Salta al contenuto
Legge

L.R. Umbria 36/2007

Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria.

Normativa regionaleL.R. Umbria 36/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina le garanzie del contribuente nei rapporti con la Regione Umbria (informazione, motivazione degli atti, interpello, autotutela, controlli e Garante) e interviene su alcune entrate regionali: IRAP, tasse di concessione, diritti sulle acque minerali e contributi per cave. Prevede aliquote e agevolazioni con decorrenze dal 1° gennaio 2008, oltre a misure transitorie limitate al 2015 per alcuni veicoli storici.

Tutela del contribuente e disciplina di alcune entrate tributarie regionali umbre

Tutela del contribuente regionale e disciplina di alcune entrate della Regione Umbria

La legge, applicabile nel territorio della Regione Umbria, definisce un insieme di garanzie procedurali e sostanziali per i contribuenti nei rapporti con l’amministrazione regionale e, al tempo stesso, modifica la disciplina di alcune entrate tributarie e para-tributarie regionali.

Principi generali e tecnica normativa tributaria

L’ordinamento tributario regionale è impostato su pariteticità, chiarezza, trasparenza, certezza e tutela della buona fede e dell’affidamento. Le norme tributarie regionali devono indicare l’oggetto nel titolo e nelle rubriche; le leggi non tributarie non possono contenere disposizioni tributarie se non strettamente inerenti all’oggetto. I rinvii normativi devono riportare anche il contenuto sintetico della disposizione richiamata e le modifiche a leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo aggiornato. Le norme interpretative in materia tributaria sono ammesse solo in casi eccezionali e mediante legge regionale.

Agevolazioni tributarie e disciplina dei veicoli storici

La Regione può disciplinare con regolamento fattispecie, modalità, termini e limiti delle agevolazioni relative ai tributi di propria attribuzione.

Per i veicoli storici o collezionistici sono previste agevolazioni specifiche:

  • è estesa l’agevolazione prevista dalla normativa statale per i veicoli con requisiti certificati da centri specializzati individuati dalla Giunta regionale;
  • dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli e motoveicoli non ad uso professionale, con almeno vent’anni di anzianità e con peculiare interesse industriale, meccanico, motoristico o di design, se conservati in modo conforme all’originario impianto costruttivo e certificati, pagano una tassa di possesso forfettaria in luogo della tassa automobilistica ordinaria, secondo le tariffe fissate in legge;
  • dal 1° gennaio 2016 e per i periodi d’imposta successivi, gli autoveicoli e motoveicoli tra 20 e 29 anni classificati di interesse storico o collezionistico e iscritti nei registri riconosciuti sono assoggettati a una riduzione del 10% della tassa automobilistica regionale ordinaria;
  • la tassa forfettaria è pagata con le stesse modalità e negli stessi termini della tassa sostituita; se la tassa ordinaria è più favorevole, il contribuente può versare quella ordinaria;
  • per il 2015 non si applicano sanzioni e interessi per i pagamenti tardivi relativi ai veicoli tra 20 e 29 anni che abbiano versato entro il 31 maggio 2015.

Efficacia temporale delle norme tributarie

Le disposizioni tributarie non hanno efficacia retroattiva, salvo le norme interpretative ammesse in via eccezionale. Per i tributi periodici, le modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore. Non possono essere fissati adempimenti con scadenza anteriore a 60 giorni dall’entrata in vigore o dai provvedimenti attuativi. I termini di prescrizione e decadenza per gli accertamenti non possono essere prorogati.

Informazione, comunicazioni e semplificazione degli adempimenti

La Regione deve assicurare al contribuente una conoscenza completa e agevole della normativa e degli atti amministrativi tributari, anche con strumenti aggiornati in tempo reale e gratuitamente disponibili. Gli atti tributari devono essere comunicati al domicilio effettivo o al domicilio speciale eletto, con modalità che garantiscano la riservatezza. L’amministrazione deve informare il contribuente di fatti o circostanze che possano incidere su crediti, rimborsi o sanzioni e richiedere eventuali integrazioni o correzioni.

Non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. In caso di incertezze rilevanti nella dichiarazione, prima dell’iscrizione a ruolo l’ufficio deve invitare il contribuente a chiarire o integrare la documentazione, concedendo almeno 60 giorni; in caso di violazione, gli atti sono nulli.

Motivazione degli atti e indicazioni obbligatorie

Gli atti tributari regionali devono essere motivati ai sensi della legge sul procedimento amministrativo, con indicazione dei fatti e delle ragioni giuridiche. Se nella motivazione si richiama un altro atto, questo deve essere allegato. Gli atti devono inoltre indicare:

  • l’ufficio competente per le informazioni e il responsabile del procedimento;
  • l’organo cui chiedere il riesame in autotutela;
  • modalità, termine e giudice competente per l’eventuale ricorso.

Sul titolo esecutivo deve comparire il riferimento al precedente accertamento, o comunque la motivazione della pretesa.

Tutela patrimoniale, compensazione, accollo e rimborsi

L’obbligazione tributaria può essere estinta per compensazione tra rapporti fiscali relativi allo stesso tributo, anche per periodi successivi, salvo diversa disciplina. È ammesso l’accollo del debito altrui senza liberazione del contribuente originario. La disciplina regionale non può prorogare i termini di prescrizione oltre il limite ordinario del codice civile.

Se è definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura inferiore, la Regione deve rimborsare il costo delle fideiussioni richieste per sospensione, rateizzazione o rimborso. Gli obblighi di conservazione documentale ai soli fini tributari non possono superare 10 anni. La pubblicazione dei redditi tassati deve indicare sempre anche il reddito al netto delle imposte.

Rimessione in termini e sospensione dei termini per eventi eccezionali

La Giunta regionale può rimettere in termini i contribuenti quando il tempestivo adempimento sia impedito da forza maggiore. Può inoltre sospendere o differire i termini per gli obblighi tributari in favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili, sempre in relazione ai tributi regionali.

Buona fede, errori del contribuente e sanzioni

I rapporti sono improntati a collaborazione e buona fede. Non si applicano sanzioni né interessi moratori quando il contribuente si sia conformato ad indicazioni dell’amministrazione poi modificate, oppure quando l’errore derivi da ritardi, omissioni o errori dell’amministrazione. Le sanzioni non si applicano anche in presenza di obiettiva incertezza sulla norma o per mere violazioni formali senza debito d’imposta. Le violazioni di sole disposizioni tributarie non determinano nullità del contratto.

Interpello del contribuente

Il contribuente può presentare istanze scritte e circostanziate di interpello su casi concreti e personali, quando esistano obiettive condizioni di incertezza interpretativa. L’amministrazione deve rispondere entro 120 giorni.

L’interpello non sospende i termini di adempimento, decadenza o prescrizione, e il contribuente resta obbligato a rispettare le scadenze. La risposta, motivata, vincola solo per la questione oggetto dell’istanza e solo per il richiedente. Se la risposta non arriva entro 120 giorni, si considera condivisa l’interpretazione proposta dal contribuente; gli atti difformi sono nulli e non si applicano sanzioni sulla questione oggetto dell’interpello. È ammessa risposta collettiva per questioni identiche o analoghe presentate da molti contribuenti.

L’istanza deve contenere dati anagrafici e fiscali, descrizione del caso, soluzione proposta, domicilio per le comunicazioni e sottoscrizione; va allegata la documentazione rilevante non già in possesso dell’amministrazione. Se la documentazione è incompleta, il termine per rispondere è sospeso fino all’integrazione.

Autotutela e tutela in fase di controllo

Dopo la notifica di un atto di accertamento o, nei casi previsti, di una cartella di pagamento, l’interessato può presentare domanda di annullamento in autotutela. La Regione può annullare l’atto se ne riconosce l’illegittimità o infondatezza. La Giunta individua gli organi competenti e i criteri per avviare o interrompere il controllo. La domanda non sospende né interrompe i termini per il ricorso giurisdizionale.

Nei controlli fiscali:

  • accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’attività devono essere giustificati da effettive esigenze di indagine;
  • devono svolgersi, salvo urgenza, nell’orario ordinario e con la minore turbativa possibile;
  • il contribuente deve essere informato delle ragioni e dell’oggetto del controllo, nonché del diritto di farsi assistere da un professionista;
  • le osservazioni del contribuente e del professionista vanno riportate nel verbale;
  • la permanenza degli operatori presso la sede non può superare 30 giorni lavorativi, prorogabili di altri 30 per particolare complessità;
  • entro 60 giorni dal verbale di chiusura il contribuente può presentare osservazioni e richieste, e l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo urgenza motivata.

Garante del contribuente regionale

È istituito presso la Regione Umbria il Garante del contribuente regionale, svolto dal Difensore civico regionale in piena autonomia per le vertenze sui tributi propri della Regione. Il Garante può chiedere chiarimenti e documenti, proporre autotutela, formulare raccomandazioni ai dirigenti competenti e riferire annualmente al Consiglio e alla Giunta entro il 31 marzo.

La Giunta deve adottare un codice di comportamento per il personale addetto ai controlli tributari, aggiornandolo anche sulla base delle disfunzioni segnalate dal Garante.

Soggetti della riscossione e attuazione

Le garanzie della legge si applicano anche ai soggetti incaricati della riscossione dei tributi e delle entrate regionali. Le disposizioni attuative del titolo sulla tutela del contribuente dovevano essere emanate entro 180 giorni dall’entrata in vigore. La Giunta deve inoltre predisporre gli adeguamenti organizzativi necessari per rendere operativo l’istituto dell’interpello.

Tasse sulle concessioni regionali

Dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali non si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui le funzioni sono conferite, salvo gli atti espressamente indicati come esclusi dall’agevolazione, relativi a caccia, pesca e agricoltura secondo la tariffa statale richiamata.

Aliquote IRAP agevolate per enti del terzo settore e cooperative

Dal 1° gennaio 2008:

  • ONLUS, limitatamente alle attività istituzionali, sono assoggettate a un’aliquota IRAP ridotta di 1 punto percentuale rispetto all’ordinaria;
  • la stessa aliquota ridotta si applica alle cooperative sociali di tipo A, limitatamente alle attività istituzionali;
  • le cooperative sociali di tipo B, sempre per le attività istituzionali, sono esentate dal pagamento dell’IRAP, fermo l’obbligo dichiarativo;
  • in deroga, le cooperative sociali di tipo A e le ONLUS sono esentate dall’IRAP per il primo anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, se per il 2008 applicano la retribuzione giornaliera imponibile al 100% ai fini dei contributi previdenziali e assistenziali.

L’aliquota si applica al valore della produzione netta realizzata nel territorio umbro.

Aliquota IRAP per le società cooperative di lavoro

Dal 1° gennaio 2008 i soggetti di cui al DPR n. 602/1970, limitatamente alle attività istituzionali esercitate, sono assoggettati a un’aliquota IRAP ridotta di 1 punto percentuale rispetto a quella ordinaria. Anche in questo caso l’imposizione riguarda il valore della produzione netta realizzata in Umbria.

Maggiorazione IRAP per specifici settori e incremento dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2025

Per i settori indicati nell’allegato A, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, l’aliquota IRAP è maggiorata di 1 punto percentuale rispetto all’ordinaria. La maggiorazione non si applica ai soggetti del settore produzione di energia elettrica che eserciscono complessivamente impianti fino a 10 MW elettrici.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la maggiorazione si applica dall’esercizio successivo a quello in corso al 1° gennaio 2008.

Inoltre, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l’aliquota IRAP ordinaria è maggiorata di 0,40 punti percentuali. La nuova maggiorazione non opera se l’aliquota base è già stata ridotta o aumentata con legge regionale. Anche tale aliquota si applica al valore della produzione netta realizzata in Umbria.

Diritti annui per acque minerali, di sorgente e termali

Per l’anno 2008, e comunque fino all’attuazione della disciplina regionale richiamata, i diritti annui per la ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono fissati in:

  • 50 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di area in concessione;
  • 1 euro per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua utilizzata.

Contributo per la tutela dell’ambiente nelle attività di cava

Il titolare dell’autorizzazione o concessione di cava deve versare un contributo ambientale proporzionale al materiale estratto, determinato per metro cubo secondo la categoria del materiale. La disciplina prevede aliquote differenziate per ghiaie e sabbie, argille, arenarie e calcareniti, calcari, basalti e altre tipologie.

Le Province di Perugia e Terni trattengono il 17% dei contributi riscossi; il restante è trasferito per il 33% ai Comuni interessati e per il 50% alla Regione. I Comuni impiegano le somme per interventi infrastrutturali e opere di difesa e protezione ambientale connesse all’attività estrattiva.

Gli importi unitari possono essere modificati annualmente con la legge finanziaria regionale. Sono soggetti al contributo anche i materiali assimilabili provenienti da scavi di opere private, se superiori a 5.000 metri cubi; il pagamento avviene secondo le modalità stabilite dal Comune competente al permesso di costruire. Non sono soggetti al contributo i materiali provenienti da attività di cava entro 1.000 metri cubi annui e quelli provenienti da attività autorizzate ai sensi della norma richiamata. Un regolamento regionale disciplina tempi e modalità di versamento e di riparto dei contributi.

Abrogazioni e decorrenza

È abrogata la disposizione regionale specificamente indicata in materia di entrate e spesa. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.