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Sentenza

Sentenza n. 12074/2026 - Roma, Sezione 5Q

per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sull'istanza di calendarizzazione dell'appuntamento volto al rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro

Giustizia amministrativa202512369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio inadempimento o rifiuto sull'istanza di calendarizzazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Il ricorrente aveva ottenuto il presupposto nulla osta. L'Amministrazione ha eccepito che il nulla osta indicato nel ricorso non risultava visibile nel sistema e che il medesimo numero era stato riportato anche in un diverso procedimento riferito a un'altra persona. La controversia riguardava quindi sia l'obbligo dell'Amministrazione di attivare e concludere il procedimento, sia la rilevanza della temporanea non visibilità del nulla osta e della possibile duplicazione dei riferimenti soggettivi.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e l'inerzia oltre il termine ragionevole di conclusione del procedimento. Ha affermato che il ricorrente aveva chiesto la fissazione dell'appuntamento dopo aver ottenuto il nulla osta e che la sospensione prevista dal d.l. 145/2024 non poteva protrarsi indefinitamente, dovendo essere definita dall'Amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. La temporanea non visibilità del nulla osta nel sistema non impediva l'attivazione del procedimento, mentre la possibile duplicazione del riferimento doveva essere verificata mediante interlocuzione tra il MAECI e la Prefettura competente, con collaborazione procedimentale dell'interessato. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza e a concludere il procedimento nei successivi sessanta giorni. Le spese sono state integralmente compensate per il rilevante carico di richieste gravante sulla sede diplomatica, le sopravvenienze normative e la complessità dell'iter procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione

    L'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo di provvedere e l'inerzia dell'amministrazione oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.

  • d.l. 145/2024

    la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi

    La sospensione prevista dalla disciplina sopravvenuta non può giustificare un'inerzia indefinita; l'amministrazione deve risolvere la situazione entro un termine ragionevole.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    La disposizione è stata richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Le disposizioni sono state richiamate unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003 per disporre l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando l'amministrazione abbia un obbligo di provvedere e sia rimasta inerte oltre il termine previsto o comunque oltre un termine ragionevole di conclusione del procedimento.
  • La temporanea non visibilità nel sistema informatico del nulla osta necessario per una domanda di visto non esclude, di per sé, l'obbligo dell'amministrazione di attivare il procedimento e di definire la posizione dell'interessato.
  • Una sospensione procedimentale prevista dalla legge non può protrarsi indefinitamente: l'amministrazione competente deve risolvere la situazione entro un termine ragionevole, anche mediante interlocuzione tra la sede diplomatica e l'autorità che ha rilasciato il nulla osta.
  • La possibile duplicazione o incongruenza dei riferimenti soggettivi del nulla osta deve essere verificata nel procedimento mediante cooperazione tra le amministrazioni competenti e collaborazione dell'interessato, senza tradursi automaticamente in un'inammissibile inerzia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorso
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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