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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2624

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2624 della Commissione, del 17 novembre 2023, che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio [Nagykörűi cseresznyepálinka]

Normativa europea32023R2624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento registra come indicazione geografica la denominazione ungherese «Nagykörűi cseresznyepálinka» nel quadro del regolamento (UE) 2019/787. La Commissione prende atto che la domanda, inizialmente esaminata sotto il previgente regolamento (CE) n. 110/2008, è risultata conforme e che non sono pervenute opposizioni. Con la registrazione, la denominazione beneficia della protezione prevista dall’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Registrazione dell’indicazione geografica di bevanda spiritosa «Nagykörűi cseresznyepálinka» e concessione della relativa protezione UE.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla specifica indicazione geografica di bevanda spiritosa «Nagykörűi cseresznyepálinka», registrata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. Produce effetti nell’intero territorio dell’Unione europea, in quanto atto direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non disciplina in generale il settore delle bevande spiritose, ma esclusivamente la registrazione e la protezione della denominazione indicata; non emergono esclusioni ulteriori nel testo.

Registrazione dell’indicazione geografica "Nagykörűi cseresznyepálinka"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2624 della Commissione registra la denominazione ungherese «Nagykörűi cseresznyepálinka» come indicazione geografica di bevanda spiritosa. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, relativo alla definizione, designazione, presentazione, etichettatura e protezione delle bevande spiritose, nonché alla disciplina delle indicazioni geografiche del settore.

Contesto procedurale e normativo

Dai considerando emerge che la domanda di registrazione era stata presentata dall’Ungheria il 13 luglio 2018 e che la Commissione l’aveva esaminata inizialmente ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008, allora applicabile. Il regolamento (UE) 2019/787, entrato in vigore il 25 maggio 2019, ha sostituito il precedente regime e, a partire dall’8 giugno 2019, ha abrogato il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008 relativo alle indicazioni geografiche.

Esame della domanda e assenza di opposizioni

La Commissione dichiara di aver concluso che la domanda era conforme al regolamento (CE) n. 110/2008. In applicazione della disciplina vigente e dopo la pubblicazione dei principali requisiti della scheda tecnica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Effetti della registrazione e protezione accordata

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione. Inoltre, la registrazione comporta la protezione dell’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 30, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Per gli operatori del settore, ciò significa che la denominazione beneficia del regime unionale di tutela previsto per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Registrazione dell’indicazione geografica

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione «Nagykörűi cseresznyepálinka» come indicazione geografica di bevanda spiritosa.

Effetti di protezione

Sempre l’articolo 1 precisa che, conformemente all’articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, la registrazione attribuisce alla denominazione la protezione prevista dall’articolo 21 del medesimo regolamento.

Decorrenza ed efficacia nell’Unione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Contesto procedurale della domanda

Nei considerando si ricostruisce che l’Ungheria ha presentato la domanda il 13 luglio 2018; la Commissione l’ha esaminata inizialmente ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e ha poi proseguito il procedimento nel quadro del regolamento (UE) 2019/787, che ha sostituito il precedente regime.

Assenza di opposizioni

La Commissione rileva che non le è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

Come è indicizzato

Materiebevande spiritoseindicazioni geograficheetichettatura e designazione dei prodotti alimentariproprietà industriale

Testo integrale

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