L.R. Umbria 38/2007
Misure di razionalizzazione delle spese per il personale e interventi finalizzati al reclutamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione Umbria, piani di stabilizzazione e regole di reclutamento del personale della Giunta, del Consiglio e delle Agenzie regionali, con misure transitorie e finanziarie. Le disposizioni centrali riguardano soprattutto gli anni 2008-2010; alcune previsioni sono limitate al 2008-2009, al triennio 2014-2016 o a termini ormai scaduti.
Razionalizzazione della spesa del personale e stabilizzazione/reclutamento nella Regione Umbria
Misure di razionalizzazione del personale e reclutamento nella Regione Umbria
La legge detta, per la Regione Umbria, un insieme di misure volte al migliore utilizzo del personale della Giunta regionale, del Consiglio regionale e delle Agenzie strumentali di diritto pubblico regionali. La disciplina riguarda sia la stabilizzazione di personale precario sia criteri di valorizzazione nelle procedure di reclutamento, con varie previsioni transitorie oggi largamente esaurite.
Finalità e ambito di applicazione
Il provvedimento si fonda sull’esigenza di valorizzare le competenze già acquisite dal personale impiegato presso Giunta, Consiglio e Agenzie regionali, coordinandole con i fabbisogni professionali e con la programmazione finanziaria e del personale. Il riferimento applicativo è esclusivamente agli enti regionali indicati, nell’ambito del territorio umbro.
Stabilizzazione del personale non dirigenziale
Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti regionali interessati dovevano predisporre, entro il 30 aprile di ciascun anno e sentite le organizzazioni sindacali, piani per la progressiva stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di specifici requisiti maturati presso il medesimo ente.
I destinatari erano soggetti che, al 31 dicembre 2007, si trovavano in una delle seguenti condizioni:
- servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge;
- servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2007, con maturazione del requisito triennale in forza di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007;
- almeno tre anni di servizio a tempo determinato, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007;
- utilizzo tramite collaborazione coordinata e continuativa, con almeno tre anni di attività, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007.
Le stabilizzazioni avvenivano tramite procedura selettiva riservata disciplinata dagli specifici regolamenti degli enti. Erano esclusi il personale delle strutture speciali di supporto del Presidente e della Giunta e alcune strutture di supporto del Consiglio regionale espressamente indicate.
Le graduatorie delle selezioni potevano essere utilizzate anche per posti vacanti successivamente all’approvazione, secondo i piani di stabilizzazione e nei limiti della disponibilità di organico. Per tali graduatorie non si applicavano le regole ordinarie sulla validità e proroga delle graduatorie concorsuali.
Il personale con anzianità maturata in categorie diverse veniva stabilizzato nella categoria dell’ultimo contratto; per la categoria D la stabilizzazione avveniva nella posizione D1 “istruttore direttivo”, salvo la diversa disciplina organizzativa delle Agenzie.
Reclutamento e valorizzazione nelle procedure concorsuali
Nelle procedure concorsuali pubbliche per personale non dirigenziale degli enti regionali era previsto un punteggio aggiuntivo per il personale che avesse già avuto rapporti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa con i medesimi enti nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007, secondo disciplina interna degli enti.
La disciplina è stata poi estesa, per le società strumentali partecipate dalla Regione, alla valorizzazione delle esperienze professionali maturate per almeno tre anni, anche non continuativi, alla data di emanazione del bando, con contratto a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa presso gli enti o le società interessate.
I bandi per assunzioni a tempo indeterminato potevano inoltre prevedere:
- una riserva fino al 20% dei posti per chi avesse maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro presso pubbliche amministrazioni, prevalentemente presso gli enti regionali indicati, nel quinquennio anteriore al 31 dicembre 2007;
- per il triennio 2014-2016, una riserva di posti, nel limite del 50% delle risorse finanziarie disponibili, per soggetti con almeno tre anni di esperienze professionali dal 1° gennaio 2003 alla data del bando, con rapporti a termine o di collaborazione presso gli enti o le società strumentali, previe procedure selettive pubbliche o procedure equivalenti;
- l’equiparazione, per alcune assunzioni, delle esperienze maturate presso gli enti locali del territorio regionale da soggetti assunti ai sensi della normativa post-terremoto del 1998, se titolari di contratti in essere al 31 dicembre 2013.
Per le selezioni a tempo determinato indette per gli anni 2008 e 2009 era prevista una quota del 60% delle assunzioni programmate riservata a soggetti con almeno un anno complessivo di lavoro, anche non continuativo, alla data del 28 settembre 2007, con contratto a termine o di collaborazione.
Personale impiegato in particolari ambiti
La Giunta regionale era autorizzata a valorizzare il personale già occupato con rapporti flessibili presso l’Agenzia regionale SEDES, secondo la disciplina di stabilizzazione e reclutamento, per la successiva messa a disposizione dell’Agenzia Umbria Sanità.
Gli enti regionali dovevano inoltre valorizzare, con le modalità previste per il reclutamento, le esperienze professionali maturate presso organi funzionali di Autorità centrali costituiti con legge regionale, associazioni, fondazioni pubbliche o private e consorzi pubblici istituiti da legge regionale e partecipati dalla Regione.
Personale assunto ai sensi della normativa post-terremoto e del ruolo speciale transitorio
La Giunta regionale doveva inserire nel ruolo ordinario, previa selezione riservata, il personale in servizio al 31 dicembre 2006 già assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 61/1998, nonché il personale assunto ai sensi della legge regionale n. 2/2003 e già titolare di contratto a termine presso gli enti locali.
Per il personale degli enti locali impiegato per esigenze connesse al sisma del 1997, la legge consentiva la proroga dei contratti fino al 31 dicembre 2012, entro i limiti delle risorse statali assegnate alle regioni.
Regime transitorio e utilizzo prioritario del personale già in servizio
Nell’ambito della programmazione triennale 2008-2010 gli enti potevano scorrere le graduatorie degli idonei dei concorsi già banditi, entro il termine di validità delle graduatorie, per coprire posti vacanti all’atto del bando o successivamente resisi disponibili.
Fino al completamento della procedura di inserimento nel ruolo ordinario del personale post-terremoto, la Giunta regionale poteva continuare ad avvalersi di tale personale mediante proroga dei contratti.
Gli enti regionali potevano continuare ad avvalersi del personale stabilizzabile ai sensi delle norme sulla stabilizzazione, prorogando i relativi contratti fino alla conclusione delle selezioni e comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato.
Per esigenze di lavoro a termine o di collaborazione coordinata e continuativa, gli enti dovevano utilizzare prioritariamente il personale in possesso dei requisiti di stabilizzazione o valorizzazione professionale previsti dalla legge.
Regolamenti interni e accesso all’impiego
La Giunta regionale, il Consiglio regionale e le Agenzie strumentali di diritto pubblico dovevano adottare regolamenti per disciplinare le procedure di accesso all’impiego e la nomina delle commissioni esaminatrici dei concorsi.
Le precedenti disposizioni regionali del 1980, come già modificate nel 1995, sono state abrogate; la legge del 1995 è stata anch’essa abrogata, ma ha continuato ad applicarsi fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti.
Le società strumentali partecipate dalla Regione dovevano adeguare i propri regolamenti a quanto previsto dalla legge.
Disposizioni per il personale sanitario regionale
È previsto che il personale regionale in servizio a tempo indeterminato al 31 dicembre 2007 presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali, in possesso di laurea in medicina e chirurgia, abilitazione professionale e di almeno cinque anni di funzioni direttive di programmazione e organizzazione sanitaria, fosse ammesso alle procedure per l’accesso alla dirigenza medica in igiene, epidemiologia e sanità pubblica delle aziende ed enti regionali, anche in assenza del diploma di specializzazione.
Aspetti finanziari
Gli oneri derivanti dalle misure di stabilizzazione e reclutamento erano ricompresi nei finanziamenti dei piani occupazionali triennali degli enti interessati, nel rispetto della normativa sulle dotazioni organiche e della finanza regionale.
Per alcuni oneri specifici:
- quelli relativi al personale post-terremoto e al completamento delle relative procedure erano coperti, finché disponibili, dalle risorse statali previste dalla normativa del 1998, poi con risorse regionali;
- quelli relativi alla proroga dei contratti del personale da stabilizzare continuavano a essere coperti con gli stanziamenti già previsti negli esercizi precedenti.
Deprecazione pratica della legge
La legge conserva valore storico e ricostruttivo, ma gran parte delle misure ha termini temporali ormai scaduti o è legata a contingenti piani di stabilizzazione e a specifici eventi del passato. Per l’uso pratico attuale, il provvedimento è in larga misura superato e quindi da considerarsi sostanzialmente obsoleto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 24 dic 2007L.R. Umbria 37/2007
- Legge · 24 dic 2007L.R. Umbria 36/2007
- Legge · 14 dic 2007L.R. Umbria 35/2007
- Legge · 14 dic 2007L.R. Umbria 33/2007
- Legge · 28 nov 2007L.R. Umbria 31/2007
- Legge · 27 nov 2007L.R. Umbria 30/2007
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →