Cassazione Penale, Ordinanza n. 11105/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna pronunciata nei precedenti gradi di giudizio per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna in primo grado per il reato di cui all'art. 493-ter c.p. L'unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità penale. La Corte ha ritenuto il motivo generico e indeterminato, perché non specificava gli elementi posti a fondamento della censura e, a fronte di una motivazione di merito ritenuta logicamente corretta, non consentiva di individuare con precisione i rilievi mosso al provvedimento impugnato, impedendo l'esercizio del sindacato di legittimità.
Norme richiamate
art. 493-ter c.p.
norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; la sentenza non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a registrare la contestazione del reato
art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi posti a fondamento della censura; la mancanza di tali requisiti rende il ricorso generico e quindi inammissibile
Cassa delle ammende
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo che deduce vizio di motivazione deve essere specifico, autosufficiente nella sua articolazione e riferito puntualmente alla motivazione della sentenza impugnata; formule assertive o apodittiche non sono sufficienti.
- La genericità del motivo, quando non consente di comprendere quali argomenti della decisione siano effettivamente censurati, determina l'inammissibilità del ricorso per difetto dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
- Se la sentenza impugnata presenta una motivazione logicamente coerente e il ricorso non indica concreti errori argomentativi o specifici passaggi da contestare, la Corte di cassazione non può esercitare il proprio sindacato di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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