Regolamento (UE) 2023/2527
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2527 della Commissione, del 17 novembre 2023, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati per il tema ad hoc 2025 Energia e ambiente del dominio del reddito e delle condizioni di vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i dettagli tecnici delle variabili statistiche da utilizzare per il modulo ad hoc 2025 "Energia e ambiente" nell’ambito dell’indagine sul reddito e le condizioni di vita. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2019/1700 e della programmazione a rotazione pluriennale prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/256. Le informazioni raccolte mirano a colmare lacune conoscitive sugli aspetti sociali della transizione verde, con utilità per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali. Il regolamento contiene soprattutto un allegato tecnico con l’elenco delle variabili, le modalità di risposta e i relativi flag di qualità o non pertinenza.
Definisce le specifiche tecniche delle variabili e dei set di dati per il tema ad hoc 2025 "Energia e ambiente" dell’indagine sul reddito e le condizioni di vita.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’ambito del sistema europeo di statistiche sulle persone e sulle famiglie istituito dal regolamento (UE) 2019/1700, con riferimento al dominio del reddito e delle condizioni di vita e, in particolare, al tema ad hoc 2025 "Energia e ambiente". Riguarda le variabili da rilevare nei set di dati, comprensive di identificativi, nomi, codici e etichette delle modalità, unità di rilevazione e periodo di riferimento. Non disciplina obblighi sostanziali per i cittadini o le imprese, ma aspetti tecnici della rilevazione statistica; le variabili sono indicate nell’allegato e alcune prevedono non pertinenza o mancata rilevazione in applicazione della programmazione a rotazione pluriennale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2527: specifiche tecniche per il tema ad hoc 2025 "Energia e ambiente"
Il regolamento definisce le caratteristiche tecniche dei set di dati relativi al tema ad hoc 2025 "Energia e ambiente" nell’ambito dell’indagine sul reddito e le condizioni di vita disciplinata dal regolamento (UE) 2019/1700. L’obiettivo è garantire una rilevazione armonizzata e accurata di informazioni statistiche utili a monitorare gli aspetti sociali della transizione verde, la povertà energetica e, più in generale, i fenomeni connessi alle condizioni di vita.
Contesto normativo e finalità
Il testo richiama innanzitutto il ruolo del dominio del reddito e delle condizioni di vita nel fornire dati rilevanti per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, con particolare attenzione alla distribuzione del reddito, alla povertà e all’esclusione sociale. Il tema ad hoc "Energia e ambiente" viene considerato di importanza fondamentale alla luce della strategia dell’Unione per la neutralità climatica e delle esigenze di valutazione delle politiche connesse alla transizione verde.
Ambito di applicazione
Il regolamento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2019/1700, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie basate su dati individuali campionari. In particolare, riguarda il dominio del reddito e delle condizioni di vita e il modulo ad hoc da rilevare nel 2025 in base alla programmazione a rotazione pluriennale prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/256. L’effetto è tecnico-statistico: non introduce obblighi sostanziali per soggetti privati, ma regole per la raccolta dei dati negli Stati membri.
Struttura delle informazioni richieste
L’articolo 1 stabilisce che le variabili dei set di dati sono quelle indicate nell’allegato, con specificazione di:
- identificativo della variabile;
- nome della variabile;
- codice ed ეტichetta della modalità;
- unità di rilevazione;
- periodo di riferimento.
Contenuto dell’allegato: aree tematiche coperte
L’allegato dettaglia un insieme di variabili che coprono diversi profili dell’interazione tra condizioni abitative, mobilità, consumi e sostenibilità ambientale.
Ambiente urbano e percezione degli spazi verdi
Sono previste variabili sulla distanza a piedi dallo spazio verde pubblico più vicino e sul grado di soddisfazione rispetto agli spazi verdi pubblici disponibili localmente. Le modalità includono soglie chilometriche per la distanza e una scala da 0 a 10 per il grado di soddisfazione.
Mobilità quotidiana e accessibilità
Il regolamento richiede dati sulla possibilità di raggiungere entro un’ora, con mezzi pubblici, in bicicletta o a piedi, il luogo di lavoro, la scuola o l’università. Sono inoltre rilevati il mezzo di trasporto primario e quello secondario utilizzato, con categorie che comprendono auto privata o aziendale, trasporto pubblico, bicicletta, motorino/motocicletta, spostamenti a piedi e, per il mezzo secondario, l’assenza di ulteriori mezzi.
Abitazione ed efficienza energetica
Tra le variabili figurano l’anno di costruzione dell’abitazione principale e l’eventuale ristrutturazione a fini di efficienza energetica negli ultimi cinque anni, con dettaglio sul numero di interventi realizzati (isolamento termico, finestre, impianto di riscaldamento). È inoltre richiesta l’indicazione di eventuali ostacoli al miglioramento dell’efficienza energetica, quali mancanza di interesse, costo eccessivo, difficoltà nel reperire professionisti, ostacoli amministrativi o altri impedimenti.
Impatti ambientali sull’abitazione e pratiche domestiche
Il modulo include la rilevazione di danni all’abitazione dovuti a cause di natura ambientale o meteorologica negli ultimi cinque anni. È prevista anche la raccolta di informazioni sulla raccolta separata delle bottiglie di plastica in ambito domestico, con frequenze quali sempre, a volte, raramente o mai.
Consumi e comportamenti individuali
Tra le variabili vi è la frequenza di consumo di carne, pollame o pesce, con distinzioni tra consumo quotidiano, settimanale, inferiore alla settimana o assenza totale di consumo per vegetariani e vegani.
Dotazione e uso di autovetture
Il regolamento contempla il numero di autovetture private, in leasing o aziendali presenti in famiglia, il tipo dell’autovettura più recente (diesel, benzina, ibrida, elettrica o altro tipo) e l’anno di prima immatricolazione dell’auto più recente e di quella più vecchia. È inoltre richiesta l’indicazione delle ore settimanali trascorse alla guida di auto non elettriche.
Mobilità aerea e beni durevoli
Sono previste variabili sul numero di voli privati o d’affari in Europa e fuori Europa negli ultimi dodici mesi, nonché sul tentativo di far riparare il telefono cellulare in caso di guasto e sulle azioni intraprese quando il cellulare è diventato inutilizzabile, inclusi riuso, vendita, cessione, smaltimento o riciclo come rifiuto elettronico.
Flag e gestione della qualità del dato
Per quasi tutte le variabili sono previsti flag specifici che indicano lo stato della rilevazione. I flag permettono di distinguere tra variabile compilata, variabile mancante, dato imputato, dato proveniente da fonte amministrativa, impossibilità di stabilire la fonte e casi di non pertinenza. In diversi casi la non pertinenza è collegata a condizioni soggettive o oggettive, come età, ruolo del rispondente, assenza di autovetture o edifici costruiti negli ultimi cinque anni.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come per gli atti regolamentari dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per avvocati e commercialisti il regolamento ha rilievo soprattutto indiretto, in quanto incide sulla base informativa statistica utilizzata dalle istituzioni europee e nazionali per politiche sociali, energetiche e ambientali. Le imprese e i privati non sono destinatari di obblighi diretti; tuttavia, i dati raccolti possono riflettersi su analisi di policy, indicatori socio-economici e valutazioni connesse alla transizione ecologica e alla neutralità climatica.
Disposizioni principali
Definizione delle variabili del tema ad hoc 2025
L’articolo 1 rinvia all’allegato per la determinazione delle variabili dei set di dati relativi al tema ad hoc 2025 "Energia e ambiente" nel dominio del reddito e delle condizioni di vita. Per ciascuna variabile sono specificati: identificativo, nome, codice ed etichetta della modalità, unità di rilevazione e periodo di riferimento.
Finalità statistica e contesto normativo
I considerando richiamano il ruolo del dominio del reddito e delle condizioni di vita per il semestre europeo e per il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché la rilevanza del tema "Energia e ambiente" per il monitoraggio della transizione verde e della neutralità climatica. Il regolamento è adottato per garantire un’attuazione accurata dell’indagine e colmare una carenza di informazioni sugli aspetti sociali della transizione.
Allegato tecnico: contenuto del tema ad hoc
L’allegato elenca le variabili da rilevare, tra cui distanza dallo spazio verde pubblico più vicino, soddisfazione per gli spazi verdi locali, raggiungibilità del luogo di lavoro/scuola entro un’ora, mezzi di trasporto principali e secondari, anno di costruzione dell’abitazione, ristrutturazioni per efficienza energetica, ostacoli al miglioramento dell’efficienza energetica, danni all’abitazione per cause ambientali o metereologiche, raccolta separata delle bottiglie di plastica, frequenza di consumo di carne/pollame/pesce, numero e tipologia di autovetture, anni di prima immatricolazione, numero di voli privati o d’affari in Europa e fuori Europa, ore di guida di auto non elettriche, riparazione e destino del telefono cellulare inutilizzabile.
Flag e codifiche di qualità
Per molte variabili sono previsti campi "flag" che indicano se la variabile è stata compilata, mancante, imputata, derivante da dati amministrativi o non pertinente. Sono indicate anche le ipotesi di non pertinenza collegate a età, rispondente selezionato, presenza o meno di veicoli, edifici costruiti negli ultimi cinque anni o applicazione della programmazione a rotazione pluriennale.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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