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Legge

L.R. Umbria 37/2007

Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio - Ulteriore modificazione della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Normativa regionaleL.R. Umbria 37/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge umbra ridetermina la tassa regionale per il porto/abilitazione venatoria, fissandola dal 1° gennaio 2008 al 50% della tassa erariale e prevedendo importi differenziati per età (under 20 e over 70). Rivede anche la destinazione delle entrate per interventi faunistico-venatori, con una quota specifica alla provincia di Terni per il 2008.

Tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio e riparto delle relative entrate

Tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio

La legge della Regione Umbria interviene sulla disciplina della tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, collegandola alla tariffa nazionale delle tasse sulle concessioni regionali e ridefinendone gli importi applicabili dal 1° gennaio 2008. Il provvedimento modifica inoltre il riparto delle entrate destinate all'attuazione della legge regionale sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio.

Determinazione della tassa

La tassa regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio è fissata nella misura del 50% della tassa erariale prevista dalla normativa statale di riferimento. Dal 1° gennaio 2008 la tassa è quantificata secondo gli importi contenuti negli allegati alla legge, che costituiscono parte integrante del testo.

Gli importi differenziati riguardano:

  • i soggetti abilitati di età inferiore a 20 anni e superiore a 70 anni, per i quali si applicano gli importi dell'allegato B;
  • gli altri soggetti abilitati, per i quali si applicano gli importi dell'allegato A.

Importi applicabili

Per l'abilitazione all'esercizio venatorio gli allegati stabiliscono importi uguali tra tassa di rilascio e tassa annuale.

Per i soggetti ordinari:

  • uso con fucile ad un colpo, con falchi o con arco: euro 84,00;
  • uso con fucile a due colpi: euro 84,00;
  • uso con fucile a più di due colpi: euro 84,00.

Per i soggetti con età inferiore a 20 anni o superiore a 70 anni:

  • uso con fucile ad un colpo, con falchi o con arco: euro 37,70;
  • uso con fucile a due colpi: euro 52,68;
  • uso con fucile a più di due colpi: euro 66,62.

Destinazione delle entrate e riparto finanziario

Le entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale relative ai numeri d'ordine 15, 16 e 17 della tariffa nazionale, nonché dalla tassa di concessione per le aziende agrituristico-venatorie, sono destinate nel bilancio regionale all'attuazione della normativa sulla fauna selvatica e sul prelievo venatorio.

Le risorse sono ripartite come segue:

  • 5% per interventi diretti della Regione;
  • 7% per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche;
  • 23% prioritariamente per la salvaguardia della produzione agricola e per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e alla zootecnia, secondo la disciplina regionale richiamata; eventuali residui finanziano interventi diretti di gestione faunistico-ambientale degli ATC;
  • 65% per l'attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria delle Province e per i programmi di gestione della fauna selvatica e relativi interventi territoriali.

Nell'ambito della quota del 65%, le Province possono trattenere fino al 50% della somma trasferita per le funzioni amministrative svolte; la restante parte deve essere destinata agli interventi di gestione faunistico-ambientale tramite gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC).

Norma transitoria per il 2008

Per l'anno 2008 è prevista una misura transitoria: all'ATC ricadente nella provincia di Terni devono essere trasferite risorse pari ad almeno il 30% delle somme destinate agli interventi di gestione faunistico-ambientale di cui alla quota del 65%.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. La disciplina sugli importi opera espressamente dal 1° gennaio 2008.

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