Cassazione Civile, Ordinanza n. 15325/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR Calabria che aveva confermato il rigetto del suo appello contro la decisione di primo grado, a sua volta sfavorevole rispetto alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria relativa a crediti iscritti a ruolo. In sede di legittimità ha dedotto, con tre motivi formalmente riferiti a vizi processuali e motivazionali, la mancata pronuncia su eccezioni di nullità dell’atto per difetto di motivazione, la mancata pronuncia sulla prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle, e la mancata pronuncia sulla violazione della legge n. 212/2000 e dell’art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. Ha inoltre censurato la ritenuta validità della notifica delle cartelle presupposte, sostenendo che la notifica a mezzo posta sarebbe stata eseguita con modalità non conformi, perché il plico sarebbe stato consegnato a soggetto non convivente e sarebbero mancati i presupposti per il rito ex art. 140 c.p.c. Nel corso del giudizio ha anche chiesto l’estinzione, allegando l’adesione alla definizione agevolata (rottamazione ter) e la rinuncia agli atti, ma la rinuncia non era sottoscritta personalmente dalla parte e la procura non conteneva il potere di rinunciare; inoltre non risultava provato che i carichi definibili coincidessero con quelli oggetto dell’ipoteca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha escluso di poter dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia, perché la rinuncia agli atti non era stata firmata personalmente dalla parte e la procura speciale non contemplava espressamente tale facoltà, requisito necessario ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Quanto ai motivi di ricorso, li ha ritenuti tutti inammissibili per difetto di autosufficienza e, in parte, per novità della censura: le questioni non risultavano trattate nella sentenza impugnata, non erano stati trascritti gli atti rilevanti (appello, cartelle, relate di notifica, allegati alla comunicazione), non erano stati indicati con precisione i ruoli e i tributi interessati, e in più alcune doglianze non erano state dedotte nei precedenti gradi di merito. La Corte ha anche osservato che il quarto motivo non si confrontava con la motivazione della CTR, la quale aveva affermato una notifica effettuata presso il domicilio fiscale a mani del coniuge, modalità diversa da quella invocata dal ricorrente. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato dovuto ove previsto.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio, per determinare l’estinzione, richiede la sottoscrizione personale della parte o una procura che conferisca espressamente il relativo potere.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: la Corte può esaminare gli atti processuali solo se il ricorrente li indica e li riproduce in modo preciso e completo.
art. 112 c.p.c.
La deduzione di omessa pronuncia presuppone che la questione sia stata ritualmente proposta nel merito e che sia specificamente riportata nel ricorso per cassazione.
art. 139 c.p.c.
La Corte ha rilevato che la motivazione impugnata richiamava una notifica al domicilio fiscale a mani del coniuge, incompatibile con la ricostruzione difensiva fondata sull’art. 140 c.p.c.
art. 140 c.p.c.
Il motivo era inconferente perché la sentenza di merito non aveva descritto una notifica eseguita secondo questo schema, ma una notifica a mani del coniuge.
art. 7 della legge n. 890/1982
Invocato dal ricorrente per sostenere l’irregolarità della consegna del plico postale in assenza del destinatario.
art. 32 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza e per difetto di trattazione nei gradi di merito.
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza e per difetto di trattazione nei gradi di merito.
art. 58 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel motivo di ricorso, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile per mancata autosufficienza e per difetto di trattazione nei gradi di merito.
art. 42 del d.P.R. n. 600/1973
Richiamato nel terzo motivo come fonte dell’obbligo di motivazione, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
L. n. 212/2000
Richiamata nel terzo motivo come parametro di legittimità della motivazione dell’atto, ma la censura è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omessa pronuncia o di vizi relativi ad atti processuali richiede una rigorosa autosufficienza del ricorso: devono essere riportati gli atti rilevanti, il loro contenuto essenziale e la sede processuale in cui le questioni sono state proposte.
- Una censura è inammissibile se introduce questioni nuove, non dedotte nei precedenti gradi di merito e non esaminate dalla sentenza impugnata.
- Quando si contesta la validità della notifica di cartelle o altri atti presupposti, è necessario indicare con precisione gli atti, i relativi numeri identificativi e riprodurre integralmente le relate di notifica, perché la Corte non può ricercare autonomamente gli atti nel fascicolo.
- La rinuncia agli atti del giudizio in cassazione richiede, per produrre estinzione, la sottoscrizione personale della parte oppure una procura speciale che attribuisca espressamente il potere di rinunciare.
- La censura di mancata motivazione o di violazione dell’obbligo motivazionale dell’atto presuppone che il contenuto dell’atto sia specificamente individuato e che la doglianza sia coerente con quanto già dedotto nei gradi di merito.
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