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Legge

L.R. Umbria 30/2007

Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 .

Normativa regionaleL.R. Umbria 30/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina funzioni, interventi, nomina, durata, requisiti, trattamento economico e organizzazione del Difensore civico regionale dell’Umbria, abrogando la previgente l.r. 45/1995. Contiene termini per relazioni annuali, programma di attività e procedura di elezione; le norme finanziarie richiamate sono riferite al 2018 e dal 2019.

Disciplina del Difensore civico regionale dell’Umbria

Disciplina del Difensore civico regionale dell’Umbria

La legge regionale definisce il ruolo del Difensore civico regionale, le modalità di nomina, il funzionamento dell’ufficio e i rapporti con le amministrazioni pubbliche dell’Umbria. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale e si coordina con lo Statuto e con la normativa statale in materia di procedimento amministrativo.

Funzioni e natura dell’ufficio

Il Difensore civico assicura una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi di singoli ed enti. Svolge inoltre le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell’imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. Opera in piena autonomia e non è soggetto ad alcuna dipendenza gerarchica o funzionale.

Ambito di intervento

L’intervento riguarda provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità relativi a:

  • amministrazione regionale;
  • enti, agenzie e aziende speciali vigilati o controllati dagli organi regionali;
  • aziende sanitarie regionali, con coordinamento rispetto agli organismi eventualmente esistenti per la tutela dell’utenza sanitaria e socio-assistenziale;
  • concessionari o gestori di servizi pubblici regionali;
  • enti locali, limitatamente alle funzioni conferite o attribuite.

Può intervenire anche sulle attività degli enti locali nell’esercizio di funzioni proprie, singole o associate, ma solo su richiesta e previa convenzione approvata dai competenti organi consiliari. Può inoltre segnalare disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per finalità di imparzialità e buon andamento.

Modalità di attivazione e limiti

L’intervento può essere chiesto da singoli interessati, enti o associazioni, dopo ragionevoli tentativi di rimozione dei ritardi o delle disfunzioni, oppure può essere avviato d’ufficio in casi di generale interesse, di particolare allarme sociale o analoghi a quelli già segnalati. Le istanze possono essere presentate per iscritto o verbalmente presso gli uffici.

Non può intervenire:

  • su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni interessate, per questioni connesse al rapporto di lavoro;
  • su richiesta dei consiglieri regionali.

Procedura di intervento

Il Difensore civico valuta preliminarmente la fondatezza dell’istanza, verificando anche i casi di mancata risposta e le motivazioni del diniego alle richieste di dati e informazioni. Se ritiene fondata la domanda, o se agisce d’ufficio, chiede agli uffici competenti informazioni e chiarimenti.

Se il procedimento amministrativo è ancora in corso e il termine non è scaduto, può chiedere notizie sullo stato degli atti. Se il termine è scaduto, sollecita il responsabile del procedimento a concluderlo senza ulteriore ritardo, chiedendo copia degli atti e le ragioni del ritardo.

Trascorsi 30 giorni dall’ultimo intervento, può:

  • disporre accertamenti presso gli uffici;
  • chiedere un esame congiunto della pratica con il responsabile del procedimento;
  • chiedere la nomina di un commissario ad acta se l’atto dovuto è stato omesso illegittimamente;
  • formulare proposte e suggerimenti in caso di incertezza giuridica o carenza normativa.

Il responsabile del procedimento convocato per l’esame congiunto è tenuto a presentarsi e a fornire entro 30 giorni informazioni, chiarimenti e documenti, oppure a motivare il dissenso rispetto alle conclusioni del Difensore civico. Se opportuno, può essere convocata anche la parte istante per un tentativo di mediazione.

Esito dell’istruttoria, segnalazioni e segreto

Conclusa l’istruttoria, il Difensore civico comunica immediatamente le proprie conclusioni, con rilievi e osservazioni motivate, ai soggetti che hanno promosso l’intervento o che vi abbiano interesse e agli organi delle amministrazioni interessate. Ove ricorrano le condizioni, può chiedere l’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.

Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell’azione disciplinare deve essere comunicato entro 15 giorni. L’amministrazione deve comunque rendere noti i motivi dell’eventuale mancato accoglimento, anche parziale, delle osservazioni del Difensore civico.

Il Difensore civico informa gli interessati sull’andamento e sull’esito dell’intervento, indicando anche le eventuali iniziative esperibili. È tenuto al segreto sulle notizie riservate o segrete secondo la legge.

Segnalazioni a altre autorità

Se rileva disfunzioni o disservizi incidenti sulla qualità e regolarità dell’attività amministrativa, ne riferisce all’amministrazione interessata e compie gli atti propri della qualità di pubblico ufficiale. Se viene a conoscenza di fatti penalmente rilevanti, ne fa rapporto all’autorità giudiziaria; se emergono profili di responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei conti.

Rapporti istituzionali e rete civica

Il Difensore civico promuove collaborazione e coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell’Umbria e mantiene rapporti di reciproca informazione con organismi di difesa civica di altre regioni, con organismi nazionali e internazionali e con il Mediatore europeo.

Relazioni periodiche e pubblicità dell’attività

Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore civico presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, indicando ritardi, irregolarità e possibili rimedi organizzativi o normativi. Può trasmettere in ogni momento relazioni su questioni specifiche di particolare importanza o urgenza.

La relazione è trasmessa al Presidente dell’Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale, quindi ai consiglieri regionali; è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale istituzionale dell’Assemblea legislativa, con ulteriore pubblicità tramite strumenti multimediali. Il Difensore civico può essere ascoltato dalle commissioni consiliari competenti.

Programmazione delle attività

Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore civico presenta il programma di attività per l’anno successivo, con l’indicazione del fabbisogno finanziario. Il Consiglio regionale lo esamina e approva, determinando in coerenza con esso mezzi e risorse da iscrivere nel bilancio.

Requisiti, ineleggibilità e incompatibilità

Può essere candidato un cittadino italiano in possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento e di una qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico-amministrativo. I requisiti devono essere documentati al momento dell’accettazione dell’incarico.

Non sono eleggibili, tra gli altri:

  • membri del Governo e titolari di cariche esecutive regionali, provinciali e locali;
  • parlamentari nazionali ed europei e consiglieri di vari livelli territoriali;
  • magistrati ordinari e amministrativi, contabili e speciali;
  • dirigenti di partiti politici e organizzazioni sindacali o di categoria;
  • soggetti che esercitano vigilanza sugli enti interessati o funzionari degli uffici territoriali del Governo;
  • amministratori di enti o imprese che ricevano sovvenzioni regionali.

Chi abbia ricoperto tali cariche può essere eletto solo dopo due anni dalla cessazione. L’incarico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con attività che possano generare conflitto di interessi.

Nomina e durata dell’incarico

La procedura si avvia con avviso pubblico nel Bollettino Ufficiale della Regione, che indica l’intenzione di procedere all’elezione, i requisiti, il trattamento economico e il termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature. La Commissione consiliare competente verifica i requisiti e redige una relazione; può segnalare candidature particolarmente qualificate. L’elezione avviene a scrutinio segreto con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Il Difensore civico dura in carica 6 anni e non è rieleggibile. Può essere revocato per gravi violazioni di legge o, con mozione di censura approvata dalla maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi e comprovati motivi connessi all’esercizio delle funzioni.

Trattamento economico e organizzazione dell’ufficio

La disciplina del trattamento economico è stata modificata nel tempo: il testo consolidato prevede un’indennità mensile pari al 25% dell’indennità di carica mensile lorda dei consiglieri regionali, per dodici mensilità all’anno, oltre al trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti regionali quando il Difensore civico debba recarsi fuori sede per ragioni d’ufficio. È presente anche una previsione precedente che equiparava il compenso a quello dei dirigenti del Consiglio regionale, fascia FR.1.

Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale. Può operare anche in sedi decentrate utilizzando strutture periferiche della Regione, previa intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio e con la Giunta regionale. Si avvale di una Segreteria istituita dall’Ufficio di Presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale, il quale dipende funzionalmente dal Difensore civico. Locali e spese di funzionamento sono a carico del Consiglio regionale.

Abrogazione e regime transitorio

È abrogata la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45, oltre a ogni disposizione incompatibile. La legge prevede che il Difensore civico sia nominato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

Norme finanziarie

La copertura degli oneri derivanti dall’articolo sul trattamento economico è stata disciplinata con una norma finanziaria successiva, riferita all’anno 2018, con imputazione degli oneri al bilancio regionale di previsione pluriennale e stanziamenti dell’Assemblea legislativa. Dal 2019 la spesa annua è stimata in euro 26.000, con copertura nei relativi esercizi del bilancio pluriennale e con rinvio alla legge di bilancio per eventuali eccedenze.

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