Cassazione Penale, Sentenza n. 18945/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di appello per cinque motivi principali: 1) incompetenza per materia del Tribunale monocratico (violazione artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento della prova con contestazione dell'insussistenza degli elementi probatori per ritenere la sua responsabilità; 3) violazione dell'art. 162-ter c.p. in combinato disposto con l'art. 1208 c.c. e contraddittorietà della motivazione relativa all'insufficienza della proposta risarcitoria; 4) illegittima applicazione della recidiva (violazione art. 99 c.p.); 5) trattamento sanzionatorio eccessivo e contraddittorio rispetto alla gravità concreta dei fatti.
La decisione
Il ricorso è stato respinto nel complesso (in parte i motivi dichiarati inammissibili e in parte ritenuti infondati). Motivazioni principali della decisione: il primo motivo è inammissibile per tardività dell'eccezione (va sollevata entro la chiusura delle formalità di apertura del dibattimento, ex art. 33-quinquies c.p.p.); il secondo motivo è inammissibile/infonde per essere, in sostanza, una rivalutazione del merito/prova e non un vizio di diritto macroscopico (si applica il controllo limitato della cassazione, specialmente in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado); il terzo motivo è infondato: l'imputato aveva rinunciato alle condizioni dell'abbreviato condizionato e non riproposto la richiesta prima dell'apertura del dibattimento, perciò non può dolersi dell'esclusione di quelle prove; la ritenuta offerta risarcitoria è stata giudicata insufficiente e dunque non ha consentito l'estinzione ex art. 162-ter; il quarto motivo è infondato perché la Corte ha valutato concretamente la recidiva in relazione ai precedenti e alla reiterazione del comportamento delittuoso; il quinto motivo è inammissibile per genericità. Confermate inoltre le misure accessorie disposte (confisca e distruzione dell'arma e delle munizioni) e la declaratoria di non doversi procedere per alcuni tentati furti per mancanza di querela; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 33-bis c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'incompetenza per materia del giudice monocratico; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per tardività.
art. 33-ter c.p.p.
Evocato insieme al precedente per la competenza; la Corte ha escluso la rilevanza per decorrenza dei termini di deduzione dell'eccezione.
art. 33-quinquies c.p.p.
Norma richiamata per affermare il principio di tempestività con cui devono essere sollevate le eccezioni di incompetenza: l'eccezione non può essere proposta tardivamente dopo la chiusura delle formalità di apertura del dibattimento.
art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (vizi di diritto, travisamento della prova, vizio di motivazione); la Corte ha applicato i relativi criteri di inammissibilità e sindacato limitato.
art. 162-ter c.p.
Richiamato in relazione all'eventuale estinzione del reato per risarcimento; la Corte ha ritenuto che l'offerta del ricorrente fosse irrisoria e non idonea a estinguere il reato.
art. 1208 c.c.
Richiamato in combinazione con l'art. 162-ter c.p. relativamente alla validità della proposta risarcitoria; la Corte ha confermato che non sussisteva un'offerta reale idonea ad estinguere il reato.
art. 99 c.p.
Norma sulla recidiva; la Corte ha applicato il principio secondo cui la recidiva richiede valutazione concreta della pericolosità e della reiterazione, non un mero riferimento ai precedenti.
art. 340 c.p.p.
Richiamato dalla Corte d'appello per porre a carico del querelato le spese processuali relative al capo C, conformemente alla disciplina delle spese nei procedimenti penali civiliamente rilevanti.
art. 438, comma 6, c.p.p. (Corte costituzionale n.169/2003)
art. 438, comma 6, c.p.p.; sentenza Corte cost. n.169/2003
Richiamato per il principio secondo cui, se il giudice rigetta l'abbreviato condizionato e l'imputato non ripropone la richiesta prima del dibattimento, non può poi lamentarne l'esclusione delle prove come vizio in sede di impugnazione.
art. 603, comma 3, c.p.p.
art. 603, comma 3, c.p.p.
Norma che consente al giudice, d'ufficio, di integrare l'istruttoria: la Corte ha ricordato che tale potere non è stato invocato dal ricorrente nei termini utili.
art. 133 c.p.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha fornito motivazione adeguata sui parametri di commisurazione (natura del fatto, personalità del reo, precedenti), giustificando l'entità della pena.
Massime di principio
- Le eccezioni di incompetenza per materia devono essere sollevate tempestivamente (entro la chiusura delle formalità di apertura del dibattimento) altrimenti sono inammissibili in cassazione (art. 33-quinquies c.p.p.).
- In sede di cassazione non è ammessa una rivalutazione globale e nuova delle prove: il sindacato è limitato e riguarda vizi di travisamento macroscopico della prova o motivazione illogica evidente; le decisioni di primo e secondo grado conformi (doppia conforme) rendono più difficile la censura sul merito.
- La rinuncia alla forma 'condizionata' del giudizio abbreviato, se non tempestivamente riproposta, impedisce di dedurre in cassazione l'esclusione di prove che erano condizione dell'abbreviato condizionato (Corte cost. n.169/2003).
- Per l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 162-ter c.p. l'offerta risarcitoria deve essere reale e proporzionata; offerte simboliche o non corrispondenti al danno non sono idonee a estinguere il reato.
- La recidiva va valutata concretamente: non è sufficiente il mero riscontro formale di precedenti penali; il giudice deve motivare la persistenza di una pericolosità o inclinazione a delinquere fondata su elementi concreti.
- La determinazione della pena richiede specifica motivazione rispetto agli indici dell'art. 133 c.p.; la mera affermazione di gravità senza spiegazione concreta può essere censurata, mentre una motivazione che renda conto dei criteri è difficile da impugnare.
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