Cassazione Civile, Sentenza n. 6856/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento che ha ritenuto imponibile, ai fini IRPEF per il 2007, una plusvalenza di €1.600.000, corrispondente al valore dell'aumento di capitale di Metodo s.r.l. realizzato mediante conferimento di un immobile. L'Agenzia sosteneva che l'operazione era finalizzata a eludere la tassazione della plusvalenza; il contribuente contestava la ricostruzione fattuale (tra cui chi ha acquistato l'immobile, la natura e l'estinzione del debito mediante compensazione, e l'origine del finanziamento dal padre) e deduceva altresì violazione dell'art. 68 T.U.I.R. per non aver tenuto conto dei costi di acquisizione (debito verso il padre).
La decisione
La Commissione tributaria regionale riformò la sentenza di primo grado ritenendo che l'intera operazione fosse una simulazione negoziale assoluta posta in essere per sottrarre a tassazione la plusvalenza; la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il ricorrente non ha indicato quale fatto storico decisivo non fosse stato esaminato (la questione è valutazione di merito non sindacabile in Cassazione). Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché non ha contrastato la ratio decidendi dei giudici di merito: posto che l'operazione è stata qualificata come assolutamente simulata, la deduzione dei costi (debito verso il padre) non è decisiva. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in €8.000,00 oltre spese prenotate a debito) e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1-bis del DPR n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 9, comma quinto
art. 9, comma quinto, e 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)
La Corte d'appello ha richiamato l'art. 9 e 67 T.U.I.R. per qualificare fiscalmente l'operazione sostanziale come realizzazione di una plusvalenza tassabile; in presenza di negozio simulato si prende in considerazione la sostanza economica dell'operazione e non la mera forma contrattuale.
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) - art. 67
art. 9, comma quinto, e 67 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)
L'art. 67 è stato richiamato in combinato con l'art. 9 per ricondurre alla base imponibile la plusvalenza derivante dal trasferimento/conferimento dell'immobile quando, nella sostanza, si realizza un guadagno imponibile a carico del socio.
d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.) - art. 68
L'art. 68, richiamato dal ricorrente per sostenere la deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto, è stato ritenuto inapplicabile nel caso concreto poiché i giudici di merito hanno qualificato l'operazione come assolutamente simulata, rendendo irrilevanti i costi formali nella determinazione della effettiva base imponibile.
D.P.R. n. 115/2002 - art. 13, comma 1-bis
comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Applicata per disporre l'eventuale condanna al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, nei casi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Se i giudici di merito qualificano un'operazione come simulazione assoluta (ossia la forma nasconde l'assenza di una reale transazione economica), la corte può disattendere la forma e tassare la sostanza; in tal caso i costi formali 'sostenuti' dal contribuente possono essere ritenuti irrilevanti.
- La Cassazione non è competente a rimettere in discussione valutazioni di fatto o rivalutazioni probatorie svolte dai giudici di merito; in un ricorso per cassazione è necessario indicare con precisione il fatto storico controverso e decisivo che si ritiene non esaminato.
- Quando si contesta in Cassazione la mancata considerazione di elementi probatori, il ricorrente deve specificare quale fatto storico non è stato valutato dai giudici di merito e dimostrarne la rilevanza ai fini della decisione; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Per evitare il rischio di ricostruzione per simulazione, è fondamentale documentare in modo incontrovertibile la reale disponibilità dei mezzi finanziari (provenienza dei fondi, effettiva riscossione di crediti, pagamenti effettivi) e dimostrare un'adeguata causa economica non esclusivamente fiscale dell'operazione.
- Operazioni complesse tra società del medesimo gruppo e passaggi reciproci di crediti richiedono prova della autonomia economica e della solvibilità delle controparti: l'esistenza di situazioni di insolvenza, liquidazione o di finanziamenti soci può favorire una ricostruzione di elusione o simulazione.
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