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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18945/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per cinque motivi principali: 1) incompetenza per materia del Tribunale monocratico (violazione artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con contestazione dell'insussistenza degli elementi probatori per ritenere la sua responsabilità; 3) violazione dell'art. 162-ter c.p. in combinato disposto con l'art. 1208 c.c. e contraddittorietà della motivazione relativa all'insufficienza della proposta risarcitoria; 4) illegittima applicazione della recidiva (violazione art. 99 c.p.); 5) trattamento sanzionatorio eccessivo e contraddittorio rispetto alla gravità concreta dei fatti.

La decisione

Il ricorso è stato respinto nel complesso (in parte i motivi dichiarati inammissibili e in parte ritenuti infondati). Motivazioni principali della decisione: il primo motivo è inammissibile per tardività dell'eccezione (va sollevata entro la chiusura delle formalità di apertura del dibattimento, ex art. 33-quinquies c.p.p.); il secondo motivo è inammissibile/infonde per essere, in sostanza, una rivalutazione del merito/prova e non un vizio di diritto macroscopico (si applica il controllo limitato della cassazione, specialmente in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado); il terzo motivo è infondato: l'imputato aveva rinunciato alle condizioni dell'abbreviato condizionato e non riproposto la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, perciò non può dolersi dell'esclusione di quelle prove; la ritenuta offerta risarcitoria è stata giudicata insufficiente e dunque non ha consentito l'estinzione ex art. 162-ter; il quarto motivo è infondato perché la Corte ha valutato concretamente la recidiva in relazione ai precedenti e alla reiterazione del comportamento delittuoso; il quinto motivo è inammissibile per genericità. Confermate inoltre le misure accessorie disposte (confisca e distruzione dell'arma e delle munizioni) e la declaratoria di non doversi procedere per alcuni tentati furti per mancanza di querela; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 33-bis c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza per materia del giudice monocratico; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per tardività.

  • art. 33-ter c.p.p.

    Evocato insieme al precedente per la competenza; la Corte ha escluso la rilevanza per decorrenza dei termini di deduzione dell'eccezione.

  • art. 33-quinquies c.p.p.

    Norma richiamata per affermare il principio di tempestività con cui devono essere sollevate le eccezioni di incompetenza: l'eccezione non può essere proposta tardivamente dopo la chiusura delle formalità di apertura del dibattimento.

  • art. 606 c.p.p.

    art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, travisamento della prova, vizio di motivazione); la Corte ha applicato i relativi criteri di inammissibilità e sindacato limitato.

  • art. 162-ter c.p.

    Richiamato in relazione all'eventuale estinzione del reato per risarcimento; la Corte ha ritenuto che l'offerta del ricorrente fosse irrisoria e non idonea a estinguere il reato.

  • art. 1208 c.c.

    Richiamato in combinazione con l'art. 162-ter c.p. relativamente alla validità della proposta risarcitoria; la Corte ha confermato che non sussisteva un'offerta reale idonea ad estinguere il reato.

  • art. 99 c.p.

    Norma sulla recidiva; la Corte ha applicato il principio secondo cui la recidiva richiede valutazione concreta della pericolosità e della reiterazione, non un mero riferimento ai precedenti.

  • art. 340 c.p.p.

    Richiamato dalla Corte d'appello per porre a carico del querelato le spese processuali relative al capo C, conformemente alla disciplina delle spese nei procedimenti penali civiliamente rilevanti.

  • art. 438, comma 6, c.p.p. (Corte costituzionale n.169/2003)

    art. 438, comma 6, c.p.p.; sentenza Corte cost. n.169/2003

    Richiamato per il principio secondo cui, se il giudice rigetta l'abbreviato condizionato e l'imputato non ripropone la richiesta prima del dibattimento, non può poi lamentarne l'esclusione delle prove come vizio in sede di impugnazione.

  • art. 603, comma 3, c.p.p.

    art. 603, comma 3, c.p.p.

    Norma che consente al giudice, d'ufficio, di integrare l'istruttoria: la Corte ha ricordato che tale potere non è stato invocato dal ricorrente nei termini utili.

  • art. 133 c.p.

    Criteri di determinazione della pena: la Corte ha fornito motivazione adeguata sui parametri di commisurazione (natura del fatto, personalità del reo, precedenti), giustificando l'entità della pena.

Massime di principio

  • Le eccezioni di incompetenza per materia devono essere sollevate tempestivamente (entro la chiusura delle formalità di apertura del dibattimento) altrimenti sono inammissibili in cassazione (art. 33-quinquies c.p.p.).
  • In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione globale e nuova delle prove: il sindacato è limitato e riguarda vizi di travisamento macroscopico della prova o motivazione illogica evidente; le decisioni di primo e secondo grado conformi (doppia conforme) rendono più difficile la censura sul merito.
  • La rinuncia alla forma 'condizionata' del giudizio abbreviato, se non tempestivamente riproposta, impedisce di dedurre in cassazione l'esclusione di prove che erano condizione dell'abbreviato condizionato (Corte cost. n.169/2003).
  • Per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. l'offerta risarcitoria deve essere reale e proporzionata; offerte simboliche o non corrispondenti al danno non sono idonee a estinguere il reato.
  • La recidiva va valutata concretamente: non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali; il giudice deve motivare la persistenza di una pericolosità o inclinazione a delinquere fondata su elementi concreti.
  • La determinazione della pena richiede specifica motivazione rispetto agli indici dell'art. 133 c.p.; la mera affermazione di gravità senza spiegazione concreta può essere censurata, mentre una motivazione che renda conto dei criteri è difficile da impugnare.

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