Non è sufficiente, per far decorrere la prescrizione, la mera esecuzione di indagini tecniche o la semplice percezione di anomalie: occorre stabilire quando il committente abbia acquisito piena conoscenza del vizio e della sua causa.
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