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Sentenza

Sentenza n. 9043/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento 1) Del avviso del bando di concorso Prot. 2134/D.05 del 20 settembre 2024, indetto dal Ministero Degli Affari Esteri - Consolato Generale d’Italia A Barcellona (Spagna) - Istituto Italiano Statale Comprensivo Di Barcellona Scuole secondarie “-OMISSIS-”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado Scuola primaria “-OMISSIS-” 2) della graduatoria definitiva di merito, e del relativo provvedimento di approvazione prot. 2466/D.05 del 23.10.2024 con oggetto “selezione di personale ATA (collaboratore scolastico) a tempo determinato avviso prot. 2134/D.05 del 20/09/2024 – pubblicazione graduatoria definitiva, concorso indetto da Ministero Degli Affari Esteri - Consolato Generale D’italia A Barcellona (Spagna) - Istituto Italiano Statale Comprensivo Di Barcellona Scuole secondarie “-OMISSIS-”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado Scuola primaria “-OMISSIS-” nella parte in cui non include il ricorrente quale vincitore a causa della mancata attribuzione del punteggio a lui legittimamente spettante (come descritto in narrativa del fatto) e per tutti i motivi di cui in narrativa di fatto e di diritto; 3) Dell’atto di nomina della commissione esaminatrice in data 8 ottobre 2024 prot. 2272/D.05 in relazione al su indicato bando, intestato selezione di personale collaboratore scolastico a contratto a legge locale a tempo determinato, avviso prot. 2134/D.05 del 20/09/2024; 4) Della graduatoria provvisoria del 15.10.2024 prot. n. 2371/D.05 con oggetto selezione di personale ATA (collaboratore scolastico) a tempo determinato avviso prot. 2134/D.05 del 20/09/2024 –pubblicazione graduatoria provvisoria; 5) Della decisione del 22 ottobre 2024 prot. n. 2452/D.05 in relazione al ricorso presentato dall’odierno ricorrente; 6) Relazione sulla proceduta prot. 2467/D.05 del 23.10.2024 di reclutamento di personale collaboratore scolastico a contratto a legge locale a tempo determinato ex D.M. n. 1202/1615 del 4 settembre 2017.intimate, per quanto di loro competenza, di attribuire il punteggio legittimante spettante al ricorrente e di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ivi compresa l’assunzione del ricorrente con decorrenza dal 23 ottobre 2024 ovvero rifare la prova orale, disporre anche la prova scritta come stabilito per legge, e a seguito di esito favorevole delle prove dichiarare il ricorrente vincitore del concorso e per l’effetto ordinarne l’assunzione presso la scuola “-OMISSIS-”, meglio indicata in epigrafe.

Giustizia amministrativa202500423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva e relativo provvedimento di approvazione della selezione per un collaboratore scolastico a tempo determinato, nonché gli atti presupposti della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, titolare di doppia cittadinanza italiana e spagnola e residente in Spagna, ha impugnato la graduatoria finale, collocatasi al quinto posto, e gli atti della procedura selettiva. Ha dedotto: omessa pubblicazione del bando e degli atti sulla piattaforma InPA, in violazione dell’art. 35-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001; omesso svolgimento della prova scritta, in violazione dell’art. 35-quater, comma 1, lettera a), d.lgs. 165/2001; illegittima nomina del DSGA nella commissione, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lettera d), d.P.R. 487/1994; mancanza, in capo al primo classificato, del requisito della residenza effettiva nel Paese estero da almeno due anni; errata attribuzione dei punteggi alle prove del ricorrente e del vincitore; carenza di chiarezza nella verbalizzazione. L’amministrazione ha eccepito tardività, difetto di contraddittorio, difetto di giurisdizione e carenza di interesse, sostenendo inoltre che la procedura fosse disciplinata dalla normativa speciale sul personale locale delle scuole italiane all’estero, che non imponesse né la pubblicazione su InPA né una prova scritta. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso, valorizzando l’affidamento ingenerato dalla pubblicazione di una graduatoria provvisoria e di una successiva graduatoria definitiva; ha ritenuto sanato il contraddittorio mediante pubblici proclami; ha riconosciuto la giurisdizione amministrativa, qualificando la procedura come concorsuale comparativa e non come mera procedura idoneativa; ha riconosciuto l’interesse del candidato anche al miglioramento della posizione in graduatoria, in vista dell’eventuale scorrimento. Nel merito, il ricorrente ha contestato l’applicazione della disciplina speciale, la composizione della commissione, l’accertamento della residenza del vincitore e la valutazione delle prove.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente nei termini indicati in motivazione. Il TAR ha respinto le censure relative alla mancata pubblicazione su InPA e all’omessa prova scritta, ritenendo applicabile la disciplina speciale dell’art. 21 del d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017, che prevede la pubblicazione sull’albo fisico e sul sito della scuola e contempla la sola prova orale. Ha respinto anche la censura sulla presenza del DSGA nella commissione, poiché l’art. 9, comma 7, lettera d), d.P.R. 487/1994 non ne vieta la nomina e l’art. 21 del decreto ministeriale prevede che il dirigente scolastico sia assistito dal DSGA nell’individuazione del candidato. Sono state respinte le doglianze sulla valutazione delle prove e sulla verbalizzazione, trattandosi di valutazioni tecnico-discrezionali adeguatamente sorrette dalla predeterminazione dei criteri, da griglie analitiche e da verbali sufficientemente dettagliati; non è stato riconosciuto alcun automatismo nell’attribuzione del punteggio massimo per il possesso di certificazioni linguistiche. È stata invece accolta la censura concernente il requisito della residenza del primo classificato. La documentazione relativa a incarichi di supplenza svolti in Italia e la mancata iscrizione all’AIRE, unitamente alla risultanza anagrafica presso il Comune italiano, rendevano controversa l’effettività della residenza in Spagna nei due anni anteriori al bando. L’amministrazione non avrebbe potuto limitarsi ad acquisire il certificato di residenza storico spagnolo, ma avrebbe dovuto svolgere un’istruttoria più approfondita e in contraddittorio, considerando gli indici fattuali di segno contrario. È stata quindi annullata la graduatoria definitiva e il relativo atto di approvazione, con rinnovazione della procedura da parte di una commissione in diversa composizione. Il TAR non ha disposto né la caducazione del contratto stipulato con il primo classificato, ritenendo la relativa controversia devoluta al giudice ordinario, né l’assunzione diretta del ricorrente, permanendo margini di discrezionalità nella riedizione della valutazione e nell’attribuzione dei punteggi. Le spese, pari a euro 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato se versato, sono state poste a carico dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 35-ter, comma 1, d.lgs. 165/2001

    La disposizione sulla pubblicazione delle procedure sulla piattaforma InPA non trova applicazione quando la procedura per il personale locale delle scuole italiane all’estero è regolata dalla disciplina speciale incompatibile.

  • art. 35-quater, comma 1, lettera a), d.lgs. 165/2001

    L’obbligo generale della prova scritta è derogato dalla disciplina speciale che, per la procedura esaminata, prevede la sola prova orale.

  • art. 9, comma 7, lettera d), d.P.R. 487/1994

    La disposizione non esclude la nomina del DSGA quale componente della commissione esaminatrice.

  • art. 21 d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017

    Il dirigente scolastico, assistito dal direttore dei servizi generali e amministrativi individua il candidato idoneo a ricoprire il posto mediante colloquio.

    La norma speciale disciplina la pubblicità della procedura e prevede la sola prova orale, nonché l’assistenza del DSGA al dirigente scolastico nell’individuazione del candidato.

  • art. 32 d.lgs. 64/2017

    Le scuole statali all'estero possono assumere ... personale non docente permanentemente residente da almeno due anni nel Paese dove opera la scuola.

    Il requisito della residenza deve essere verificato con riguardo alla sua effettività; in presenza di elementi fattuali contrari l’amministrazione non può limitarsi alla certificazione anagrafica formale.

  • art. 33, comma 1, d.lgs. 64/2017

    Rinvio, per i contratti del personale locale delle scuole statali all’estero, alla normativa locale e agli artt. 84 e 154-166 d.P.R. 18/1967, con le eccezioni previste dalla norma.

  • art. 45, comma 5, d.lgs. 165/2001

    Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri ... sono disciplinati ... dalle disposizioni del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 ... nonché dalle altre pertinenti normative di settore.

    Conferma la specialità della disciplina applicabile al personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri in servizio presso strutture estere.

  • art. 154, comma 1, d.P.R. 18/1967

    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, i contratti sono regolati dalla legge locale ... competente a risolvere le eventuali controversie ... è il foro locale.

    La riserva al foro locale riguarda le controversie sull’esecuzione del rapporto contrattuale già instaurato, non le controversie sulla procedura concorsuale di reclutamento.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001

    Attribuisce al giudice amministrativo le controversie relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti pubblici; la procedura in esame, essendo comparativa e finalizzata alla formazione di una graduatoria, rientra in tale ambito.

  • art. 63, comma 1, d.lgs. 165/2001

    Le controversie relative al contratto di lavoro già stipulato e alla sua eventuale caducazione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l’oscuramento delle generalità delle persone menzionate nella sentenza.

Massime di principio

  • Una procedura di reclutamento è concorsuale, e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, quando prevede criteri e prove predeterminati, una valutazione comparativa affidata a una commissione e la formazione di una graduatoria finale di merito, anche se il bando non utilizza espressamente il nomen iuris di concorso.
  • Per il personale locale delle scuole italiane all’estero, la disciplina speciale prevista dal d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017 può derogare alla disciplina generale del d.lgs. 165/2001 incompatibile con essa, sicché la procedura può essere pubblicata secondo le modalità speciali previste e svolgersi mediante la sola prova orale.
  • Il requisito della residenza all’estero da almeno due anni deve essere accertato in termini di effettività. Quando emergono elementi fattuali univoci o significativamente incongruenti con la certificazione anagrafica, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria ulteriore e in contraddittorio, non potendo limitarsi a recepire il dato formale del certificato di residenza.
  • Il candidato non vincitore conserva l’interesse a impugnare la graduatoria anche per ottenere un miglioramento della posizione, quando tale miglioramento possa assumere utilità concreta, ad esempio in vista dello scorrimento della graduatoria.
  • La valutazione delle competenze linguistiche da parte della commissione costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e non è sostituibile dal giudice in assenza di vizi macroscopici; il possesso di certificazioni linguistiche non comporta automaticamente l’attribuzione del punteggio massimo se i criteri del bando affidano la valutazione alla commissione.
  • Dopo l’approvazione della graduatoria, la controversia sulla caducazione o sull’annullamento del contratto di lavoro già stipulato con il vincitore appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, mentre il giudice amministrativo può annullare gli atti della procedura concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimentoResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniGraduatorie e scorrimento
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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