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Sentenza

Sentenza n. 1852/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202502335

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di VIA statale relativa a un parco eolico da 90 MW, con richiesta di rimborso del 50% degli oneri istruttori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha promosso il procedimento di VIA statale per la realizzazione di un parco eolico da 90 MW. L’amministrazione aveva dichiarato la procedibilità dell’istanza e avviato la consultazione pubblica, ma il procedimento non era stato concluso nei termini. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, sostenendo che non fossero stati adottati né lo schema di provvedimento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC né il provvedimento finale del MASE, nonostante il decorso dei termini per la consultazione, per l’attività della Commissione e per la decisione ministeriale. Sono state inoltre contestate le conseguenze dilatorie derivanti da richieste di integrazione e chiarimento, ritenute non sostanziali, e l’inerzia delle amministrazioni chiamate a rendere i pareri. La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine al MASE di concludere il procedimento entro un termine assegnato dal giudice, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e il rimborso del 50% degli oneri istruttori versati ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha ritenuto che, anche prendendo come riferimento la seconda consultazione pubblica avviata il 9 dicembre 2025, i termini procedimentali fossero scaduti: applicando il termine più breve collegato alle integrazioni progettuali, il procedimento avrebbe dovuto concludersi entro il 22 febbraio 2026; anche applicando il termine più lungo di 130 giorni più 30 giorni, la scadenza sarebbe maturata il 18 maggio 2026. I termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006 sono stati qualificati come tassativi e diretti a garantire la tempestiva definizione delle procedure di VIA. Il MASE conserva un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento, anche quando la Commissione tecnica o le amministrazioni competenti in materia culturale e paesaggistica non abbiano predisposto lo schema o reso il parere nei tempi; in tali casi il Ministero deve esercitare i poteri sostitutivi o comunque adottare il provvedimento di VIA. Il TAR ha inoltre escluso che i criteri di priorità organizzativa previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 possano derogare ai termini di conclusione del procedimento. Ha ordinato al MASE di riattivare il procedimento entro 15 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e di concluderlo entro i successivi 90 giorni, previa acquisizione dei pareri o esercizio dei poteri sostitutivi. Ha nominato, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale commissario ad acta, con facoltà di delega. È stata accolta anche la domanda relativa al rimborso del 50% degli oneri istruttori: il MASE è stato condannato a corrispondere alla società 30.105,18 euro, pari alla metà dei 60.210,36 euro versati. Il MASE è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori; le spese nei confronti delle altre amministrazioni sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 25 d.lgs. 152/2006

    La Commissione Tecnica PNRR-PNIEC predispone lo schema di provvedimento di VIA entro il termine di 30 giorni dalla chiusura della fase di consultazione pubblica; il MASE è tenuto ad adottare il giudizio di VIA entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase istruttoria.

    La disposizione impone una scansione temporale tassativa per la conclusione della VIA. Il MASE deve comunque adottare un provvedimento espresso, anche quando gli organi consultivi o le amministrazioni coinvolte siano rimasti inerti o abbiano espresso pareri negativi.

  • art. 25, comma 2-ter, d.lgs. 152/2006

    Rimborso del 50% dei diritti di istruttoria in caso di mancato rispetto dei termini procedurali per la VIA.

    Il mancato rispetto dei termini procedimentali determina il diritto del proponente al rimborso della metà degli oneri istruttori versati.

  • art. 25, comma 2-quater, d.lgs. 152/2006

    Il MASE interviene entro l’ulteriore termine di 30 giorni, adottando il provvedimento di VIA o assumendo le iniziative necessarie per superare l’inerzia.

    Il Ministero, quale autorità titolare del potere sostitutivo, deve intervenire anche in caso di inerzia delle autorità consultate e non può giustificare il proprio silenzio con l’inerzia altrui.

  • art. 24, comma 5, d.lgs. 152/2006

    Dalla pubblicazione del nuovo Avviso al pubblico decorre il termine di 15 giorni entro il quale chiunque abbia interesse può presentare osservazioni in relazione alle sole modifiche o integrazioni agli elaborati progettuali.

    Per le integrazioni progettuali il termine di consultazione pubblica è quello abbreviato di 15 giorni; la successiva scansione procedimentale deve essere calcolata in relazione alla nuova consultazione.

  • art. 23 d.lgs. 152/2006

    Il termine di 130 giorni è correlato alla fase originaria del procedimento.

    Il termine lungo di 130 giorni riguarda la fase originaria avviata con la pubblicazione della documentazione progettuale; per le integrazioni progettuali il computo può essere effettuato secondo la scansione più breve prevista dall’art. 24, comma 5, e dall’art. 25.

  • art. 8 d.lgs. 152/2006

    Criteri di priorità per la trattazione dei progetti.

    I criteri di priorità hanno natura organizzativa e non introducono deroghe, espresse o implicite, ai termini perentori di conclusione dei procedimenti di VIA.

  • art. 2, commi 8 e 9, l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso avverso il silenzio inadempimento sono trasmesse alla Corte dei conti; la mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance e può determinare responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.

    L’accoglimento del ricorso contro il silenzio comporta la trasmissione telematica della sentenza alla Corte dei conti e rileva ai fini della responsabilità dei dirigenti e funzionari inadempienti.

  • art. 2, comma 8, l. 241/1990

    Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti.

    Il TAR ha disposto l’adempimento della trasmissione della sentenza alla Corte dei conti al passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di VIA disciplinati dall’art. 25 del d.lgs. 152/2006, i termini per la predisposizione dello schema e per l’adozione del provvedimento finale hanno carattere tassativo e sono funzionali a garantire la tempestiva conclusione del procedimento.
  • Il MASE ha un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento di VIA con un provvedimento espresso; l’inerzia della Commissione tecnica o delle amministrazioni chiamate a rendere pareri non esonera il Ministero dall’obbligo di decidere.
  • Quando le autorità consultate non si pronunciano nei termini, il MASE deve esercitare i poteri sostitutivi o adottare le iniziative necessarie per superare l’inerzia, senza poter mantenere a sua volta una condotta omissiva.
  • I criteri di priorità organizzativa previsti dall’art. 8 del d.lgs. 152/2006 stabiliscono un ordine di trattazione degli affari, ma non derogano ai termini legali di conclusione dei procedimenti di VIA.
  • Per le integrazioni progettuali soggette a una nuova consultazione pubblica ai sensi dell’art. 24, comma 5, del d.lgs. 152/2006, il termine di consultazione è quello abbreviato di 15 giorni e la successiva scansione del procedimento può essere calcolata in relazione a tale nuova fase, ferma restando la necessità di rispettare comunque il termine massimo applicabile.
  • Il mancato rispetto dei termini procedimentali della VIA comporta, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, del d.lgs. 152/2006, il diritto del proponente al rimborso del 50% degli oneri istruttori versati.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini del procedimento e silenzio
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietàOttemperanza e commissario ad acta

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