Sentenza n. 7251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00595/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Dinieghi delle autorizzazioni per la realizzazione di due progetti edilizi residenziali nel Comparto 10, fondati sull’inattuabilità del piano particolareggiato e sulla mancanza dei presupposti urbanistici e paesaggistici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Due proprietari hanno impugnato in primo grado i dinieghi comunicati nel febbraio 2023 dal SUAP Associato dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, relativi a progetti edilizi presentati il 18 novembre 2022, e i correlati atti regionali di non ammissibilità. Sostenevano che il piano particolareggiato approvato nel 1993 fosse l’unico strumento attuativo vigente, distinto dal piano di risanamento urbanistico (PRU), ormai inattuabile, e che il diniego fosse illegittimo perché fondato sull’inattuabilità del PRU. Il TAR Sardegna ha respinto le censure relative ai dinieghi, ritenendo che il piano fosse stato approvato con valenza di PRU e che, comunque, fosse inattuabile per i vincoli paesaggistici e per l’annullamento del nulla osta necessario alle opere di urbanizzazione; ha accolto invece la domanda di restituzione dei terreni ceduti in forza della convenzione del 2004 e dichiarato inammissibili le ulteriori domande restitutorie. In appello, i proprietari hanno contestato la qualificazione del piano come PRU, sostenendone la compatibilità con il PUC e con il PPR, l’ultrattività ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 1150/1942 e l’erroneità dei precedenti giurisprudenziali richiamati. Hanno inoltre contestato i singoli presupposti del diniego: l’assenza del nulla osta paesaggistico per le opere di urbanizzazione, l’assenza o inidoneità di tali opere e il valore della delibera comunale n. 3/2014; hanno chiesto una CTU per verificare l’efficacia del piano e la presenza delle urbanizzazioni. In via subordinata hanno chiesto la conferma della restituzione dei terreni. Regione e Comune hanno eccepito, tra l’altro, l’inammissibilità dell’appello per mancata contestazione di autonome ragioni della decisione e dei capi basati su precedenti giudicati; la Regione ha altresì dedotto la mancata impugnazione di atti presupposti e la genericità del gravame.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello, assorbendo le eccezioni preliminari sollevate dagli appellati. Ha rilevato che si era formato il giudicato sulla decisiva ragione dell’inattuabilità del piano particolareggiato: essa dipende dai vincoli paesaggistici gravanti sull’area e dalla conseguente impossibilità di dare esecuzione al piano, non dalla sua eventuale valenza di PRU. Tale statuizione, già affermata dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 6939/2020 e n. 3557/2023, non era stata specificamente impugnata nei pertinenti capi della sentenza del TAR. Ha inoltre ritenuto coperta da giudicato la qualificazione del piano particolareggiato approvato nel 1993 come piano avente valenza di PRU, come già accertato dalla sentenza n. 6939/2020. Le doglianze sulla distinzione fra piano particolareggiato e PRU e quelle concernenti la permanenza di efficacia del piano non potevano quindi condurre alla riforma della sentenza. La CTU è stata reputata non necessaria alla luce delle ragioni della decisione. La richiesta subordinata di confermare la restituzione dei terreni è stata dichiarata inammissibile perché il relativo capo era già favorevole agli appellanti, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 33, comma 2, c.p.a. e non impugnato né sospeso. Condanna degli appellanti alle spese, liquidate in € 5.000,00 complessivi da ripartire pro quota fra Comune e Regione, oltre spese generali, IVA e CPA; spese compensate nei confronti del Ministero della cultura.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, c.p.a.
Invero, tale statuizione non necessita di alcuna conferma, trattandosi di una pronuncia favorevole alla parte appellante, immediatamente esecutiva (cfr. art. 33, comma 2, c.p.a.) e non oggetto di impugnazione o di sospensione.
La sentenza favorevole di primo grado, se immediatamente esecutiva e non impugnata né sospesa, non necessita di una pronuncia di conferma in appello; la richiesta di tale conferma è inammissibile.
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza passata in giudicato ha stabilito che un piano attuativo non è eseguibile per la presenza di vincoli paesaggistici e per l’assenza del necessario nulla osta, la questione non può essere rimessa in discussione in un successivo giudizio mediante la tesi che l’inattuabilità riguarderebbe soltanto la valenza del piano come PRU.
- La parte appellante deve contestare specificamente i capi della sentenza che individuano l’autonoma ragione decisiva del diniego; la mancata impugnazione di tali statuizioni impedisce che le censure rivolte ad altri profili determinino la riforma della decisione.
- È inammissibile chiedere in appello la conferma di una statuizione di primo grado già favorevole all’appellante, immediatamente esecutiva e non impugnata né sospesa.
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