Sentenza n. 3993/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 7433/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 19/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente a due anni scolastici, per complessivi € 1.000,00. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 ottobre 2025; l'amministrazione non aveva adempiuto e non aveva proposto impugnazione. La ricorrente ha dedotto l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, oltre alla nomina di un commissario ad acta e all'applicazione di una misura coercitiva pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, verificando la notificazione della sentenza ottemperanda, il passaggio in giudicato e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine temporale fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio era ormai decorso, il TAR ha precisato che l'obbligo può essere adempiuto mediante erogazione del controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo: l'amministrazione non può avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'adempimento e l'obbligazione pecuniaria è fungibile. È stato nominato sin d'ora commissario ad acta un dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la richiesta di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risulta rispettato il termine processuale applicabile al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione; il termine è stato ritenuto decorso anche ai fini dell'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'obbligo di conformarsi alla decisione grava su una pubblica amministrazione.
- Quando il termine fissato dal giudice per la fruizione di un beneficio è decorso per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'obbligo giudizialmente accertato può essere adempiuto mediante il pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, se la prestazione ha natura fungibile.
- La pubblica amministrazione non può invocare l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato recante un'obbligazione pecuniaria; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili e amministrative necessarie al pagamento.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, con attivazione subordinata all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- L'astreinte non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'azione di ottemperanza, ma può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, la sua applicazione non risulti equa.
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