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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00959/2026 del 16/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Nel giudizio promosso ex art. 445-bis c.p.c. davanti al Tribunale di Locri, all’esito dell’accertamento tecnico preventivo, era stato dichiarato il diritto della parte privata alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità con decorrenza da aprile 2019. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992 e dell’art. 445-bis c.p.c., sostenendo che nel procedimento per l’accertamento tecnico sanitario il giudice può pronunciarsi solo sul requisito sanitario e non anche sul diritto alla prestazione; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 e nullità della sentenza per carenza di motivazione ex art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato secondo il consolidato orientamento di legittimità: la sentenza che definisce il procedimento ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. non può contenere una declaratoria sul diritto alla prestazione, poiché il thema decidendum è limitato al solo accertamento del requisito sanitario. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accertato il diritto alla pensione, precisando che la causa relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta. Il secondo motivo è rimasto assorbito. Non sono state liquidate le spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 445-bis c.p.c.

    nel procedimento di accertamento tecnico preventivo previdenziale il giudice deve limitarsi all’accertamento del requisito sanitario; non può emettere una pronuncia di condanna o di accertamento del diritto alla prestazione, che potrà essere verificato solo in successiva fase e comunque in relazione ai soli presupposti ulteriori, se proponibili.

  • art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992

    richiamato come parametro sostanziale della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, ma non esaminato nel merito per l’accoglimento del primo motivo.

  • art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010

    richiamato nel secondo motivo, rimasto assorbito.

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    richiamato nel secondo motivo quale vizio di nullità della sentenza, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 382, ultimo comma, secondo periodo c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione senza rinvio, perché la domanda relativa al requisito extrasanitario non poteva essere proposta nel giudizio definito dalla sentenza impugnata.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    ha giustificato la decisione di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c. il giudice definisce solo l’accertamento del requisito sanitario: ogni pronuncia sul diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale eccede il perimetro del giudizio ed è quindi cassabile.
  • Quando la sentenza di merito abbia pronunciato oltre il thema decidendum consentito dalla legge, la Corte può cassare senza rinvio se la relativa domanda non era proponibile nel procedimento definito.
  • L’accoglimento di un motivo che investe il limite oggettivo della cognizione assorbe le ulteriori censure, anche se dirette contro la motivazione o altri profili di validità della sentenza.
  • Nel contenzioso previdenziale ex art. 445-bis c.p.c., l’accertamento del requisito sanitario resta fermo, ma non può essere trasformato in una condanna o in un accertamento pieno del diritto alla prestazione in assenza dei necessari ulteriori passaggi processuali.

Come è indicizzato

MateriePensioniAccertamento
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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