Ordinanza ingiunzione o revoca n. 130 del 13/04/2023
Provvedimento del 13 aprile 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Unione Piloti ha trattato illecitamente gli indirizzi e-mail di alcuni reclamanti e di alcuni iscritti a Fedepiloti, utilizzandoli per l’invio di comunicazioni a una pluralità di destinatari con recapiti visibili in chiaro. L’Autorità ha ritenuto insussistente una valida base giuridica e ha ravvisato la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e integrità/riservatezza, oltre alla mancanza di riscontro adeguato sulle finalità e sull’origine dei dati. È stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro, con ordine di pagamento entro 30 giorni e pubblicazione del provvedimento.
Unione Piloti sanzionata per invio di e-mail a più destinatari con indirizzi visibili in chiaro e senza idonea base giuridica
Unione Piloti: illecito trattamento di indirizzi e-mail e sanzione amministrativa
Il Garante ha accertato che Unione Piloti ha effettuato un trattamento illecito di dati personali consistente nell’utilizzo e nella comunicazione di indirizzi e-mail di alcuni reclamanti e di alcuni iscritti a Fedepiloti tramite invii massivi con recapiti visibili in chiaro agli altri destinatari. Il procedimento trae origine da un reclamo e da una segnalazione presentati nel giugno 2021.
Fatto e origine del procedimento
Con atto del 2 giugno 2021 alcuni soggetti, in proprio e per i rispettivi ruoli associativi, hanno lamentato che Unione Piloti avesse trasmesso ripetutamente comunicazioni e-mail agli indirizzi personali dei reclamanti e di aderenti a Fedepiloti, rendendo visibili in chiaro gli indirizzi di tutti i destinatari. Nel medesimo atto Fedepiloti ha segnalato analoghe condotte in relazione ai propri iscritti.
L’istruttoria è stata avviata con nota del 16 agosto 2021. Il Garante ha chiesto chiarimenti su:
- finalità del trattamento;
- base giuridica;
- origine dei dati di contatto;
- ulteriori adempimenti posti in essere dall’associazione.
Riscontri forniti da Unione Piloti
L’associazione ha sostenuto che le comunicazioni riguardavano indirizzi e-mail di piloti che svolgono attività di pilotaggio nei porti e che non avevano mai chiesto la cancellazione dei dati. Ha inoltre affermato di avere necessità istituzionale di contattare i piloti dei porti italiani, anche in relazione alla partecipazione all’istruttoria ministeriale sui meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, richiamando l’art. 14, comma 1-bis, della legge n. 84/1994.
Tuttavia, a fronte delle richieste istruttorie successive del 31 gennaio 2022 e del 14 ottobre 2022, l’associazione ha sostanzialmente ribadito le medesime affermazioni, senza fornire elementi documentali o fattuali idonei a chiarire:
- come fossero stati raccolti i recapiti;
- quale fosse la specifica base giuridica del trattamento;
- quali misure fossero state adottate per evitare la visibilità reciproca degli indirizzi.
Valutazioni del Garante sulla qualificazione dell’atto e sui poteri esercitabili
L’Autorità ha preliminarmente chiarito la natura dell’atto originario, trattandolo come:
- reclamo ai sensi dell’art. 77 GDPR e degli artt. 140-bis e seguenti del Codice, per la parte riferita ai reclamanti;
- segnalazione ai sensi dell’art. 144 del Codice, per la parte riferita ai soggetti indicati da Fedepiloti.
Il Garante ha ricordato che i provvedimenti di cui all’art. 58 GDPR possono essere adottati anche d’ufficio e che, ai fini dell’esercizio dei poteri dell’Autorità, non è necessario che il procedimento derivi esclusivamente da un reclamo dell’interessato.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che gli indirizzi e-mail costituiscano dati personali ai sensi dell’art. 4, n. 1 GDPR. Ha quindi rilevato che il trattamento effettuato da Unione Piloti era illecito perché privo di un valido presupposto di liceità e perché svolto in violazione dei principi generali del GDPR.
In particolare, sono state accertate le violazioni di:
- art. 5, par. 1, lett. a) GDPR: mancanza di liceità, correttezza e trasparenza;
- art. 5, par. 1, lett. f) GDPR: mancata garanzia di integrità e riservatezza;
- art. 6, par. 1, lett. a) GDPR: assenza di consenso o di altra base giuridica idonea.
L’Autorità ha evidenziato che:
- l’invio non è avvenuto in forma individualizzata;
- i messaggi sono stati recapitati a più destinatari con indirizzi visibili in chiaro;
- ciò ha determinato una comunicazione reciproca dei dati personali tra i destinatari;
- non risultavano adottati accorgimenti tecnici, come l’uso della copia conoscenza nascosta (CCN/BCC), idonei a evitare la divulgazione dei recapiti.
Irrilevanza della pregressa adesione associativa
Unione Piloti aveva sostenuto che alcuni soggetti erano stati in passato associati e non avevano chiesto la cancellazione dei dati. Il Garante ha osservato che, anche a voler ipotizzare un interesse legittimo dell’associazione a conservare e trattare dati di ex membri nell’ambito delle proprie attività, ciò non giustifica la comunicazione esterna dei dati a terzi in assenza di consenso o altra base giuridica.
Pertanto, la pregressa adesione non è stata ritenuta sufficiente a sanare l’illiceità della modalità di trattamento concretamente adottata.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Il Garante ha concluso che non vi erano elementi per archiviare il procedimento e ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5 GDPR e dall’art. 166, comma 2, del Codice.
Nella quantificazione della sanzione, pari a 4.000 euro, sono stati considerati i criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR, in particolare:
- natura, gravità e durata della violazione, anche per il numero dei soggetti coinvolti e la reiterazione delle comunicazioni;
- carattere colposo della condotta;
- assenza di precedenti violazioni o di precedenti provvedimenti ex art. 58 GDPR;
- circostanza che i dati non rientrano tra le categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR;
- natura non lucrativa dell’ente.
È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante, in ragione della tipologia delle violazioni accertate, concernenti principi generali e presupposti di liceità del trattamento.
Dispositivo e rimedi
L’Autorità ha:
- rilevato l’illiceità del trattamento effettuato da Unione Piloti;
- ordinato il pagamento della sanzione di 4.000 euro;
- ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notifica, con avvertenza sugli atti esecutivi in caso di inadempimento;
- richiamato la facoltà di definizione agevolata mediante pagamento della metà della sanzione nei termini di legge;
- disposto la pubblicazione del provvedimento.
Avverso il provvedimento è stata indicata l’opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine del procedimento
Il procedimento nasce da un reclamo del 2 giugno 2021, presentato da più soggetti e accompagnato da una segnalazione della Federazione Italiana dei Piloti dei Porti (Fedepiloti) nei confronti di Unione Piloti. Le contestazioni riguardavano l’invio ripetuto di comunicazioni e-mail agli interessati, con gli indirizzi dei destinatari riportati in chiaro e quindi conoscibili dagli altri destinatari.
Condotta contestata
Secondo gli istanti, Unione Piloti avrebbe inviato messaggi dall’indirizzo info@unipiloti.it a indirizzi personali di e-mail appartenenti a soggetti non iscritti all’associazione e non consenzienti al trattamento. Le comunicazioni, per lo più di contenuto informativo, sarebbero state inoltrate a una pluralità di destinatari mediante mailing list, con visibilità reciproca degli indirizzi di posta elettronica.
Esiti dell’istruttoria
Nel corso dell’istruttoria il Garante ha chiesto chiarimenti su finalità, base giuridica, origine dei dati e ulteriori adempimenti privacy. L’associazione ha fornito risposte ritenute generiche e incomplete, affermando in sostanza la necessità istituzionale di contattare i piloti e richiamando l’attività connessa alla tutela delle tariffe dei servizi di pilotaggio. Non è stato però chiarito in modo adeguato come fossero stati reperiti i recapiti né quale fosse il fondamento di liceità del trattamento.
Valutazione giuridica
L’Autorità ha ribadito che l’indirizzo e-mail di una persona fisica costituisce dato personale e che il trattamento deve rispettare i principi di liceità, correttezza, trasparenza e integrità/riservatezza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e f) GDPR, nonché una base giuridica ai sensi dell’art. 6, par. 1 GDPR. Nel caso concreto non è emerso il consenso degli interessati né un’altra idonea base giuridica; inoltre la modalità di invio con destinatari in chiaro ha comportato una comunicazione dei dati a terzi non autorizzata.
Sanzione e misure conseguenti
Il Garante ha dichiarato illecito il trattamento e ha applicato una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro ex art. 83, par. 5 GDPR, tenendo conto della gravità, della reiterazione, del numero di soggetti coinvolti, della natura colposa della condotta, dell’assenza di precedenti e del fatto che l’ente non persegue fini di lucro. È stata disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante e indicato il termine di 30 giorni per il pagamento, con possibilità di definizione agevolata della controversia nei limiti di legge.
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