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Sentenza

Sentenza del 03/02/2017 n. 2893 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato INVIM, imposte di registro, ipotecarie e catastali, interessi e sanzioni, ritenendo decaduta l'agevolazione "prima casa" perché l'immobile aveva caratteristiche di lusso secondo il D.M. 2 agosto 1969. La contribuente ha contestato, da un lato, la tempestività dell'avviso di liquidazione, sostenendo che non fosse applicabile la proroga biennale dei termini prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 11, e, dall'altro, la propria responsabilità solidale, poiché la richiesta dell'agevolazione e le relative dichiarazioni erano state effettuate dall'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto le contestazioni sulla tempestività dell'avviso e sulla solidarietà tributaria. La proroga biennale dei termini si applicava anche alle violazioni relative alle agevolazioni fiscali e l'avviso notificato il 28 aprile 2006, relativo a un atto registrato il 7 dicembre 2001, era quindi tempestivo. La venditrice era inoltre obbligata in solido, poiché la decadenza dipendeva dalle caratteristiche oggettive dell'immobile e non da una condotta esclusivamente imputabile all'acquirente. Tuttavia, per effetto della riforma normativa che ha sostituito il criterio delle caratteristiche di lusso con quello della categoria catastale, la Corte ha applicato il principio del favor rei e ha dichiarato non dovute le sanzioni, pur confermando il recupero della maggiore imposta. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alle sanzioni; le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, parte prima

    Disciplina l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa e, nella formulazione allora vigente, escludeva dal beneficio gli immobili qualificabili come di lusso.

  • L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1-bis

    La proroga di due anni dei termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta è applicabile anche alle violazioni relative alle agevolazioni tributarie.

    La proroga biennale opera anche quando l'ufficio deve verificare l'efficacia della definizione delle violazioni concernenti agevolazioni su imposta di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni e INVIM.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2

    Prevede il termine triennale per l'esercizio del potere di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro, decorrente dalla registrazione dell'atto; nel caso esaminato il termine è stato sospeso per effetto della proroga biennale.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, commi 1 e 4

    Stabilisce la solidarietà tra le parti dell'atto per l'imposta di registro. La solidarietà permane quando la decadenza dall'agevolazione deriva dalle caratteristiche oggettive del bene e non da una dichiarazione mendace esclusivamente imputabile all'acquirente.

  • D.M. 2 agosto 1969

    Individuava gli immobili di lusso sulla base di caratteristiche qualitative, dimensionali e intrinseche dell'immobile; tale criterio era applicabile al trasferimento oggetto della causa, avvenuto prima della riforma.

  • D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a), e comma 5

    Ha modificato il criterio di individuazione degli immobili esclusi dall'agevolazione prima casa, sostituendo il riferimento alle caratteristiche di lusso con quello alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i trasferimenti soggetti al nuovo regime.

  • D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33

    Ha allineato anche l'agevolazione IVA prima casa al criterio catastale, escludendo dal beneficio gli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3

    Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

    Il principio del favor rei comporta l'eliminazione delle sanzioni quando la riforma normativa rende non più rilevante il parametro sulla cui falsità era fondata la contestazione, anche se resta dovuta la maggiore imposta.

Massime di principio

  • La modifica successiva dei criteri sostanziali di tassazione non elimina automaticamente l'imposta dovuta per un atto precedente: l'atto continua, in linea generale, a essere valutato secondo la disciplina vigente al momento del trasferimento.
  • Il principio del favor rei può però eliminare le sanzioni quando la condotta contestata riguardava un requisito o parametro normativo successivamente espunto dall'ordinamento, rendendo quel comportamento non più rilevante ai fini sanzionatori.
  • Quando la decadenza dall'agevolazione dipende da caratteristiche oggettive dell'immobile, l'obbligazione tributaria può gravare solidalmente su entrambe le parti dell'atto, anche se la richiesta dell'agevolazione è stata formulata dall'acquirente.
  • La proroga dei termini di accertamento prevista per determinate definizioni agevolate può applicarsi anche alle violazioni relative ad agevolazioni fiscali, se riguardano le medesime imposte indicate dalla norma.
  • Per gli atti anteriori al 1 gennaio 2014 occorre verificare il precedente criterio delle caratteristiche di lusso; per gli atti successivi, ai fini dell'agevolazione prima casa, assume rilievo principalmente la categoria catastale, con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9.

Testo integrale

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