Regolamento (UE) 2023/2533
Regolamento (UE) 2023/2533 della Commissione, del 17 novembre 2023, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico, e che modifica il regolamento (UE) 2023/826 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 932/2012 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche di progettazione ecocompatibile per le asciugabiancheria per uso domestico, sostituendo il regime del regolamento (UE) n. 932/2012 e coordinandosi con le norme sull’etichettatura energetica e sui modi spento/stand-by. Introduce requisiti più severi su efficienza energetica e di condensazione, disponibilità di parti di ricambio, accesso alle informazioni per la riparazione, aggiornamenti software, smantellamento e informazione al consumatore. Prevede inoltre misure contro l’elusione delle prove, una procedura di verifica per la sorveglianza del mercato e un calendario di applicazione dal 1º luglio 2025, con applicazione anticipata dell’articolo 6 dal 12 dicembre 2023.
Specifiche di progettazione ecocompatibile per le asciugabiancheria per uso domestico, con aggiornamento dei requisiti di efficienza, riparabilità e informazioni al consumatore, modifica del regime sui modi spento/stand-by e abrogazione del precedente regolamento 932/2012
Ambito di applicazione
Si applica all’immissione sul mercato e alla messa in servizio di asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica o a gas, incluse le versioni da incasso, multicestello e quelle alimentate dalla rete elettrica ma eventualmente anche a batteria. Sono escluse le lavasciuga biancheria per uso domestico, le centrifughe per uso domestico, le asciugabiancheria soggette alla direttiva 2006/42/CE e le asciugabiancheria alimentate a batteria collegabili alla rete tramite convertitore AC/CC venduto separatamente. Non si applicano inoltre, per le asciugabiancheria con capacità nominale del programma eco pari o inferiore a 3 kg, alcune specifiche degli allegati II, sezioni 2 e 3, e sezione 6, punto 1, lettere a) e b).
Specifiche di progettazione ecocompatibile per le asciugabiancheria per uso domestico
Il regolamento definisce un nuovo quadro di ecodesign per le asciugabiancheria per uso domestico, in attuazione della direttiva 2009/125/CE, con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici, migliorare l’efficienza delle risorse e favorire riparabilità ed economia circolare. Il testo sostituisce il precedente regime del regolamento (UE) n. 932/2012, che viene abrogato, e si coordina con la disciplina sull’etichettatura energetica e sui modi spento/stand-by.
Contesto e finalità
I considerando richiamano il ruolo della progettazione ecocompatibile per prodotti a rilevante diffusione e impatto ambientale, il riesame del precedente regolamento alla luce del progresso tecnologico e la necessità di contribuire agli obiettivi dell’economia circolare. In tale prospettiva, il regolamento mira a migliorare il consumo di energia in uso, a innalzare l’efficienza di condensazione, a garantire la disponibilità di parti di ricambio e a prevenire pratiche di elusione nelle prove di conformità.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica o a gas, comprese quelle da incasso e multicestello, nonché ai modelli elettrici che possano essere alimentati anche a batteria. Restano esclusi le lavasciuga, le centrifughe, gli apparecchi rientranti nella direttiva 2006/42/CE e le asciugabiancheria a batteria collegabili alla rete tramite convertitore AC/CC venduto separatamente. Inoltre, per i prodotti con capacità nominale del programma eco pari o inferiore a 3 kg, non trovano applicazione alcune specifiche sugli allegati II, sezioni 2 e 3, e sezione 6, punto 1, lettere a) e b).
Definizioni essenziali
L’articolo 2 e l’allegato I precisano le nozioni rilevanti per l’applicazione del regolamento. Tra le definizioni centrali figurano quelle di asciugabiancheria per uso domestico, asciugabiancheria a condensazione, a espulsione, a elementi riscaldanti e a pompa di calore, oltre alle nozioni di programma eco, capacità nominale, contenuto di umidità finale, ciclo di asciugatura, modello equivalente, parte di ricambio, riparatore professionista e coefficiente di conversione pari a 1,9.
Specifiche di progettazione ecocompatibile
L’allegato II introduce un programma eco obbligatorio, che deve essere chiaramente indicato sul selettore, sul display e, se del caso, tramite connessione di rete. La dicitura «eco» è riservata a tale programma, eventualmente integrata solo con «cotone», e non può comparire nei nomi di altri programmi; sono inoltre vietate diciture come «normale», «giornaliero», «regolare» e «standard», incluse le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione.
Sul piano delle prestazioni, l’indice di efficienza energetica non può superare 85; l’efficienza di condensazione delle asciugabiancheria a condensazione non può essere inferiore all’80 %. Per i modi a basso consumo sono previsti limiti puntuali: 0,50 W per modo spento e stand-by, con riduzione del limite del modo spento a 0,3 W dal 9 maggio 2027; 1,00 W se lo stand-by include visualizzazione di informazioni o stato; 2,00 W per lo stand-by in rete; 4,00 W per la condizione di avvio ritardato. L’avvio ritardato non può eccedere 24 ore e l’apparecchio deve passare automaticamente in modo spento o stand-by al più tardi 15 minuti dopo l’accensione, la fine del programma, l’interruzione della funzione anti piega o ogni altra interazione, salvo funzioni di emergenza. Le connessioni di rete devono poter essere attivate e disattivate e devono essere disattivate per impostazione predefinita.
Efficienza delle risorse, ricambi e riparazione
Il regolamento impone un nucleo articolato di obblighi per aumentare la durata di vita dei prodotti e facilitare la riparazione. Per i modelli immessi sul mercato dal 1º luglio 2025, i fabbricanti, importatori o mandatari devono mettere a disposizione dei riparatori professionisti un ampio elenco di parti di ricambio, tra cui guarnizioni, interruttori, pompe di condensa, motori, trasmissione motore-cestello, ventilatori, tamburo e cuscinetti, tubazioni, cavi, schede elettroniche, display, sensori, software e firmware, ammortizzatori, resistenze, fusibili, pulegge e rulli.
La disponibilità di tali parti deve essere garantita per almeno 10 anni, a decorrere dal 1º luglio 2025 o da due anni dopo la prima immissione sul mercato del modello, se successiva, fino a 10 anni dopo l’ultima unità immessa sul mercato. Per alcune parti destinate anche agli utilizzatori finali, l’obbligo decorre dalla data di immissione sul mercato dell’unità e si estende anch’esso per almeno 10 anni. Devono essere pubblicati su sito web ad accesso libero gli elenchi delle parti, le procedure d’ordine, le istruzioni di riparazione e, per le parti soggette a tale obbligo, anche le informazioni di manutenzione e i prezzi indicativi lordi. La consegna delle parti deve avvenire entro 15 giorni lavorativi.
Il fabbricante o soggetto equiparato deve inoltre consentire ai riparatori professionisti l’accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione, previo requisito di competenza tecnica e copertura assicurativa; la richiesta deve essere accettata o rifiutata entro cinque giorni lavorativi e, una volta accettata, l’accesso deve essere fornito entro un giorno lavorativo. Gli aggiornamenti software e firmware devono essere resi disponibili gratuitamente per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello.
Informazioni su refrigeranti e smantellamento
Per le asciugabiancheria a pompa di calore, la denominazione del refrigerante deve essere apposta in modo permanente all’esterno dell’apparecchio, in posizione visibile e facilmente identificabile dall’utilizzatore finale. Inoltre, i prodotti devono essere progettati in modo che i materiali e componenti rilevanti ai fini del recupero e del riciclaggio possano essere rimossi con strumenti comunemente reperibili, in coerenza con gli obblighi della direttiva 2012/19/UE sui RAEE.
Obblighi informativi verso gli utilizzatori
Le istruzioni per utilizzatori e installatori devono essere rese disponibili in un manuale d’uso su sito web ad accesso libero. Le informazioni richieste includono il ruolo del programma eco, la sua maggiore efficienza per i capi di cotone, l’utilità del carico massimo per il risparmio energetico, le modalità di attivazione/disattivazione della connessione di rete e il collegamento alla banca dati dei prodotti. Devono inoltre essere indicati, per il programma eco a pieno carico e, salvo il rumore, anche a carico parziale e per alcuni altri programmi disponibili, i valori di capacità nominale, durata del programma, consumo di elettricità e gas, contenuto di umidità finale ed emissioni sonore.
Le istruzioni devono contenere anche indicazioni dettagliate sulla manutenzione: corretta installazione, pulizia dei filtri, svuotamento del serbatoio dell’acqua nelle asciugabiancheria a condensazione, pulizia periodica, apertura dell’oblò tra un ciclo e l’altro, rimozione di corpi estranei, individuazione degli errori e accesso a servizi di riparazione professionale. È espressamente raccomandato che la lanugine venga gettata nel secchio dell’immondizia e non nello scarico, per limitare la diffusione di microplastiche nelle acque reflue.
Misurazione, calcolo e verifica di conformità
L’allegato III stabilisce i metodi di misurazione e calcolo, da effettuare secondo norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta ufficiale o, in alternativa, con metodi affidabili, accurati e riproducibili. Il programma eco è il riferimento per la misurazione dell’IEE, dell’efficienza di condensazione, della durata del programma, del contenuto di umidità finale e delle emissioni di rumore aereo. I calcoli si basano, in linea generale, su prove a pieno carico e a carico parziale.
L’allegato IV disciplina la procedura di verifica per la sorveglianza del mercato: le autorità nazionali verificano una unità del modello e, se necessario, ulteriori tre unità. Sono fissate tolleranze di verifica per consumi, durata, efficienza di condensazione, potenza nei modi a basso consumo ed emissioni sonore. Per il contenuto di umidità finale medio del programma eco è previsto anche un criterio di validità specifico. Se il modello non supera tali verifiche, esso e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi; le autorità devono inoltre comunicare tempestivamente l’esito alla Commissione e agli altri Stati membri.
Prevenzione dell’elusione e aggiornamenti software
L’articolo 6 vieta ai fabbricanti, importatori o mandatari di immettere sul mercato prodotti progettati per modificare automaticamente comportamento o proprietà durante le prove al fine di ottenere risultati artificialmente migliori. Sono vietate anche istruzioni di prova che impongano modifiche manuali non coerenti con l’uso normale e prodotti che peggiorino le prestazioni entro breve tempo dalla messa in servizio. L’articolo 7 vieta che gli aggiornamenti di software o firmware peggiorino i valori dichiarati e impone che il rifiuto di un aggiornamento non comporti variazioni sfavorevoli nei valori dichiarati.
Riesame e parametri di riferimento
La Commissione deve riesaminare il regolamento alla luce del progresso tecnologico e presentare i risultati al forum consultivo entro il 12 dicembre 2029. Il riesame dovrà considerare, tra l’altro, il potenziale di ulteriore miglioramento energetico e ambientale, l’evoluzione del comportamento dei consumatori, l’efficacia delle specifiche sulle risorse, l’eventuale necessità di ulteriori ricambi e informazioni sulle materie prime critiche, nonché specifiche per asciugatrici installate in un mobile e per la riduzione delle microplastiche.
L’allegato V riporta i parametri di riferimento delle migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore, distinguendo tra asciugabiancheria a condensazione, a pompa di calore e a espulsione con capacità nominale di 7 kg.
Regime transitorio, modifica del regolamento 2023/826 e abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2023/826 per escludere le asciugabiancheria per uso domestico da alcune disposizioni sui consumi in modo spento e stand-by e per coordinare i limiti di consumo. Prevede anche una disciplina transitoria fino al 30 giugno 2025: in questa fase, a certe condizioni, non occorre visualizzare le indicazioni del programma standard per capi di cotone sul selettore o display, purché il programma standard sia identificabile nel manuale e nella documentazione tecnica e il programma eco sia chiaramente indicato. Inoltre, i modelli immessi tra il 1º marzo 2025 e il 30 giugno 2025 che rispettano il nuovo regolamento sono considerati conformi al vecchio regime, se nessuna unità del modello era stata precedentemente immessa sul mercato.
Il regolamento (UE) n. 932/2012 è abrogato con effetto dal 30 giugno 2025. Il nuovo regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º luglio 2025, mentre l’articolo 6 si applica già dal 12 dicembre 2023.
Disposizioni principali
Oggetto, ambito e esclusioni
Il regolamento stabilisce le specifiche di progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio delle asciugabiancheria per uso domestico alimentate dalla rete elettrica e a gas, comprese quelle da incasso e multicestello. Sono esclusi taluni prodotti, tra cui lavasciuga, centrifughe e apparecchi rientranti nella direttiva 2006/42/CE; le asciugabiancheria a batteria collegabili a rete tramite convertitore separato sono escluse dall’ambito. Per i modelli con capacità nominale del programma eco non superiore a 3 kg, alcune specifiche non si applicano.
Definizioni rilevanti
Sono definite, tra le altre, asciugabiancheria per uso domestico, alimentazione da rete, asciugabiancheria a gas, da incasso, multicestello, modello equivalente, programma eco, capacità nominale, contenuto di umidità iniziale e finale, ciclo di asciugatura, modi spento e stand-by, avvio ritardato, parte di ricambio, riparatore professionista e coefficiente di conversione pari a 1,9.
Specifiche di progettazione ecocompatibile
L’allegato II impone un programma eco obbligatorio, l’uso esclusivo della dicitura «eco» per tale programma e il divieto di usare nel nome di altri programmi termini come «normale», «giornaliero», «regolare» e «standard». Fissa un indice di efficienza energetica massimo pari a 85 e un’efficienza di condensazione minima dell’80 % per le asciugabiancheria a condensazione. Stabilisce inoltre limiti per i modi a basso consumo: 0,50 W in modo spento e stand-by, con riduzione a 0,3 W per il modo spento dal 9 maggio 2027, 1,00 W se lo stand-by include visualizzazione informazioni/stato, 2,00 W per lo stand-by in rete e 4,00 W per la condizione di avvio ritardato; il ritardo di avvio non può superare 24 ore.
Efficienza delle risorse, riparabilità e disponibilità di ricambi
Dal 1º luglio 2025 i fabbricanti, importatori o mandatari devono rendere disponibili a riparatori professionisti e, per talune parti, anche agli utilizzatori finali, un elenco dettagliato di parti di ricambio, con disponibilità fino a 10 anni dopo l’ultima immissione sul mercato del modello e con prezzi indicativi al lordo delle imposte pubblicati su sito web accessibile. È previsto un termine massimo di consegna di 15 giorni lavorativi e l’obbligo di consentire la sostituzione con attrezzi facilmente reperibili senza danni permanenti. Si impongono anche obblighi di accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione, con tempi di risposta di 5 giorni lavorativi e accesso entro 1 giorno lavorativo dall’accettazione, oltre alla fornitura gratuita degli aggiornamenti software e firmware per almeno 10 anni.
Informazioni sui refrigeranti e smantellamento
Per le asciugabiancheria a pompa di calore deve essere indicato in modo permanente e visibile il tipo di refrigerante utilizzato. Il regolamento richiede inoltre che i prodotti siano progettati in modo da consentire la rimozione, con strumenti comunemente reperibili, dei materiali e componenti rilevanti ai fini del recupero e del riciclaggio, in coerenza con la direttiva 2012/19/UE sui RAEE.
Obblighi informativi al consumatore
Le istruzioni e il manuale d’uso devono essere disponibili su un sito web ad accesso libero e contenere informazioni sul programma eco, sul suo ruolo nei test di conformità e sulla sua maggiore efficienza per il cotone, nonché sull’effetto del carico massimo e della connettività di rete sui consumi. Devono essere indicati anche i valori di capacità, durata, consumi di elettricità e gas, contenuto di umidità finale ed emissioni acustiche, oltre alle istruzioni di manutenzione, pulizia filtri, gestione del serbatoio, individuazione errori, riparazione professionale e implicazioni di riparazioni non professionali.
Metodi di misura, calcolo e verifica di mercato
Le misurazioni e i calcoli devono essere effettuati secondo norme armonizzate o, in mancanza, con metodi affidabili, accurati e riproducibili. L’allegato IV disciplina la procedura di verifica per la sorveglianza del mercato, incluse tolleranze ammesse e criteri di validità; se un modello non rispetta i requisiti di elusione, tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Prevenzione dell’elusione e aggiornamenti software
I fabbricanti, importatori o mandatari non possono progettare prodotti o fornire istruzioni di prova tali da alterare automaticamente le prestazioni durante le prove, né prevedere modifiche che peggiorino i valori dichiarati entro breve tempo dalla messa in servizio. Gli aggiornamenti software o firmware non devono peggiorare le prestazioni dichiarate e il rifiuto dell’aggiornamento non deve modificare tali valori.
Riesame e parametri di riferimento
La Commissione deve riesaminare il regolamento e presentare i risultati al forum consultivo entro il 12 dicembre 2029, valutando anche risorse, microplastiche, ricambi aggiuntivi e asciugatrici installate in un mobile. L’allegato V indica i parametri di riferimento delle migliori tecnologie disponibili al momento dell’entrata in vigore.
Modifiche al regolamento (UE) 2023/826
Il regolamento esclude le asciugabiancheria per uso domestico dal campo di applicazione di alcune disposizioni sui modi spento/stand-by del regolamento (UE) 2023/826 e allinea i limiti relativi al consumo in modo spento e alla visualizzazione delle informazioni, eliminando la precedente deroga specifica per le asciugabiancheria disciplinate dal regolamento 932/2012.
Abrogazione e regime transitorio
Il regolamento (UE) n. 932/2012 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2025. Fino a tale data sono previste misure transitorie: in particolare, in deroga al vecchio regime, non è necessario visualizzare le indicazioni del programma standard per capi di cotone sul selettore o display se il programma standard è identificabile nel manuale e nella documentazione tecnica e se il programma eco è chiaramente indicato. Le unità immesse sul mercato tra il 1º marzo 2025 e il 30 giugno 2025 che rispettano il nuovo regolamento sono considerate conformi al vecchio regolamento, se nessuna unità del modello o equivalente era stata immessa sul mercato prima del 1º marzo 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º luglio 2025. L’articolo 6 sulle pratiche di elusione si applica anticipatamente dal 12 dicembre 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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