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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/2526

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2526 della Commissione, del 17 novembre 2023, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 per quanto riguarda gli elenchi dei contenuti delle informazioni sui dati individuali che le autorità competenti sono tenute a comunicare

Normativa europea32023R2526

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i modelli tecnici che le autorità competenti devono usare per pubblicare dati individuali sulle imprese di investimento. La novità principale è l’inclusione anche delle imprese di investimento piccole e non interconnesse, così da rendere più confrontabili tra Stati membri i dati aggregati sui fondi propri e sui relativi requisiti. Non introduce nuovi obblighi sostanziali o ulteriori oneri di segnalazione per le imprese.

Modifica dei modelli di informativa annuale sulle imprese di investimento, includendo anche i dati delle imprese di investimento piccole e non interconnesse.

Ambito di applicazione

Si applica alle autorità competenti degli Stati membri tenute, ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034, a pubblicare informazioni annuali sulla composizione dei fondi propri e sui requisiti di fondi propri delle imprese di investimento. La modifica riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2022/389, in particolare l’allegato IV, parte 1, e impone l’estensione dei modelli informativi anche alle imprese di investimento che si qualificano come piccole e non interconnesse; resta escluso il perimetro dei paesi del SEE nel dato sulle imprese di paesi terzi.

Modifica dei modelli di informativa sulle imprese di investimento

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2526 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/389, che contiene le norme tecniche di attuazione per la pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di informazioni annuali ai sensi dell’articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/2034. La finalità dichiarata è migliorare la comparabilità tra Stati membri dei dati sui fondi propri e sui requisiti patrimoniali delle imprese di investimento, includendo anche le imprese piccole e non interconnesse.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda sull’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 ed è adottato sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione predisposti dall’Autorità bancaria europea, previa consultazione dell’ESMA. I considerando chiariscono che l’esclusione delle imprese piccole e non interconnesse poteva falsare un confronto significativo dei requisiti aggregati per tipo tra diversi Stati membri, soprattutto dove tali imprese sono numerose.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’intervento non disciplina direttamente le imprese di investimento con nuovi obblighi prudenziali, ma le autorità competenti incaricate della pubblicazione delle informazioni. L’aggiornamento riguarda i modelli di segnalazione/pubblicazione relativi a:

  • numero e dimensioni delle imprese di investimento;
  • attività complessive delle imprese di investimento nello Stato membro;
  • imprese di investimento di paesi terzi, con indicazione di succursali e filiazioni;
  • composizione dei fondi propri;
  • requisiti di fondi propri totali per tipologia.

Contenuto della nuova parte 1 dell’allegato IV

La parte 1 dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 è sostituita integralmente. Il modello richiede, per ciascuna autorità competente e per l’anno di riferimento, l’indicazione di:

  • numero di imprese di investimento;
  • attività complessive di tutte le imprese di investimento nello Stato membro, espresse in milioni di EUR;
  • numero di succursali e di filiazioni di imprese di paesi terzi;
  • capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 2 e fondi propri totali;
  • requisiti di fondi propri totali suddivisi in requisito per spese fisse generali, requisito patrimoniale minimo permanente, requisito relativo ai fattori K, nonché nelle componenti di rischio per il cliente, per il mercato e per l’impresa.

Riferimenti tecnici e definizioni richiamate

L’allegato contiene una serie di note esplicative che precisano il significato delle voci di segnalazione. In particolare:

  • le attività complessive sono calcolate secondo i principi contabili applicabili ed escludono le attività gestite;
  • i paesi del SEE non sono inclusi nel dato relativo ai paesi terzi;
  • le nozioni di succursale e filiazione sono quelle della direttiva (UE) 2019/2034;
  • il capitale è quello di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
  • i requisiti di fondi propri richiamano l’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/2033;
  • le componenti di rischio per il cliente, il mercato e l’impresa rinviano all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Impatto operativo

La Commissione afferma che le modifiche non comportano cambiamenti sostanziali importanti né ulteriori oneri di segnalazione per le imprese di investimento. L’effetto pratico principale è l’ampliamento del perimetro informativo pubblicato dalle autorità competenti, con maggiore trasparenza e confrontabilità dei dati di vigilanza prudenziale.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389

L’articolo 1 dispone la sostituzione dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/389 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La modifica incide sulla parte 1, relativa ai dati individuali per autorità competente (anno 20XX).

Estensione dei dati anche alle imprese piccole e non interconnesse

I modelli di pubblicazione vengono aggiornati affinché comprendano anche la composizione dei fondi propri e i requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che si qualificano come piccole e non interconnesse, per migliorare la comparabilità dei dati tra Stati membri.

Contenuto del modello informativo

La nuova parte 1 dell’allegato IV prevede dati su: numero di imprese di investimento; attività complessive nello Stato membro; numero di succursali e filiazioni di imprese di paesi terzi; composizione dei fondi propri (capitale primario di classe 1, capitale aggiuntivo di classe 1, capitale di classe 2, fondi propri totali); requisiti di fondi propri totali per tipo (spese fisse generali, requisito patrimoniale minimo permanente, fattori K, rischio per il cliente, rischio per il mercato, rischio per l’impresa).

Definizioni e riferimenti tecnici

L’allegato richiama varie definizioni e basi di calcolo: attività complessive calcolate secondo i principi contabili applicabili ed escluse le attività gestite; nozione di succursale e di filiazione secondo la direttiva (UE) 2019/2034; definizione di capitale ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033; requisiti di fondi propri e loro componenti ai sensi dell’articolo 11 e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza prudenzialeservizi finanziariimprese di investimentoinformativa regolamentare

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